(Allegato I) (parte 2)
1. Generalita' (R 46) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Le sistemazioni a bordo devono essere tali da garantire che la
sicurezza della nave in tutte le condizioni di  navigazione,  nonche'
durante la manovra, sia equivalente a quella di una nave con i locali
macchine presidiati. 
    .2  Devono  essere  prese  misure  atte  a  garantire  che  tutto
l'equipaggiamento funzioni in maniera affidabile e, per assicurare un
funzionamento continuo e affidabile, che vi siano soddisfacenti mezzi
atti ad effettuare ispezioni regolari e prove di «routine». 
    .3 Ogni nave deve avere prove documentali della sua idoneita'  ad
operare con i locali macchine periodicamente non presidiati. 
 
2. Precauzioni contro gli incendi (R 47) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 La  nave  deve  essere  dotata  di  mezzi  per  la  tempestiva
rilevazione e segnalazione di incendi: 
      .1 nelle condotte dell'aria di alimentazione e  negli  scarichi
delle caldaie (condotte ai fumaioli); e 
      .2 nei collettori  dell'aria  di  lavaggio  della  macchina  di
propulsione, a meno che, in qualche caso particolare,  cio'  non  sia
ritenuto non necessario. 
    .2 I motori a combustione interna di potenza pari o  superiore  a
2250 kW o aventi cilindri di  diametro  superiore  a  300  mm  devono
essere provvisti di rivelatori di miscele  d'olio  nel  carter  o  di
segnalatori  della  temperatura  dei  cuscinetti  dei  motori  o   di
dispositivi equivalenti. 
 
3. Protezione contro l'allagamento (R 48) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 I pozzetti di sentina posti nei locali macchine non presidiati
periodicamente devono essere sistemati e controllati in modo che  sia
rilevato l'accumulo di liquidi, ai normali angoli  di  assetto  e  di
sbandamento,  e  devono  avere  capacita'  sufficiente  a   contenere
agevolmente il normale drenaggio quando i locali non sono presidiati. 
    .2 Se le pompe di sentina possono essere avviate automaticamente,
si devono predisporre mezzi atti ad  indicare  quando  l'afflusso  di
liquido e' superiore alla portata  della  pompa  o  quando  la  pompa
funziona piu' frequentemente di quanto sia previsto  normalmente.  In
tali casi possono essere ammessi pozzetti di  sentina  di  dimensioni
minori, purche' atti a coprire un periodo di tempo ragionevole. Se vi
sono pompe di sentina comandate  automaticamente,  si  deve  prestare
particolare attenzione alle norme contro l'inquinamento da petrolio. 
    .3 La posizione dei comandi di ciascuna  valvola  per  prese  dal
mare, per scarichi sotto la linea di galleggiamento o per  l'impianto
di iniezione d'acqua agli eiettori di sentina  deve  essere  tale  da
lasciare un lasso di tempo adeguato  per  l'azionamento  in  caso  di
afflusso d'acqua nel locale, tenendo conto del tempo  presumibilmente
necessario per raggiungere ed azionare tali comandi.  Devono  esservi
sistemazioni atte ad azionare i comandi al di sopra  del  livello  al
quale il locale potrebbe essere allagato con la nave in condizioni di
pieno  carico,  se  il  livello  e'   tale   da   richiedere   questo
accorgimento. 
 
4. Comando della macchina di propulsione dalla plancia (R 49) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 In tutte le condizioni  di  navigazione,  nonche'  durante  la
manovra, la velocita', la direzione di spinta  e,  se  possibile,  il
passo dell'elica devono poter essere  completamente  comandate  dalla
plancia. 
      .1 Tale comando  a  distanza  deve  essere  realizzato  con  un
dispositivo di comando distinto per ciascuna elica indipendente,  con
funzionamento automatico di tutti i servizi  connessi,  compresi,  se
necessario, i mezzi per prevenire il sovraccarico della  macchina  di
propulsione. 
      .2 La macchina di propulsione principale deve essere dotata  di
un sistema di arresto di emergenza collocato in plancia, indipendente
dall'impianto di comando della plancia. 
    .2 I comandi inviati dalla plancia alla macchina  di  propulsione
devono essere segnalati, a seconda  dei  casi,  nella  postazione  di
comando delle macchine principali o nella posizione di comando  della
macchina di propulsione. 
    .3 La macchina di  propulsione  deve  poter  essere  comandata  a
distanza solo da un posto di comando per volta; in tali  posti,  sono
ammesse posizioni di comando interconnesse. In  ogni  posto  vi  deve
essere un indicatore che indichi da quale posto vengono comandate  le
macchine di propulsione. Il trasferimento del comando tra la  plancia
e i locali macchine deve essere possibile soltanto nel locale o nella
postazione di comando  delle  macchine  principali.  L'impianto  deve
comprendere mezzi atti ad impedire che  la  spinta  dell'elica  cambi
significativamente quando avviene il trasferimento del comando da  un
posto a un altro. 
    .4 Tutte le macchine essenziali per un funzionamento sicuro delle
navi devono poter essere  azionate  localmente,  anche  nel  caso  di
avaria di qualsiasi parte degli impianti di comando  automatico  o  a
distanza. 
    .5 Il progetto dell'impianto di  comando  automatico  a  distanza
deve prevedere un allarme in caso di avaria all'impianto. A meno  che
non lo si ritenga inattuabile, la velocita' e la direzione di  spinta
dell'elica prestabilite devono essere mantenute  inalterate,  finche'
il comando locale e' in funzione. 
    .6 La plancia deve essere provvista di indicatori di: 
      .1 velocita' e senso di rotazione dell'elica nel caso di eliche
a passo fisso; 
      oppure 
      .2 velocita' e posizione del passo nel caso di eliche  a  passo
variabile. 
    .7 Il numero di tentativi automatici consecutivi che non riescano
a produrre l'avviamento deve essere limitato, in  modo  da  mantenere
una sufficiente pressione dell'aria di avviamento. Un allarme, tarato
ad un valore che consenta ancora le operazioni  di  avviamento  della
macchina di propulsione, deve segnalare la bassa pressione  dell'aria
di avviamento. 
 
5. Comunicazioni (R 50) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLE  CLASSI
C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI: 
    La  nave  deve  essere  dotata  di   un   affidabile   mezzo   di
comunicazione vocale tra la  postazione  di  comando  delle  macchine
principali (o la posizione di comando della macchina di  propulsione,
a seconda dei casi), la plancia e  gli  alloggi  degli  ufficiali  di
macchina. 
 
6. Impianto di allarme (R 51) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 La nave deve essere dotata  di  un  impianto  di  allarme  che
segnali ogni guasto che richieda attenzione e che: 
      .1 possa azionare  un  allarme  acustico  nella  postazione  di
comando delle macchine principali o nella posizione di comando  della
macchina  di  propulsione  e  segnalare  visivamente,  in   un'idonea
posizione, ogni singolo segnale d'allarme; 
      .2 abbia un collegamento con i locali pubblici dei  macchinisti
e con ogni cabina dei macchinisti tramite un selettore,  in  modo  da
garantire il collegamento con almeno una di  tali  cabine.  Soluzioni
diverse possono essere ammesse se considerate equivalenti; 
      .3 possa azionare un allarme ottico e acustico in  plancia  per
ogni situazione che richieda l'intervento o attenzione dell'ufficiale
di guardia; 
      .4 per quanto possibile, sia progettato in base al principio di
sicurezza in caso di avaria (fail-safe); e 
      .5 possa attivare l'allarme dei  macchinisti  prescritto  dalla
regola II-1/C/10, nel caso in cui un segnale d'allarme non  ricevesse
attenzione localmente entro un periodo di tempo limitato. 
    .2.1  L'impianto  di  allarme  deve  essere  alimentato  in  modo
continuativo e deve essere provvisto di un commutatore automatico con
una fonte di energia di riserva in caso  di  mancanza  della  normale
alimentazione di energia. 
    .2.2  Un   allarme   deve   segnalare   l'avaria   alla   normale
alimentazione di energia dell'impianto di allarme. 
    .3.1 L'impianto di allarme deve poter indicare contemporaneamente
piu' di un guasto e la ricezione di  un  allarme  non  deve  impedire
quella di un altro allarme. 
    .3.2 La ricezione, nella posizione di cui al  punto  1,  di  ogni
segnale  d'allarme  deve  essere  indicata  nelle  posizioni  in  cui
l'allarme e' segnalato. Gli allarmi devono  essere  mantenuti  attivi
finche' non sono ricevuti  e  le  segnalazioni  ottiche  dei  singoli
allarmi devono  rimanere  attive  finche'  il  guasto  non  e'  stato
eliminato.   A   questo   punto   l'impianto   di   allarme   ritorna
automaticamente nelle normali condizioni di funzionamento. 
 
7. Impianti di sicurezza (R 52) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    La nave deve essere provvista di un  impianto  di  sicurezza  per
garantire che gravi disfunzioni delle macchine o delle  caldaie,  che
siano fonte di pericolo immediato, avviino  l'arresto  automatico  di
quella parte dell'impianto e che venga  dato  un  allarme.  L'arresto
dell'impianto di propulsione non deve essere attivato automaticamente
salvo nei casi che potrebbero  dar  origine  a  gravi  danni,  avaria
completa  o  esplosione.  Ove  vi  siano  dispositivi  per  escludere
l'arresto della macchina di  propulsione  principale,  questi  devono
essere tali da impedire manovre errate. Devono  esservi  segnalazioni
ottiche che indichino che  il  dispositivo  di  esclusione  e'  stato
attivato. I comandi automatici di arresto e  di  rallentamento  della
macchina dovrebbero essere distinti dall'impianto di allarme. 
 
8. Requisiti speciali per le macchine,  le  caldaie  e  gli  impianti
elettrici (R 53) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 La sorgente principale di energia elettrica deve soddisfare  i
seguenti requisiti: 
      .1 quando l'energia elettrica puo' essere di norma  fornita  da
un solo generatore, devono essere installati  idonei  dispositivi  di
riduzione   del    carico    atti    ad    assicurare    l'integrita'
dell'alimentazione  ai  servizi  necessari  per  la  propulsione,  il
governo e la sicurezza della nave. In caso di guasto  del  generatore
in funzione, la nave deve essere provvista di mezzi per  l'avviamento
automatico e la connessione automatica al  quadro  principale  di  un
generatore di  riserva  di  capacita'  sufficiente  a  consentire  la
propulsione e il governo e a garantire la sicurezza  della  nave  con
riavviamento  automatico  delle   macchine   ausiliarie   essenziali,
comprese, se del caso, le manovre in sequenza; 
      .2   se   l'energia   elettrica    e'    di    norma    fornita
contemporaneamente da piu' generatori in funzionamento parallelo,  si
devono prendere opportune misure, quali ad esempio la  riduzione  del
carico, in modo che,  in  caso  di  guasto  di  uno  di  tali  gruppi
elettrogeneratori,  i  restanti  siano  tenuti  in   funzione   senza
sovraccarico, permettendo la propulsione e il governo e garantendo la
sicurezza della nave. 
    .2 Qualora  per  altre  macchine  ausiliarie  essenziali  per  la
propulsione siano  prescritte  macchine  di  riserva,  devono  essere
previsti dispositivi di commutazione automatica. 
 
9. Impianto automatico di comando e di allarme (R 53.4) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 L'impianto di comando deve essere tale da assicurare, mediante
le sistemazioni automatiche necessarie, i servizi essenziali  per  il
funzionamento della macchina di propulsione principale e ausiliario. 
    .2 Deve essere dato un  allarme  al  momento  della  commutazione
automatica. 
    .3 Deve essere installato un impianto di  allarme  conforme  alla
regola 6 per tutte le pressioni, le  temperature,  e  i  livelli  dei
fluidi e altri parametri rilevanti. 
    .4 Deve essere prevista una posizione  di  comando  centralizzata
dotata  dei  necessari  pannelli  di  allarme  e   della   necessaria
strumentazione indicante ogni allarme. 
    .5 Si devono predisporre mezzi  atti  a  mantenere  la  pressione
dell'aria di avviamento al livello  prescritto  qualora  i  motori  a
combustione interna, essenziali per la propulsione principale,  siano
avviati dall'aria compressa. 
 
                            CAPITOLO II-2 
 
PROTEZIONE  CONTRO  GLI  INCENDI,  RILEVAZIONE  ED  ESTINZIONE  DEGLI
                               INCENDI 
 
                               PARTE A 
 
                             GENERALITA' 
 
1. Principi fondamentali (R 2) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Gli obiettivi della sicurezza contro gli incendi del  presente
capitolo sono i seguenti: 
      .1 prevenire il verificarsi di incendi ed esplosioni; 
      .2 ridurre il rischio per le vite umane causato dal fuoco; 
      .3 ridurre il rischio di danni causati dal fuoco alla nave,  al
suo carico e all'ambiente; 
      .4 contenere, controllare ed estinguere incendi  ed  esplosioni
nel compartimento di origine; e 
      .5 fornire mezzi di sfuggita adeguati e prontamente accessibili
da parte dei passeggeri e dell'equipaggio. 
    .2 Allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti al  paragrafo
.1, i seguenti principi  fondamentali  costituiscono  la  base  delle
regole del presente capitolo e sono incorporati  nelle  regole,  come
appropriato, avuto riguardo al tipo di nave e al  potenziale  rischio
di incendio connesso: 
      .1 divisione  della  nave  in  zone  verticali  principali  con
delimitazioni aventi resistenza meccanica e termica; 
      .2 separazione dei locali di  alloggio  dal  resto  della  nave
mediante delimitazioni aventi resistenza meccanica e termica; 
      .3 uso limitato di materiali combustibili; 
      .4 segnalazione di ogni incendio nella zona di origine; 
      .5 contenimento ed estinzione di qualunque incendio  nel  luogo
di origine; 
      .6 protezione dei mezzi di sfuggita o di accesso per  la  lotta
contro gli incendi; 
      .7 prontezza d'uso delle sistemazioni  per  l'estinzione  degli
incendi; 
      .8 riduzione al minimo  delle  possibilita'  di  ignizione  dei
vapori infiammabili del carico. 
    .3 Gli obiettivi della sicurezza contro gli incendi  definiti  al
paragrafo 1 devono essere raggiunti assicurando la conformita' con  i
prescritti  requisiti  specificati  nel  presente   capitolo   oppure
attraverso una progettazione e una sistemazione alternative che siano
conformi alla parte F del capitolo II-2  rivisto  di  SOLAS  1974,  e
successive modifiche, riguardante le navi costruite a partire dal  1°
gennaio  2003.  Si  considera  che  una  nave  soddisfi  i  requisiti
funzionali definiti al paragrafo .2 e  che  raggiunga  gli  obiettivi
della  sicurezza  contro  gli  incendi  menzionati  nel  sopraccitato
paragrafo .1 se: 
      .1 la progettazione e le  sistemazioni  della  nave,  nel  loro
complesso, sono  conformi  ai  pertinenti  prescritti  requisiti  del
presente capitolo; oppure 
      .2 la progettazione e le  sistemazioni  della  nave,  nel  loro
complesso,  sono  state  sottoposte  a  revisione  ed  approvate   in
conformita' alla parte F del capitolo II-2 rivisto di SOLAS  1974,  e
successive modifiche, che si applica alle navi  costruite  a  partire
dal 1° gennaio 2003 o dopo tale data; 
      .3  una  parte  o  piu'  parti  della  progettazione  e   della
sistemazione della nave sono state sottoposte a revisione e approvate
in conformita' alla sopraccitata parte F del capitolo II-2 rivisto di
SOLAS, e successive modifiche, e le parti restanti  della  nave  sono
conformi ai pertinenti requisiti prescrittivi del presente capitolo. 
    .4  Tutte  le  navi  che  vengono   sottoposte   a   riparazioni,
cambiamenti  e  modifiche  e  a  conseguenti  variazioni   del   loro
equipaggiamento devono continuare ad essere conformi come  minimo  ai
requisiti che si applicavano a queste navi precedentemente. 
    Riparazioni, cambiamenti e  modifiche  che  alterino  in  maniera
sostanziale le dimensioni di una nave o  i  locali  di  alloggio  dei
passeggeri, oppure che aumentino sostanzialmente la vita di  servizio
nonche' l'equipaggiamento  di  una  nave  devono  soddisfare  i  piu'
recenti requisiti previsti per le navi  nuove  nella  misura  in  cui
l'amministrazione dello Stato di  bandiera  lo  ritenga  fattibile  e
ragionevole. 
    NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .5  Fatte  salve  le  disposizioni  del  paragrafo  .4,  le  navi
esistenti di classe B che  trasportano  piu'  di  36  passeggeri  che
subiscano   riparazioni,   cambiamenti,   modifiche   e   conseguenti
variazioni nel loro  equipaggiamento  devono  soddisfare  i  seguenti
requisiti: 
      .1 tutti i materiali che vengono introdotti in tali navi devono
soddisfare i requisiti relativi ai materiali  applicabili  alle  navi
nuove di classe B; e 
      .2 tutte le riparazioni,  i  cambiamenti,  le  modifiche  e  le
conseguenti  variazioni  dell'equipaggiamento,  che   comportano   la
sostituzione di materiale per 50 tonnellate o piu' e  che  non  siano
quelli  prescritti  dalla  regola  II-2/B/16,  devono  soddisfare   i
requisiti applicabili alle navi nuove di classe B. 
 
2. Definizioni (R 3) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Materiale non  combustibile:  materiale  che  non  brucia  ne'
emette   vapori   infiammabili   in   quantita'    sufficiente    per
l'autoignizione quando portato a una temperatura  di  circa  750  °C:
questa  proprieta'  e'  determinata  mediante  una  prova  del  fuoco
eseguita secondo le disposizioni  della  risoluzione  dell'IMO  A.799
(19) «Revised Recommendation on Test Methods  for  Qualifying  Marine
Construction Materials as Non-Combustible». Ogni altro  materiale  e'
da considerarsi materiale combustibile. 
    .1.a. PER LE NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL
1° GENNAIO 2003: 
    Materiale non combustibile:  un  materiale  che  non  brucia  ne'
emette   vapori   infiammabili   in   quantita'    sufficiente    per
l'autoignizione quando portato a una temperatura  di  circa  750  °C;
questa proprieta' e' determinata in base al  codice  delle  procedure
per le prove antincendio («Fire Test Procedures  Code»).  Ogni  altro
materiale e' da considerarsi materiale combustibile. 
    .2 Prova standard del fuoco: prova in cui campioni di  paratie  o
ponti sono esposti in un forno di prova a temperature  corrispondenti
all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. I campioni  devono
avere una superficie esposta non inferiore a 4,65 m2 e un'altezza  (o
lunghezza nel caso di  ponti)  di  2,44  m,  devono  essere  il  piu'
possibile  simili  alla  costruzione  prevista  e,   se   del   caso,
comprendere almeno un giunto. La curva standard temperatura-tempo  e'
definita da una curva regolare che passa per  i  seguenti  valori  di
incremento della temperatura interna del forno: 
 
                +-------------------------+---------+
                | temperatura interna     |         |
                |iniziale del forno       |  20 °C  |
                +-------------------------+---------+
                | alla fine dei primi 5   |         |
                |minuti                   |  576 °C |
                +-------------------------+---------+
                | alla fine dei primi 10  |         |
                |minuti                   |  679 °C |
                +-------------------------+---------+
                | alla fine dei primi 15  |         |
                |minuti                   |  738 °C |
                +-------------------------+---------+
                | alla fine dei primi 30  |         |
                |minuti                   |  841 °C |
                +-------------------------+---------+
                | alla fine dei primi 60  |         |
                |minuti                   |  945 °C |
                +-------------------------+---------+
 
    .2.a. PER LE NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL
1° GENNAIO 2003: 
    Prova standard del fuoco: prova in  cui  campioni  di  paratie  o
ponti sono esposti in un forno di prova a temperature  corrispondenti
all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. I metodi di  prova
devono essere  conformi  al  codice  delle  procedure  per  le  prove
antincendio («Fire Test Procedures Code»). 
    .3 Divisioni di classe «A»: divisioni formate da paratie e  ponti
conformi ai seguenti requisiti: 
      .1 costruzione in acciaio o materiale equivalente; 
      .2 idoneo irrobustimento; 
      .3 costruzione tale da impedire il passaggio di fumo  e  fiamme
al termine di una prova standard del fuoco della durata di un'ora; 
      .4 coibentazione con materiali non combustibili approvati, tali
che la temperatura media della parte non esposta non superi di  oltre
140 °C la temperatura iniziale e che la temperatura, in un  qualunque
punto, compresi gli eventuali giunti, non salga di oltre 180 °C al di
sopra della temperatura iniziale,  al  termine  degli  intervalli  di
tempo sottoelencati: 
 
                   +---------------+-------------+
                   | classe «A-60» |  60 minuti  |
                   +---------------+-------------+
                   | classe «A-30» |  30 minuti  |
                   +---------------+-------------+
                   | classe «A-15» |  15 minuti  |
                   +---------------+-------------+
                   | classe «A-0»  |   0 minuti  |
                   +---------------+-------------+
 
      .5 l'Amministrazione dello Stato di  bandiera  deve  richiedere
una prova su un prototipo di paratia o di  ponte  per  garantire  che
risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al  fuoco  e
all'aumento della temperatura, in  base  alla  risoluzione  IMO  A754
(18). 
      Per le navi delle classi B, C e D, costruite a partire  dal  1°
gennaio 2003, la dicitura «risoluzione IMO A.754  (18)»  deve  essere
sostituita con «codice delle  procedure  per  le  prove  antincendio»
(Fire Test Procedures Code). 
    .4 Divisioni di classe «B»: divisioni formate da paratie,  ponti,
soffittature o rivestimenti conformi ai seguenti requisiti: 
      .1 costruzione tale da  impedire  il  passaggio  di  fiamma  al
termine della prima mezz'ora della prova standard del fuoco; 
      .2 grado di coibentazione tale che la temperatura  media  della
parte non esposta non superi di oltre 140 °C la temperatura  iniziale
e che la temperatura  in  qualsiasi  punto,  compresi  gli  eventuali
giunti, non salga di oltre 225  °C  al  di  sopra  della  temperatura
iniziale al termine degli intervalli di tempo sottoelencati: 
 
                +---------------+-------------------+
                | classe «B-15» |     15 minuti     |
                +---------------+-------------------+
                | classe «B-0»  |      0 minuti     |
                +---------------+-------------------+
 
      .3 costruzione in materiali non combustibili approvati. Tutti i
materiali usati per la costruzione e la messa in opera  di  divisioni
di classe B  devono  essere  non  combustibili,  ad  eccezione  delle
impiallacciature  combustibili,  che  possono   essere   ammesse   se
soddisfano le disposizioni del presente capitolo; 
      .4 l'Amministrazione dello Stato di  bandiera  deve  richiedere
una prova su un prototipo di divisione per assicurarsi  che  risponda
ai  suddetti  requisiti  in  ordine  alla  resistenza  al   fuoco   e
all'aumento della temperatura,  conformemente  alla  risoluzione  IMO
A.754 (18). 
      Per le navi delle classi B, C e D, costruite a partire  dal  1°
gennaio 2003, la dicitura «risoluzione IMO A.754  (18)»  deve  essere
sostituita con «codice delle  procedure  per  le  prove  antincendio»
(Fire Test Procedures Code). 
    .5 Divisioni di classe «C»: divisioni costruite in materiali  non
combustibili approvati. Non e' necessario che soddisfino i  requisiti
relativi al passaggio  di  fumo  e  di  fiamme,  ne'  le  limitazioni
relative   all'aumento   della   temperatura.   Le   impiallacciature
combustibili sono ammesse purche' soddisfino  le  altre  disposizioni
del presente capitolo. 
    .6  Soffittature  o  rivestimenti   continui   di   classe   «B»:
soffittature o rivestimenti di classe B  che  terminano  soltanto  su
divisioni di classe «A» o «B». 
    .7 Acciaio o  altro  materiale  equivalente:  quando  ricorre  la
dicitura «acciaio o  altro  materiale  equivalente»,  per  «materiale
equivalente» si intende qualsiasi materiale non combustibile che, per
le sue proprieta' intrinseche o grazie  alla  sua  coibentazione,  al
termine  della   prevista   prova   standard   del   fuoco   possiede
caratteristiche strutturali e di resistenza al  fuoco  equivalenti  a
quelle  dell'acciaio  (per  esempio,   una   lega   d'alluminio   ben
coibentata). 
    .8 Limitata attitudine a propagare la fiamma: la superficie cosi'
designata offre  una  adeguata  resistenza  alla  propagazione  della
fiamma. Tale proprieta' deve essere dimostrata da una prova del fuoco
effettuata in base alla risoluzione  IMO  A.653  (16),  per  paratie,
soffittature e materiali di finitura per ponti. 
    .8a PER NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A  PARTIRE  DAL  1°
GENNAIO 2003: 
    Limitata attitudine a propagare la fiamma:  la  superficie  cosi'
designata  offre  un'adeguata  resistenza  alla  propagazione   della
fiamma. Tale proprieta' deve essere  dimostrata  in  base  al  codice
delle procedure per le prove antincendio (Fire Test Procedures Code). 
    .9  Zone   verticali   principali:   sezioni   risultanti   dalla
suddivisione  dello  scafo,  delle  sovrastrutture  e  delle   tughe,
mediante divisioni di classe A, le cui lunghezza e larghezza medie su
ogni ponte non superano, in generale, 40 m. 
    .10 Locali di alloggio: locali utilizzati come  locali  pubblici,
corridoi, locali di igiene, cabine, uffici,  ospedali,  cinema,  sale
giochi, sale barbieri, riposterie che non  contengono  apparecchi  di
cottura e locali analoghi. 
    .11 Locali pubblici: parti dei  locali  di  alloggio  adibite  ad
atri, sale da pranzo, sale di soggiorno e locali  simili,  muniti  di
chiusura permanente. 
    .12  Locali  di  servizio:  locali  utilizzati  per  le   cucine,
riposterie contenenti apparecchi di cottura, ripostigli, locali posta
e valori, magazzini, officine diverse da quelle che  si  trovano  nei
locali, macchine e locali simili e relativi cofani. 
    .13 Locali da carico: locali utilizzati per il  carico  (comprese
le cisterne da carico per prodotti petroliferi) e i relativi cofani. 
    .13-1 Locali per veicoli: locali da carico destinati al trasporto
di  autoveicoli  con  carburante  nel  serbatoio   per   la   propria
propulsione. 
    .14 Locali da carico ro-ro: locali  di  norma  non  suddivisi  in
alcun modo e che si estendono per tutta la lunghezza della nave o per
una parte sostanziale della stessa, nei quali veicoli  a  motore  con
carburante nel serbatoio per la loro propulsione e/o merci [imballate
o alla rinfusa, sistemate dentro o su carri  ferroviari  e  stradali,
veicoli (comprese le  cisterne  stradali  e  ferroviarie),  rimorchi,
contenitori,  piattaforme  mobili   (pallet),   serbatoi   smontabili
sistemati dentro o su unita' di stivaggio simili o altri contenitori]
possono essere caricate e scaricate  normalmente  con  movimentazione
orizzontale. 
    .15 Locali da carico ro-ro aperti: locali da carico ro/ro  aperti
ad  entrambe  le  estremita',  ovvero  aperti  ad  una  estremita'  e
provvisti di  adeguata  ventilazione  naturale  efficace  sulla  loro
intera lunghezza attraverso aperture permanenti  sui  fianchi  o  sul
ponte soprastante oppure dall'alto e, nel caso di navi  costruite  il
1° gennaio 2003 o dopo tale data, aventi una superficie  totale  pari
ad almeno il 10% della superficie totale dei fianchi del locale. 
    .15-1 Locali per veicoli aperti: locali  per  veicoli  aperti  ad
entrambe le estremita', ovvero aperti ad una estremita'  e  provvisti
di  adeguata  ventilazione  naturale  efficace  sulla   loro   intera
lunghezza attraverso aperture permanenti  sui  fianchi  o  sul  ponte
soprastante oppure dall'alto e, nel caso  di  navi  costruite  il  1°
gennaio 2003 o dopo tale data, aventi una superficie totale  pari  ad
almeno il 10% della superficie totale dei fianchi del locale. 
    .16 Locali da carico ro-ro chiusi: locali da carico ro/ro che non
sono locali da carico ro/ro aperti ne' ponti esposti. 
    .16 -1 Locali per veicoli chiusi: locali per veicoli che non sono
ne' locali per veicoli aperti ne' ponti esposti. 
    .17 Ponte esposto: un ponte che  e'  completamente  esposto  alle
intemperie dall'alto e da almeno due lati. 
    .18 Locali di categoria speciale: locali chiusi per  veicoli,  al
di sopra o al di sotto del ponte delle paratie, nei quali  i  veicoli
possono essere fatti entrare o uscire e  ai  quali  hanno  accesso  i
passeggeri. I locali di categoria speciale possono essere ubicati  su
piu' di un ponte a condizione  che  l'altezza  libera  totale  per  i
veicoli non superi i 10 m. 
    .19.1 Locali macchine di categoria A: locali  e  relativi  cofani
contenenti: 
      .1 motori a combustione interna utilizzati  per  l'apparato  di
propulsione principale; oppure 
      .2 motori a combustione  interna  di  potenza  complessiva  non
minore di 375 kW, utilizzati per altri scopi, o qualsiasi  caldaia  a
combustibile liquido  o  qualsiasi  gruppo  per  il  trattamento  del
combustibile liquido; oppure 
      .3 qualsiasi caldaia a combustibile liquido o qualsiasi  gruppo
per il trattamento del combustibile liquido. 
    .19.2 Locali macchine: tutti i locali macchine della categoria  A
e tutti gli altri contenenti la macchina di propulsione, le  caldaie,
i gruppi di trattamento del combustibile liquido, le macchine vapore,
i motori a combustione interna, i generatori  e  i  motori  elettrici
principali, le stazioni di  imbarco  del  combustibile  liquido,  gli
impianti di refrigerazione,  gli  stabilizzatori,  i  dispositivi  di
ventilazione, i  condizionatori  d'aria  nonche'  i  locali  di  tipo
analogo e i relativi cofani. 
    .20   Gruppo   di   trattamento   del    combustibile    liquido:
apparecchiatura utilizzata per preparare il combustibile liquido  per
l'alimentazione di una caldaia o il combustibile  liquido  riscaldato
per l'alimentazione di un motore a combustione interna,  comprese  le
pompe a pressione del combustibile, i filtri  e  i  riscaldatori  che
trattano il combustibile ad una pressione superiore a 0,18 N/mm2. 
    .21 Stazioni di comando: i locali dentro i quali  sono  sistemate
le  apparecchiature   radio,   le   apparecchiature   principali   di
navigazione, la sorgente di emergenza  di  energia  elettrica  o  nei
quali sono centralizzati le installazioni per la  segnalazione  degli
incendi e i dispositivi antincendio. 
    .21.1 Stazione di comando centrale:  stazione  di  comando  nella
quale  sono  centralizzate  le  seguenti  funzioni  di  controllo   e
segnalazione: 
      .1 impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi; 
      .2  impianti  automatici  a  «sprinkler»  con   rilevazione   e
segnalazione di incendi; 
      .3 pannelli indicatori delle porte tagliafuoco; 
      .4 chiusure delle porte tagliafuoco; 
      .5 pannelli indicatori delle porte stagne; 
      .6 chiusure delle porte stagne; 
      .7 ventilatori; 
      .8 allarmi generale/incendio; 
      .9 impianti di comunicazione compresi i telefoni; e 
      .10 microfoni per gli impianti di informazione pubblica. 
    .21.2 Stazione di comando  centrale  presidiata  permanentemente:
stazione di comando centrale la quale e'  presidiata  permanentemente
da un membro responsabile dell'equipaggio. 
    .22 Locali contenenti  mobili  ed  elementi  di  arredamento  che
presentano un limitato rischio di  incendio:  ai  fini  della  regola
II-2/B/4, locali contenenti mobili ed  elementi  di  arredamento  che
presentano un limitato rischio di incendio  (siano  essi  in  cabine,
locali pubblici, uffici o altri tipi di alloggi), nei quali: 
      .1 tutti  i  mobili  fissi  come  scrittoi,  armadi,  toelette,
scrivanie, cassettoni siano interamente costruiti con  materiale  non
combustibile approvato, essendo tuttavia ammesso che sulla superficie
di lavoro di tali mobili sia usata una impiallacciatura  combustibile
di spessore non eccedente 2 mm; 
      .2 tutto l'arredamento amovibile, come sedie,  divani,  tavoli,
abbia ossatura di materiale non combustibile; 
      .3 tutti i tendaggi, tendine e altri articoli  tessili  sospesi
abbiano una resistenza alla propagazione della  fiamma  che  non  sia
inferiore a quella di un articolo di lana di massa 0,8 kg/ m2 in base
alla risoluzione IMO A.471 (XII) e successive modifiche. 
      Per le navi delle classi B, C e D, costruite a partire  dal  1°
gennaio 2003, la dicitura «risoluzione IMO A.471 (XII)» e  successive
modifiche e' sostituita da  «codice  delle  procedure  per  le  prove
antincendio» (Fire Test Procedures Code). 
      .4 tutti i rivestimenti dei pavimenti  abbiano  una  resistenza
alla propagazione della fiamma che non sia inferiore a quella  di  un
articolo di lana equivalente utilizzato allo stesso fine. 
      Per le navi delle classi B, C e D, costruite a partire  dal  1°
gennaio 2003, questo punto deve essere letto come segue: 
      tutti i rivestimenti dei pavimenti abbiano caratteristiche  che
rallentano la propagazione della fiamma; 
      .5 tutte  le  superfici  esposte  di  paratie,  rivestimenti  e
soffitti abbiano una  limitata  attitudine  alla  propagazione  della
fiamma; e 
      .6 tutte le tappezzerie dei mobili abbiano  caratteristiche  di
resistenza all'ignizione e alla propagazione  della  fiamma  in  base
alla  «Recommendation  on  Fire  Test  Procedures   for   Upholstered
Forniture» adottata con risoluzione IMO A.652 (16); 
      per le navi delle classi B, C e D, costruite a partire  dal  1°
gennaio 2003 la dicitura «risoluzione IMO  A.652  (16)»  deve  essere
sostituita da «codice dei sistemi antincendio» (Fire Security Systems
Code). 
    PER NAVI DELLE CLASSI B,  C e  D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°
GENNAIO 2003: 
      .7  tutti  i  materiali  utilizzati   per   i   letti   abbiano
caratteristiche di resistenza all'ignizione e alla propagazione della
fiamma. Cio' viene determinato in base al codice delle procedure  per
le prove antincendio («Fire Test Procedure Code»). 
    .23 Navi ro-ro da passeggeri: le navi da passeggeri con locali da
carico ro-ro o con locali di categoria speciale come  definiti  dalla
presente regola. 
    .24  Codice  delle  procedure  per  le  prove  antincendio  (Fire
Security Procedures  Code):  codice  internazionale  di  applicazione
delle procedure per le prove antincendio,  adottato  con  risoluzione
MSC 61(67), e successive modifiche. 
    .25 Codice dei sistemi antincendio (Fire  Safety  Systems  Code):
codice  internazionale   dei   sistemi   antincendio   adottato   con
risoluzione MSC.98 (73), e successive modifiche. 
    .26 Punto di infiammabilita': la  temperatura  in  gradi  Celsius
(prova a vaso chiuso) a cui il prodotto emette vapori infiammabili in
quantita' sufficiente per l'ignizione, da  determinare  con  apposito
strumento di tipo approvato. 
    .27 Requisiti  prescritti:  caratteristiche  costruttive,  limiti
dimensionali o impianti antincendio descritti nel presente capitolo. 
    .28  Ai  fini  dell'applicazione  della  regola  II-2/B/9a,   per
serranda  tagliafuoco  si  intende  un  dispositivo  montato  in  una
condotta di ventilazione che in condizioni normali  rimane  aperto  e
consente il flusso nella condotta, mentre in caso di  incendio  viene
chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta  e  limitare  il
passaggio del fuoco. All'uso della definizione di cui  sopra  possono
essere associati i seguenti termini: 
      .1 per serranda tagliafuoco automatica si intende una  serranda
tagliafuoco  che  si  chiude  in  modo   indipendente   in   risposta
all'esposizione ai prodotti della combustione; 
      .2 per serranda tagliafuoco manuale  si  intende  una  serranda
tagliafuoco che  e'  aperta  o  chiusa  manualmente  dall'equipaggio;
nonche' 
      .3  per  serranda  tagliafuoco  telecomandata  si  intende  una
serranda  tagliafuoco  che  e'  chiusa  dall'equipaggio  mediante  un
comando collocato a una certa distanza dalla serranda controllata. 
    .29 Ai fini dell'applicazione della regola II-2/B/9a per serranda
tagliafumo si intende un  dispositivo  montato  in  una  condotta  di
ventilazione che in condizioni normali rimane aperto  e  consente  il
flusso nella condotta, mentre in caso di  incendio  viene  chiuso  al
fine di prevenire il flusso nella condotta e  limitare  il  passaggio
del fumo e di gas caldi. Una serranda  tagliafumo  non  e'  intesa  a
contribuire   all'integrita'   di   pareti    divisorie    parafiamma
attraversate  da  una  condotta  di   ventilazione.   All'uso   della
definizione di cui sopra possono essere associati i seguenti termini: 
      .1 per serranda tagliafumo automatica si intende  una  serranda
tagliafumo  che  si  chiude  in   modo   indipendente   in   risposta
all'esposizione a fumo o gas caldi; 
      .2 per serranda tagliafumo  manuale  si  intende  una  serranda
tagliafumo  che  e'  aperta  o  chiusa  manualmente  dall'equipaggio;
nonche' 
      .3  per  serranda  tagliafumo  telecomandata  si  intende   una
serranda tagliafumo che e' chiusa dall'equipaggio mediante un comando
collocato a una certa distanza dalla serranda controllata.»; 
 
3.  Pompe  da  incendio,  collettore  principale  d'incendio,  prese,
manichette e boccalini (R 4) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1.1 Tutte le navi devono essere provviste di pompe da  incendio,
collettore  principale  d'incendio,  prese,  manichette  e  boccalini
conformi ai requisiti della presente regola. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO
2003: 
    .1.2  Quando  e'  prescritta  piu'  di  una  pompa  da   incendio
indipendente, in posizioni esterne  ai  locali  macchine,  facilmente
accessibili ed esenti da rischi, devono essere sistemate  valvole  di
intercettazione per isolare  le  sezioni  del  collettore  principale
d'incendio sistemate dentro il locale macchine, contenente una o piu'
pompe principali da incendio, dal resto  del  collettore  stesso.  Il
collettore principale d'incendio deve essere realizzato in modo  che,
quando vengono chiuse le valvole di intercettazione, tutte  le  prese
da incendio della nave, eccetto quelle nel predetto locale  macchine,
possano essere alimentate da una pompa da  incendio  non  situata  in
tale locale macchine, tramite  tubolature  che  non  passino  per  lo
stesso locale macchine. Eccezionalmente, puo' essere  consentito  che
per il locale macchine passi un  corto  tronco  delle  tubolature  di
aspirazione e di mandata della pompa di  emergenza,  se  non  risulta
pratico sistemare detto tronco esternamente al locale e a  condizione
che l'integrita' del collettore principale d'incendio sia  preservata
mediante la chiusura del tronco in un cofano di acciaio  di  adeguata
robustezza. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°
GENNAIO 2003: 
    .1.3  In  posizioni  esterne  ai  locali   macchine,   facilmente
accessibili ed esenti da rischi, devono essere sistemate  valvole  di
intercettazione per isolare  le  sezioni  del  collettore  principale
d'incendio entro il locale  macchine  contenente  una  o  piu'  pompe
principali da incendio dal resto del collettore stesso. Il collettore
principale d'incendio deve essere realizzato in modo tale che  quando
vengono chiuse le valvole  di  intercettazione,  tutte  le  prese  da
incendio della nave, eccetto  quelle  del  locale  macchine,  possano
essere alimentate con acqua tramite un'altra pompa o tramite pompa da
incendio di emergenza. La pompa di emergenza, la  relativa  presa  di
acqua di mare, le tubolature di aspirazione e di mandata e le valvole
di intercettazione devono essere sistemate al  di  fuori  del  locale
macchine. Se tale sistemazione non e' possibile, la presa a mare puo'
essere installata nel locale macchine se la valvola  e'  comandata  a
distanza da una posizione che si  trova  nello  stesso  compartimento
della pompa di emergenza e il  tubo  di  aspirazione  e'  piu'  corto
possibile. Brevi tratti di tubolature di  aspirazione  o  di  scarico
possono penetrare il locale macchine,  purche'  siano  chiuse  in  un
cofano di acciaio oppure siano coibentati in base alla  classe  A-60.
Le pareti dei tubi devono avere uno spessore considerevole,  in  ogni
caso non inferiore a 11 mm e devono essere saldati,  con  l'eccezione
del collegamento a flangia della valvola della presa a mare. 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLA  CLASSE
C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI: 
    .2 Portata delle pompe da incendio 
      .1 Le pompe da incendio prescritte devono poter erogare, a fini
antincendio, alla pressione specificata nel punto  .4.2  una  portata
d'acqua non inferiore a due terzi di quella prescritta per  le  pompe
di sentina quando queste sono utilizzate per prosciugare le sentine. 
      .2 In ogni nave che, in base alla presente regola  deve  essere
dotata di piu'  di  una  pompa  da  incendio,  ciascuna  delle  pompe
prescritte deve avere una portata non inferiore all'80% della portata
totale prescritta, divisa per il numero minimo di pompe  da  incendio
richiesto, ma  in  ogni  caso  non  inferiore  a  25  m3/h.  In  ogni
situazione, ciascuna di tali pompe deve poter erogare  almeno  i  due
getti  d'acqua  prescritti.  Tali  pompe  da  incendio  devono  poter
alimentare  il  collettore  principale  d'incendio  nelle  condizioni
prescritte. 
      .3 Nelle navi costruite il 1° gennaio 2003 o  dopo  tale  data,
quando sono  installate  un  numero  di  pompe  superiore  al  minimo
richiesto,  tali  pompe  aggiuntive  devono  avere  una  portata  non
inferiore a 25 m3/h e devono poter erogare almeno i due getti d'acqua
prescritti al punto 5 della presente regola. 
    .3  Sistemazione  delle  pompe  da  incendio  e  del   collettore
principale e pronta alimentazione d'acqua 
      .1 Le  navi  devono  essere  provviste  di  pompe  da  incendio
azionate ad energia meccanica nei termini seguenti: 
        .1 navi autorizzate a trasportare  piu'  di  500  passeggeri:
almeno  tre,  una  delle  quali  puo'  essere  azionata  dal   motore
principale; 
        .2 navi autorizzate a  trasportare  fino  a  500  passeggeri:
almeno  due,  una  delle  quali  puo'  essere  azionata  dal   motore
principale. 
      .2 Le pompe di igiene, di zavorra, di  sentina  o  per  servizi
generali possono essere ammesse come pompe da incendio,  purche'  non
siano di norma utilizzate per il pompaggio del  combustibile  liquido
e, se utilizzate occasionalmente per il travaso  o  il  pompaggio  di
combustibile  liquido,  siano  munite  di   idonei   dispositivi   di
interscambio. 
      .3 La sistemazione di prese dal mare, di pompe  da  incendio  e
delle relative sorgenti di energia deve essere tale da garantire che,
nelle navi autorizzate a trasportare piu' di 250 passeggeri, nel caso
di incendio in un qualunque compartimento, non  devono  essere  messe
fuori servizio tutte le pompe da incendio. 
      Nelle navi nuove di classe B autorizzate a trasportare  fino  a
250 passeggeri, se un incendio di  un  compartimento  qualsiasi  puo'
rendere  tutte  le  pompe  da  incendio  inutilizzabili,   il   mezzo
alternativo che fornisca l'acqua necessaria per combattere l'incendio
deve essere una pompa da incendio di emergenza indipendente  azionata
ad energia meccanica, non condotta dai motori di  propulsione  e  con
sorgente di energia e  collegamento  a  mare  posizionati  fuori  del
locale macchine. Tale pompa da  incendio  di  emergenza  indipendente
azionata ad energia meccanica deve essere conforme alle  disposizioni
del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code) per  le
navi costruite a partire dal 1° gennaio 2003. 
      .4 Nelle navi nuove di classe B autorizzate a trasportare  piu'
di 250 passeggeri, le suddette sistemazioni devono  essere  tali  che
almeno un efficace getto di acqua sia immediatamente  disponibile  da
una qualunque delle  prese  da  incendio  situate  in  una  posizione
interna e che sia garantita la  continuazione  dell'alimentazione  di
acqua con la messa in moto automatica di una delle pompe da  incendio
prescritte. 
      .5 Nelle navi aventi  il  locale  macchine  periodicamente  non
presidiato o nelle quali la guardia in macchina e' effettuata da  una
sola persona, il collettore principale d'incendio deve poter  fornire
immediatamente acqua ad una pressione adeguata o con la messa in moto
a distanza dalla plancia o dall'eventuale stazione antincendio di una
delle pompe principali da incendio, oppure mantenendo permanentemente
in pressione l'impianto idrico tramite una delle pompe principali  da
incendio. 
      .6 La valvola di erogazione di ciascuna pompa da incendio  deve
essere dotata di una valvola di non ritorno. 
    .4 Diametro del  collettore  principale  d'incendio  e  pressione
nello stesso 
      .1 Il diametro del collettore principale  d'incendio  e  quello
delle tubolature dell'acqua devono essere sufficienti  ad  assicurare
un'efficace erogazione d'acqua alla portata  massima  prescritta  per
due pompe da incendio contemporaneamente in funzione. 
      .2 Con due pompe contemporaneamente in  funzione  attraverso  i
boccalini indicati  al  punto  .8  e  prese  da  incendio  in  numero
sufficiente ad assicurare l'erogazione di cui  al  punto  .4.1,  deve
essere mantenuta, a tutte le prese, la seguente pressione minima: 
 
   ===============================================================
   |     Navi di classe B    |             |                     |
   |      autorizzate a      |             |                     |
   |      trasportare:       |   Nuove     |      Esistenti      |
   +=========================+=============+=====================+
   | piu' di 500 passeggeri  |  0,4 N/mm2  |      0,3 N/mm2      |
   +-------------------------+-------------+---------------------+
   | fino a 500 passeggeri   |  0,3 N/mm2  |      0,2 N/mm2      |
   +-------------------------+-------------+---------------------+
 
      .3 La pressione massima in corrispondenza di qualsiasi presa da
incendio non deve  superare  la  pressione  alla  quale  puo'  essere
dimostrato che si  ha  un  efficace  controllo  della  manichetta  da
incendio. 
    .5 Numero e posizione delle prese da incendio 
      .1 Il numero e la posizione delle prese devono essere tali  che
almeno due getti d'acqua non provenienti dalla stessa presa, uno  dei
quali deve provenire da una manichetta  in  un  solo  pezzo,  possano
raggiungere qualsiasi  parte  della  nave  di  norma  accessibile  ai
passeggeri o all'equipaggio durante la navigazione e qualsiasi  parte
di ogni locale da carico, quando e' vuoto, di ogni locale  da  carico
ro/ro e di ogni locale di categoria speciale. In quest'ultimo locale,
i due getti devono raggiungere tutte le sue  parti  e  ciascuno  deve
provenire da una manichetta in un solo pezzo. Inoltre, dette prese da
incendio  devono  essere  poste  accanto  agli  accessi  dei   locali
protetti. 
      .2 Nei locali di alloggio e di servizio e nei locali  macchine,
il numero e la posizione delle prese da incendio devono  essere  tali
da soddisfare le disposizioni del punto .5.1 quando  tutte  le  porte
stagne e tutte le porte delle paratie delle zone verticali principali
sono chiuse. 
      .3 Se un locale macchine e' provvisto, nella parte bassa, di un
accesso da una contigua galleria d'alberi, si  devono  sistemare  due
prese da  incendio  in  posizione  esterna  al  locale  macchine,  ma
comunque vicina all'ingresso del locale stesso. Qualora l'accesso sia
da altri locali, in uno di questi locali devono essere sistemate  due
prese da incendio  vicino  all'ingresso  del  locale  macchine.  Tale
disposizione non  e'  necessaria  qualora  la  galleria  o  i  locali
contigui non siano parte di un percorso di sfuggita. 
    .6 Tubolature e prese da incendio 
      .1 Per i collettori principali d'incendio e per  le  prese  non
deve essere utilizzato materiale che  possa  essere  reso  facilmente
inefficace dal calore, a meno che non sia opportunamente protetto. Le
tubolature e le prese da incendio devono essere sistemate in modo  da
rendere agevole l'accoppiamento con le manichette. La sistemazione di
tubolature e prese deve essere tale da  evitare  la  possibilita'  di
congelamento. Nelle navi che possono trasportare carichi  sul  ponte,
la posizione delle prese deve  essere  tale  che  esse  siano  sempre
facilmente accessibili e le tubolature devono  essere  disposte,  per
quanto possibile, in  modo  da  evitare  di  essere  danneggiate  dal
carico. 
      .2 Per ciascuna manichetta deve essere sistemata una valvola in
posizione tale che qualsiasi  manichetta  possa  essere  disinnestata
mentre le pompe da incendio sono in funzione. 
      .3 Nelle navi costruite a partire dal 1°  gennaio  2003  devono
essere installate valvole di intercettazione per tutte le diramazioni
del collettore principale d'incendio del  ponte  scoperto  utilizzato
per fini diversi da quelli antincendio. 
    .7 Manichette da incendio 
      .1 Le manichette devono essere di materiale non  deteriorabile,
del tipo approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera e  di
lunghezza sufficiente a lanciare un getto d'acqua verso un  qualunque
punto dei locali in cui sia necessario. Ogni manichetta  deve  essere
provvista di un boccalino e dei necessari raccordi. I raccordi  della
manichetta   ed   i    boccalini    devono    essere    completamente
intercambiabili. Le manichette indicate nel  presente  capitolo  come
«manichette da incendio»  devono,  unitamente  a  tutti  i  necessari
accessori e dispositivi, essere pronte all'uso in posizione visibile,
in prossimita' delle prese da incendio o dei raccordi.  Inoltre,  nei
locali interni delle navi che trasportano piu' di 36  passeggeri,  le
manichette devono essere  permanentemente  collegate  alle  prese  da
incendio. 
      .2 Per ciascuna presa d'incendio prescritta  dal  punto  .5  vi
deve essere almeno una manichetta. La lunghezza della manichetta  non
dovrebbe superare 20 metri sui ponti e sulle sovrastrutture, 15 metri
nei  locali  macchine  e,   nelle   navi   di   piccole   dimensioni,
rispettivamente 15 e 10 metri. 
    .8 Boccalini 
      .1.1 Ai fini del presente capitolo, i boccalini devono avere un
diametro standard di 12 mm, 16 mm  e  19  mm  o  quanto  piu'  vicino
possibile a queste misure. 
      Possono essere ammessi boccalini di diametro diverso  nei  casi
in cui sono  utilizzati  altri  impianti  (per  esempio  impianti  di
nebulizzazione). 
      .1.2 Tutti i boccalini devono essere di tipo approvato a doppio
uso (getto normale/getto a pioggia)  e  devono  essere  provvisti  di
dispositivo di arresto. 
      .2 Per i locali di alloggio e di servizio,  non  e'  necessario
impiegare boccalini di diametro superiore a 12 mm. 
      .3 Per i locali macchine e gli spazi  all'aperto,  il  diametro
dei boccalini  deve  essere  tale  da  ottenere  la  massima  portata
possibile da due getti alla pressione indicata nel punto  .4  erogati
dalla pompa piu' piccola,  restando  inteso  che  non  e'  necessario
utilizzare un boccalino di diametro superiore a 19 mm. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI C e D DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI: 
    .9 Pompe da incendio, collettore  principale  d'incendio,  prese,
manichette, boccalini e pronta alimentazione dell'acqua 
      .1 E' prescritta  l'installazione  di  una  pompa  da  incendio
indipendente, in grado di erogare,  a  fini  antincendio,  almeno  un
getto d'acqua da qualsiasi presa, alla pressione specificata  qui  di
seguito. La portata d'acqua in  tal  modo  erogata  non  deve  essere
inferiore a due terzi  della  portata  prescritta  per  le  pompe  di
sentina quando sono impiegate per il  prosciugamento  delle  sentine.
Durante l'erogazione della massima  portata  d'acqua  indicata  sopra
attraverso le prese con boccalini di diametro pari a 12, 16,  19  mm,
tale pompa da incendio deve poter mantenere a ogni presa le pressioni
minime prescritte per le navi di classe B. 
      .2 Ogni nave che trasporta piu' di 250 passeggeri  deve  essere
provvista  di   una   pompa   da   incendio   addizionale   collegata
permanentemente al collettore principale d'incendio. Tale pompa  deve
essere a motore e, come la sua sorgente di energia, non  deve  essere
ubicata nello stesso compartimento in  cui  e'  installata  la  pompa
prescritta dal precedente paragrafo .9.1 e deve essere dotata di  una
presa dal mare permanente posta al di fuori del locale  macchine.  La
pompa deve poter erogare almeno un getto  d'acqua  da  una  qualunque
delle prese da incendio di cui e'  dotata  la  nave,  mantenendo  una
pressione di almeno 0,3 N/mm2. 
      .3 Le pompe d'igiene, di zavorra,  di  sentina  o  per  servizi
generali possono essere accettate come pompe da incendio. 
      .4 Ogni nave deve essere dotata  di  un  collettore  principale
d'incendio avente un diametro sufficiente  a  garantire  l'efficiente
erogazione alla massima portata indicata in precedenza. Il  numero  e
la posizione delle prese devono  essere  tali  che  almeno  un  getto
d'acqua possa raggiungere  qualunque  parte  della  nave,  impiegando
un'unica manichetta la cui lunghezza massima  e'  quella  specificata
per le navi di classe B al punto .7.2. 
      .5 Ogni nave deve essere provvista di almeno una manichetta per
ogni presa da incendio. 
      .6 Nelle navi aventi  il  locale  macchine  periodicamente  non
presidiato o nelle quali la guardia in macchina e' effettuata da  una
sola persona, il collettore principale d'incendio deve poter  fornire
immediatamente acqua ad una pressione adeguata o con la messa in moto
a distanza dalla plancia o dall'eventuale stazione antincendio di una
delle pompe principali da incendio, oppure mantenendo permanentemente
in pressione l'impianto idrico tramite una delle pompe principali  da
incendio. 
      .7 La valvola di erogazione di ciascuna pompa da incendio  deve
essere dotata di una valvola di non ritorno. 
 
4. Impianti fissi di estinzione incendi (R 5 + 8 + 9 + 10) 
 
    .1 Impianti fissi di estinzione incendi  a  gas:  Generalita'  (R
5.1) 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
      .1  Le   tubolature   necessarie   per   convogliare   l'agente
estinguente nei locali protetti devono essere dotate  di  valvole  di
comando  contrassegnate   in   modo   da   indicare   chiaramente   i
compartimenti a cui sono dirette le tubolature. Devono  essere  prese
opportune misure per prevenire l'immissione  accidentale  dell'agente
estinguente in un qualsiasi locale. 
      .2 La sistemazione delle tubolature e il  posizionamento  degli
ugelli  erogatori  devono  essere  tali  da  assicurare   un'efficace
distribuzione dell'agente estinguente. 
      .3 La  nave  deve  essere  dotata  di  mezzi  atti  a  chiudere
dall'esterno dei  locali  protetti  tutte  le  aperture  che  possano
consentire l'entrata d'aria o la fuoriuscita di gas. 
      .4   Devono   essere   predisposti   mezzi   atti   a   inviare
automaticamente  un  segnale  acustico  di  allarme   dell'immissione
dell'agente estinguente in ogni locale nel quale di norma opera o  ha
accesso il personale. L'allarme  deve  restare  in  funzione  per  un
periodo  di  tempo   adeguato   prima   dell'immissione   dell'agente
estinguente. 
      .5  I  dispositivi  di  comando  di  ogni  impianto  fisso   di
estinzione incendi a  gas  devono  essere  facilmente  accessibili  e
semplici da azionare. Essi devono essere raggruppati nel minor numero
di posti possibile, in posizione tale  che  non  rischino  di  essere
isolati da un incendio sviluppatosi in un locale protetto. In ciascun
posto vi devono essere chiare istruzioni  relative  al  funzionamento
dell'impianto per la sicurezza del personale. 
      .6  Non  e'  consentita  l'immissione  automatica   dell'agente
estinguente, salvo quando consentita per gruppi a comando  automatico
locale installati, oltre agli, e a prescindere dagli, impianti  fissi
di estinzione  incendi  prescritti,  nei  locali  macchine  sopra  ad
apparecchiature ad elevato rischio di incendio o in  zone  chiuse  ad
alto rischio di incendio all'interno dei locali macchine. 
      .7 Qualora l'agente estinguente debba  proteggere  piu'  di  un
locale, non e' necessario che il quantitativo di  agente  disponibile
sia maggiore della massima  quantita'  prescritta  per  un  qualunque
locale protetto. 
      .8  Salvo  laddove  altrimenti  consentito,  i  contenitori   a
pressione per lo stoccaggio  dell'agente  estinguente  devono  essere
sistemati fuori dei locali protetti in conformita' al punto .1.11. 
      .9 Si devono predisporre mezzi mediante i quali l'equipaggio  o
il personale di bordo possa controllare, senza rischi,  la  quantita'
di agente estinguente presente nei contenitori. 
      .10 I contenitori per la conservazione dell'agente  estinguente
e tutti i componenti in pressione ad  essi  associati  devono  essere
progettati sulla base di norme per recipienti in  pressione  ritenute
idonee in rapporto all'ubicazione e alla massima temperatura ambiente
prevista in esercizio. 
      .11 Quando l'agente estinguente e' immagazzinato  fuori  di  un
locale protetto, esso deve essere immagazzinato in un locale  situato
in posizione non pericolosa, facilmente accessibile ed  efficacemente
ventilato. Ogni accesso a tale locale deve  preferibilmente  avvenire
dal ponte scoperto e, comunque, deve essere indipendente  dal  locale
protetto. 
      Le porte di accesso devono aprirsi verso l'esterno del locale e
le paratie e i ponti, incluse le porte e gli altri mezzi di chiusura,
che delimitano tale locale da locali interni contigui, devono  essere
stagni al gas. Ai fini dell'applicazione delle tabelle relative  alla
resistenza al fuoco di paratie e ponti di cui alle regole II-2/B/4  o
II-2/B/5, a seconda dei casi, tali locali devono  essere  considerati
come stazioni di comando. 
      .12 Negli impianti di estinzione incendi  a  bordo  delle  navi
nuove e in tali nuovi impianti a bordo delle navi  esistenti  non  e'
ammesso l'uso di agenti estinguenti che  emettono,  spontaneamente  o
nelle condizioni di utilizzazione previste, gas tossici in  quantita'
tale da costituire un pericolo per le  persone  oppure  emettono  gas
dannosi per l'ambiente. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
      .13 Gli impianti fissi  di  estinzione  incendi  a  gas  devono
essere conformi alle disposizioni del codice dei sistemi  antincendio
(Fire Safety Systems Code). 
      .14  La  nave  deve  essere  dotata  di  mezzi   per   chiudere
dall'esterno dei  locali  protetti  tutte  le  aperture  che  possano
consentire l'entrata d'aria o la fuoriuscita di gas. 
      .15 Quando l'agente estinguente viene immagazzinato al di fuori
di un locale protetto, esso deve essere immagazzinato  in  un  locale
situato dietro alla paratia di collisione prodiera e non deve  essere
utilizzato  per  altri  fini.  Ogni  accesso  a  tale   locale   deve
preferibilmente avvenire dal ponte scoperto e, comunque, deve  essere
indipendente dal locale protetto. Se il luogo di immagazzinamento  e'
ubicato  sottocoperta,   deve   trovarsi   al   massimo   sul   ponte
immediatamente al di sotto del livello  del  ponte  scoperto  e  deve
essere direttamente accessibile  tramite  una  scala  interna  o  una
scaletta dal ponte scoperto. 
      I locali ubicati sottocoperta o i locali a cui non  e'  fornito
accesso dal ponte scoperto devono essere provvisti di un impianto  di
ventilazione meccanica studiato per aspirare l'aria  di  scarico  dal
fondo del locale e sufficiente per assicurare almeno 6 ricambi d'aria
all'ora. Le porte di  accesso  devono  aprirsi  verso  l'esterno  del
locale e le paratie e i ponti, incluse le porte e gli altri mezzi  di
chiusura, che delimitano tale  locale  da  locali  interni  contigui,
devono essere stagni al gas. Ai fini dell'applicazione delle  tabelle
4.1, 4.2, 5.1 e 5.2 della parte B del presente capitolo, tali  locali
di deposito devono essere trattati come stazioni antincendio. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE
B: 
      .16 Quando il volume di aria libera contenuto  in  serbatoi  di
aria all'interno di un qualsiasi locale e' tale che, se  liberato  in
detto locale in caso di incendio, comprometterebbe seriamente con  la
sua emissione l'efficacia dell'impianto fisso di estinzione  incendi,
deve  essere  fornita   una   quantita'   supplementare   di   agente
estinguente. 
      .17 I fornitori di impianti fissi di estinzione incendi  devono
fornire  una  descrizione  dell'impianto,  compresa  una   lista   di
controllo per la manutenzione, in inglese e  nella  lingua  o  lingue
ufficiali dello Stato di bandiera. 
      .18 La quantita' di agente estinguente deve essere  controllata
almeno   una   volta   all'anno    da    un    esperto    autorizzato
dall'amministrazione o dal fornitore dell'impianto o da un  organismo
riconosciuto. 
      .19 La verifica periodica, effettuata dal direttore di macchina
o organizzata dalla direzione della nave, deve essere registrata  nel
giornale di bordo con l'indicazione della sua entita' e della data in
cui ha avuto luogo. 
      .20 Le attrezzature di estinzione  non  prescritte  installate,
per esempio in un magazzino, devono, per  costruzione  e  dimensioni,
ottemperare alle disposizioni della presente  regola  applicabili  al
tipo di impianto in questione. 
      .21 Tutte le  porte  di  accesso  ai  locali  protetti  con  un
impianto ad anidride carbonica  devono  essere  contrassegnate  dalla
seguente dicitura «Questo locale  e'  protetto  con  un  impianto  ad
anidride carbonica e deve essere evacuato all'entrata in funzione del
dispositivo d'allarme». 
    .2 Impianti ad anidride carbonica (R 5.2) 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
      .1.1 Per i locali da carico, la quantita' di anidride carbonica
disponibile, salvo  esplicite  disposizioni  contrarie,  deve  essere
sufficiente a fornire un volume minimo di gas libero  uguale  al  30%
del volume lordo del maggior compartimento da carico della nave cosi'
protetto. 
      Se  vi  e'  una  comunicazione,  attraverso  le   condotte   di
ventilazione,  tra  due  o  piu'  locali  da  carico,   questi   sono
considerati  un  unico  locale.  Per  fissare  la  quantita'  di  CO2
necessaria nelle navi  adibite  al  trasporto  di  veicoli,  si  deve
calcolare il 45% del volume lordo del piu' grande locale da carico. 
      .1.2 Per i locali macchine, la quantita' di anidride  carbonica
trasportata deve essere sufficiente a fornire un volume minimo di gas
libero equivalente al piu' grande dei seguenti volumi: 
        .1 il 40% del volume lordo del piu'  grande  locale  macchine
protetto, escluso il volume di quella parte del cofano  al  di  sopra
del livello al quale  l'area  orizzontale  del  cofano  e'  uguale  o
inferiore al 40% di quella del locale considerato, misurata  a  meta'
fra il cielo della cassa e la parte inferiore del cofano; oppure 
        .2 il 35% del volume lordo del piu'  grande  locale  macchine
protetto, compreso il  cofano;  posto  che,  se  due  o  piu'  locali
macchine non sono del tutto separati, essi devono essere  considerati
un locale unico. 
      .2 Ai fini  del  presente  paragrafo,  il  volume  di  anidride
carbonica libera deve essere calcolato sulla base di 0,56 m3/kg. 
      .3 L'impianto fisso di tubolature deve essere tale che entro  2
minuti possa essere scaricato nel locale l'85% del gas prescritto. 
      .4 Meccanismo di scarica del CO2: 
        .1 La scarica dell'anidride carbonica nel locale  protetto  e
il funzionamento dell'impianto di allarme devono essere garantiti  da
due comandi distinti. Un comando deve servire per  scaricare  il  gas
dai suoi contenitori. Un secondo comando deve servire  ad  aprire  la
valvola della tubolatura che convoglia il gas nel locale protetto. 
        .2 I due comandi devono essere situati entro una cassetta  di
scarica chiaramente  identificata  per  il  locale  protetto.  Se  la
cassetta contenente i comandi e' dotata  di  chiusura  a  chiave,  la
chiave deve essere posta sotto vetro  frangibile  in  un  contenitore
sistemato in posizione ben visibile nelle  vicinanze  della  cassetta
stessa. 
      .5 L'Amministrazione dello Stato di bandiera deve garantire che
i locali in cui sono collocati i contenitori di CO2  siano  sistemati
adeguatamente  per  quanto  riguarda  i   dispositivi   di   accesso,
ventilazione e comunicazione. Essa adotta  le  necessarie  misure  di
sicurezza per quanto concerne  la  costruzione,  l'installazione,  la
marcatura, il riempimento e la prova degli equipaggiamenti, bombole e
tubolature per CO2 e per le apparecchiature di comando e  allarme  di
tale impianto. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
      .6 Gli impianti ad anidride carbonica  devono  essere  conformi
alle disposizioni del codice dei  sistemi  antincendio  (Fire  Safety
Systems Code). 
      .7 L'Amministrazione dello Stato di bandiera deve garantire che
i locali in cui sono collocati i contenitori di CO2  siano  sistemati
adeguatamente  per  quanto  riguarda  i   dispositivi   di   accesso,
ventilazione e comunicazione. Essa adotta  le  necessarie  misure  di
sicurezza per quanto concerne  la  costruzione,  l'installazione,  la
marcatura, il riempimento e la prova delle bombole e  tubolature  per
CO2 e dei dispositivi e per le apparecchiature di comando  e  allarme
di tale impianto. 
    .3 Impianti  fissi  di  estinzione  incendi  a  schiuma  a  bassa
espansione nei locali macchine (R 8) 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
      .1 Qualora in un qualsiasi locale macchine sia  installato,  in
aggiunta a quanto prescritto dalla regola 6,  un  impianto  fisso  di
estinzione incendi a schiuma a bassa espansione,  questo  deve  poter
scaricare in non piu' di 5 min, mediante erogatori di scarica  fissi,
un quantitativo di schiuma sufficiente a coprire, per uno spessore di
150 mm, la piu' ampia superficie sulla  quale  e'  possibile  che  si
sparga il combustibile. L'impianto deve poter  produrre  una  schiuma
idonea all'estinzione di incendi  da  combustibile.  L'impianto  deve
essere  provvisto  di  mezzi  in  grado  di   garantire   un'efficace
distribuzione della schiuma ad appositi erogatori di scarica, tramite
un impianto fisso di tubolature e di valvole o rubinetti di comando e
in grado di  far  si'  che  la  schiuma  sia  efficacemente  diretta,
mediante spruzzatori fissi, su altre fonti di rischio di incendio nel
locale protetto. Il rapporto di espansione  della  schiuma  non  deve
superare 12 a 1. 
      .2 I dispositivi di comando  di  ogni  impianto  di  tale  tipo
devono essere facilmente accessibili e semplici da azionare e  devono
essere raggruppati nel minor numero di posti possibile, in  posizione
tale che non rischino di essere isolati da un  incendio  sviluppatosi
nel locale protetto. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
      .3 Gli impianti fissi di estinzione incendi a schiuma  a  bassa
espansione  nei  locali  macchine   devono   essere   conformi   alle
disposizioni del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety  Systems
Code). 
    .4 Impianti  fissi  di  estinzione  incendi  a  schiuma  ad  alta
espansione nei locali macchine (R 9) 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
      .1 Ogni impianto fisso di estinzione incendi a schiuma ad  alta
espansione  prescritto,  situato  nei  locali  macchine,  deve  poter
scaricare  rapidamente,  tramite  erogatori  fissi  di  scarica,   un
quantitativo di schiuma sufficiente a riempire il piu' grande  locale
da proteggere, in ragione di almeno 1 metro di spessore di schiuma al
minuto. La quantita' di liquido schiumogeno disponibile  deve  essere
sufficiente a produrre un volume  di  schiuma  equivalente  a  cinque
volte il volume del piu' grande locale da proteggere. Il rapporto  di
espansione della schiuma non deve superare 1000 a 1. 
      .2 Le condotte per l'immissione della schiuma, le prese  d'aria
del generatore di schiuma e il numero  delle  unita'  produttrici  di
schiuma devono  essere  tali  da  consentire  una  produzione  e  una
ripartizione della schiuma efficaci. 
      .3 La sistemazione delle condotte di mandata del generatore  di
schiuma deve essere tale che un  incendio  nel  locale  protetto  non
danneggi l'apparato generatore. 
      .4 Il generatore di schiuma, le sue  sorgenti  di  energia,  il
liquido schiumogeno e i dispositivi di comando  dell'impianto  devono
essere facilmente accessibili e semplici da azionare e devono  essere
raggruppati nel minor numero di posti possibile,  in  posizione  tale
che non rischino di essere isolati da un  incendio  sviluppatosi  nel
locale protetto. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
      .5 Gli impianti fissi di estinzione incendi a schiuma  ad  alta
espansione  nei  locali  macchine   devono   essere   conformi   alle
disposizioni del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety  Systems
Code). 
    .5 Impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata  sotto
pressione nei locali macchine (R 10) 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
      .1 Ogni impianto fisso di estinzione incendi ad acqua spruzzata
sotto pressione prescritto, situato nei locali macchine, deve  essere
munito di ugelli spruzzatori di tipo approvato. 
      .2 Il numero e la sistemazione degli ugelli spruzzatori  devono
essere tali da garantire un'efficace distribuzione media d'acqua pari
ad almeno 5 l/  m2  al  minuto  nei  locali  da  proteggere.  Portate
superiori possono essere prese in considerazione, se  del  caso,  per
zone particolarmente a rischio. Gli ugelli spruzzatori devono  essere
installati sopra  le  sentine,  il  cielo  della  cassa  e  le  altre
superfici su cui potrebbe eventualmente spandersi il  combustibile  e
anche sopra le altre specifiche zone a rischio di incendio nei locali
macchine. 
      .3 L'impianto puo' essere suddiviso in sezioni, le cui  valvole
di distribuzione devono poter essere azionate da posizioni facilmente
accessibili al di fuori dei locali  da  proteggere  e  tali  che  non
rischino di essere isolate da un  incendio  sviluppatosi  nel  locale
protetto. 
      .4 L'impianto deve  essere  mantenuto  carico  alla  necessaria
pressione e la pompa di alimentazione dell'acqua per l'impianto  deve
avviarsi automaticamente  in  seguito  ad  una  caduta  di  pressione
nell'impianto. 
      .5 La pompa  deve  poter  alimentare  contemporaneamente,  alla
pressione  necessaria,  tutte  le  sezioni  dell'impianto   in   ogni
compartimento da proteggere. La pompa e i suoi dispositivi di comando
devono essere installati al di fuori  del  locale  o  dei  locali  da
proteggere.  Un  incendio  nel   locale   o   nei   locali   protetti
dall'impianto ad acqua spruzzata  non  deve  mettere  fuori  servizio
l'impianto stesso. 
      .6 Devono essere adottate  precauzioni  onde  evitare  che  gli
ugelli spruzzatori  siano  otturati  da  impurita'  dell'acqua  o  da
corrosioni nelle tubolature, negli  ugelli,  nelle  valvole  e  nelle
pompe. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO
2003: 
      .7 La pompa puo' essere azionata da  un  motore  a  combustione
interna indipendente.  Se  invece  funziona  per  mezzo  dell'energia
fornita dal generatore di emergenza sistemato secondo le disposizioni
della parte D  del  capitolo  II-1,  questo  generatore  deve  essere
sistemato in modo da mettersi in  moto  automaticamente  in  caso  di
avaria alla  sorgente  principale  di  energia  elettrica,  affinche'
l'energia  necessaria  alla  pompa,  prescritta  nel  punto  .5,  sia
immediatamente disponibile. Quando la pompa e' azionata da un  motore
a combustione interna indipendente, questo deve essere posizionato in
maniera che l'alimentazione d'aria per il suo funzionamento non venga
compromessa da un incendio sviluppatosi nel locale protetto. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
      .8 Gli impianti fissi di estinzione incendi ad acqua  spruzzata
nei locali macchine devono  essere  conformi  alle  disposizioni  del
codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code). 
 
5. Estintori d'incendio portatili (R 6) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Tutti  gli  estintori  d'incendio  devono  essere  di  tipo  e
caratteristiche approvati. 
    .2 La capacita' degli estintori a  liquido  portatili  prescritti
non deve essere superiore  a  13,5  litri  e  inferiore  a  9  litri.
Estintori di altro tipo devono essere maneggevoli  almeno  quanto  un
estintore a liquido da 13,5 litri e avere una capacita' di estinzione
non inferiore a quella di un estintore a liquido da 9 litri. 
    .3 Sono prescritte cariche di ricambio per il 50% del  totale  di
ciascun tipo di estintore a bordo. Un altro  estintore  dello  stesso
tipo funge da carica di ricambio  per  un  estintore  che  non  possa
essere prontamente ricaricato a bordo. 
    .4 In generale, gli estintori portatili ad anidride carbonica non
devono essere collocati nei locali di alloggio. Quando tali estintori
siano in locali  radio,  vicino  a  quadri  di  comando  o  in  altre
posizioni simili, il volume di qualsiasi locale contenente uno o piu'
estintori deve essere tale da limitare la concentrazione di gas,  che
puo' prodursi a causa dello scarico, a non piu'  del  5%  del  volume
netto del locale, ai fini della presente regola.  II  volume  di  CO2
deve essere calcolato sulla base di 0,56 m3/kg. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    .5 Gli estintori d'incendio portatili devono essere conformi alle
disposizioni del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety  Systems
Code). 
    .6  Gli  estintori  ad  anidride  carbonica  non  devono   essere
sistemati nei locali di alloggio. Nelle stazioni di comando  e  negli
altri locali che ospitano apparecchiature elettriche  o  elettroniche
oppure apparecchiature necessarie per la sicurezza della nave, devono
essere forniti estintori  i  cui  agenti  estinguenti  non  conducano
l'elettricita' e non danneggino le apparecchiature e gli impianti. 
    .7 Gli estintori devono essere sistemati in modo da essere pronti
per  l'uso  in  luoghi  visibili,  che   possano   essere   raggiunti
rapidamente e facilmente in qualsiasi momento nell'eventualita' di un
incendio e  in  maniera  tale  che  la  loro  funzionalita'  non  sia
danneggiata dalle intemperie, dalle vibrazioni  o  da  altri  fattori
esterni.  Gli  estintori  portatili  devono   essere   provvisti   di
dispositivi che indichino se siano gia' stati utilizzati. 
    .8 Devono essere fornite ricariche di ricambio per  il  100%  dei
primi 10 estintori e per il 50% degli estintori restanti in grado  di
essere ricaricati a bordo. 
    .9 Per gli estintori che non possono essere ricaricati  a  bordo,
invece delle ricariche  di  ricambio,  devono  essere  forniti  altri
estintori portatili  di  uguali  quantita',  tipologia,  capacita'  e
numero, secondo le indicazioni del punto. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .10 Non sono ammessi estintori d'incendio  contenenti  un  agente
estinguente  che  di  per  se'  o  nelle  condizioni  d'uso  previste
sprigioni gas tossici in quantita' tali da  nuocere  alle  persone  o
emetta gas dannosi per l'ambiente. 
    .11 Gli estintori devono essere idonei  a  spegnere  incendi  che
possano svilupparsi  in  prossimita'  dell'ubicazione  dell'estintore
stesso. 
    .12 Uno degli estintori portatili destinati ad  essere  impiegati
in un determinato locale deve essere  collocato  vicino  all'ingresso
del locale stesso. 
    .13 Il numero minimo di estintori deve essere il seguente: 
      .1 nei locali di alloggio e di servizio: 
      gli estintori d'incendio devono essere collocati  in  modo  che
nessun estintore si trovi a piu'  di  10  metri  di  distanza  da  un
qualsiasi punto del locale; 
      .2 un estintore idoneo per l'uso in aree ad alto voltaggio deve
essere collocato in prossimita' di pannelli elettrici o  di  pannelli
di derivazione, aventi una potenza di 20 kW o superiore; 
      .3 nelle cucine gli estintori devono essere collocati  in  modo
che nessun estintore si trovi a piu' di 10 metri di  distanza  da  un
qualsiasi punto del locale; 
      .4 un  estintore  deve  essere  collocato  in  prossimita'  dei
depositi di pittura e dei magazzini  contenenti  prodotti  facilmente
infiammabili; 
      .5 almeno un estintore deve essere collocato in  plancia  e  in
ciascuna stazione di comando. 
    .14 Gli estintori portatili destinati ad  essere  utilizzati  nei
locali di alloggio o di servizio devono, per quanto possibile,  poter
essere azionati con metodo uniforme. 
    .15 Ispezione periodica degli estintori: 
      l'amministrazione dello Stato di bandiera  deve  garantire  che
gli estintori portatili siano periodicamente ispezionati e sottoposti
a prova di funzionamento e pressatura. 
 
6. Sistemazioni per l'estinzione degli incendi nei locali macchine (R
7) 
 
    I locali macchine di categoria A devono essere provvisti: 
    NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI  B,  C e  D  DI  LUNGHEZZA  PARI  O
SUPERIORE A 24 METRI: 
    .1 di uno dei seguenti impianti fissi di estinzione incendi: 
      .1 un impianto a gas conforme alle pertinenti disposizioni  dei
punti .1 e .2 della regola II-2/A/4, oppure un  impianto  equivalente
ad acqua conforme alle disposizioni della  circolare  MSC/Circ.  1165
dell'IMO,  e  successive  modifiche,  tenuto  conto  della  data   di
costruzione della nave; 
      .2 un impianto fisso di estinzione incendi a  schiuma  ad  alta
espansione conforme alle pertinenti disposizioni del punto  .4  della
regola II-2/A/4, tenuto conto della data di costruzione della nave; 
      .3 un impianto ad acqua spruzzata sotto pressione conforme alle
pertinenti disposizioni del punto .5 della  regola  II-2/A/4,  tenuto
conto della data di costruzione della nave; 
    .2 di almeno un apparecchio schiumogeno portatile  costituito  da
un  erogatore  schiumogeno  del  tipo  ad  eiettore,  collegabile  al
collettore  principale  d'incendio  tramite  una  manichetta,  da  un
serbatoio portatile  di  liquido  schiumogeno  avente  una  capacita'
minima di 20 litri e da un serbatoio  di  riserva.  L'erogatore  deve
poter produrre una schiuma in grado  di  estinguere  un  incendio  da
combustibile, in ragione di almeno 1,5 m3/min; 
    .3 in ogni locale  macchine,  di  estintori  a  schiuma  di  tipo
approvato, ciascuno della capacita' di almeno 45 litri o equivalenti,
in numero sufficiente  a  dirigere  la  schiuma  o  un  altro  agente
estinguente  equivalente  su  qualsiasi  parte  degli  impianti   del
combustibile  e  dell'olio  lubrificante   in   pressione   e   sulle
apparecchiature e altre zone a rischio  di  incendio.  Inoltre,  deve
essere sistemato un  numero  sufficiente  di  estintori  portatili  a
schiuma o equivalenti, collocati in  modo  che  nessun  estintore  si
trovi a piu' di 10 metri di distanza da un qualsiasi punto del locale
e che vi siano almeno due di questi estintori in ciascuno dei locali. 
    NELLE NAVI NUOVE DELLA CLASSE B, C e D DI LUNGHEZZA  INFERIORE  A
24 METRI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .4 di uno degli impianti fissi di estinzione incendi indicati nel
precedente punto .1 e, in aggiunta, in ogni locale contenente  motori
a combustione  interna  o  casse  di  decantazione  del  combustibile
liquido o gruppi per il trattamento del  combustibile  liquido,  deve
essere sistemato un estintore a schiuma avente una  capacita'  minima
di 45 litri o  equivalenti,  in  numero  sufficiente  a  dirigere  la
schiuma o un altro agente estinguente equivalente su qualsiasi  parte
degli impianti del combustibile e dell'olio lubrificante in pressione
e sulle apparecchiature e altre zone a rischio di incendio, e 
    .5 di un estintore portatile idoneo per l'estinzione  di  incendi
da combustibile per ogni 746 kW o frazione di potenza delle macchine;
resta inteso che in ciascuno di questi  locali  sono  prescritti  non
meno di due e non piu' di sei estintori di questo tipo. 
    E'  consentito  l'uso  di  impianti  fissi  a  schiuma  a   bassa
espansione invece di alcuni dei sei estintori portatili. 
    NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D  +  NAVI  ESISTENTI  DELLA
CLASSE B DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI: 
    .6 Ogni locale macchine  deve  essere  provvisto  di  almeno  due
nebulizzatori d'acqua che possono consistere di un tubo  metallico  a
forma di L, con il lato lungo, di circa 2 metri,  collegabile  a  una
manichetta da incendio  e  con  il  lato  corto,  di  circa  250  mm,
provvisto di un boccalino  fisso  per  la  nebulizzazione  dell'acqua
oppure idoneo all'innesto  di  un  boccalino  per  la  nebulizzazione
dell'acqua. 
    NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D  +  NAVI  ESISTENTI  DELLA
CLASSE B: 
    .7 Quando e' utilizzato combustibile riscaldato  quale  mezzo  di
riscaldamento, si puo' inoltre prescrivere che i locali delle caldaie
siano dotati di attrezzature fisse o portatili per impianti locali di
nebulizzazione di acqua sotto pressione o di distribuzione di schiuma
sopra e sotto il pavimento ai fini dell'estinzione dell'incendio. 
    NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B,  C e  D,  DI  LUNGHEZZA  PARI  O
SUPERIORE A 24 METRI, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2003; E NAVI
NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°  GENNAIO
2003, AUTORIZZATE A TRASPORTARE PIU' 400 PASSEGGERI + NAVI  ESISTENTI
DELLA CLASSE B AUTORIZZATE A TRASPORTARE PIU' 400 PASSEGGERI: 
    .8.1 i locali macchine di categoria A di volume superiore  a  500
m3, oltre all'impianto fisso di estinzione incendi  prescritto  dalla
presente regola, devono essere protetti da  un  impianto  antincendio
fisso ad acqua di tipo approvato, oppure da un  equivalente  impianto
antincendio locale, conforme agli orientamenti di cui alla  circolare
MSC/Circ.  913  dell'IMO  (Guidelines  for  the  approval  of   fixed
water-based  local  application  fire-fighting  systems  for  use  in
category A machinery spaces). 
    Nel caso in  cui  i  locali  macchine  siano  periodicamente  non
presidiati, l'impianto antincendio deve poter essere attivato sia  in
maniera  automatica  sia  manuale.  Nel  caso  di   locali   macchine
continuamente presidiati, e' sufficiente che  l'impianto  antincendio
possa essere azionato manualmente. 
      .2 Gli impianti  antincendio  fissi  a  valenza  locale  devono
proteggere zone  come  quelle  elencate  qui  di  seguito,  senza  la
necessita' di arrestare le macchine,  far  evacuare  il  personale  o
sigillare i locali: 
      .1 parti a  potenziale  rischio  d'incendio  delle  macchine  a
combustione interna utilizzate per la  propulsione  principale  della
nave e per la generazione di energia elettrica; per le navi costruite
a partire dal 1° gennaio 2018: tutte le parti  a  potenziale  rischio
d'incendio delle macchine a combustione interna; 
      .2 zona anteriore alle caldaie; 
      .3 parti a potenziale rischio d'incendio di inceneritori; 
      .4 depuratori per olio combustibile riscaldato. 
      .3 L'attivazione di qualsiasi impianto a  valenza  locale  deve
emettere un chiaro segnale di allarme visivo e  acustico  nel  locale
protetto e nelle postazioni presidiate continuamente. Il  segnale  di
allarme deve indicare quale impianto specifico sia stato attivato.  I
requisiti per l'impianto di allarme descritti al  presente  punto  si
aggiungono e non sostituiscono  gli  impianti  di  rilevazione  e  di
allarme antincendio richiesti in altri punti del presente capitolo. 
 
7. Sistemazioni particolari nei locali macchine (R 11) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Il numero  di  osteriggi,  porte,  ventilatori,  aperture  nei
fumaioli per lo  scarico  d'aria  e  di  altre  aperture  nei  locali
macchine deve  essere  ridotto  al  minimo,  compatibilmente  con  le
esigenze di ventilazione e di corretto e sicuro governo della nave. 
    .2 Gli osteriggi devono essere di acciaio e non devono  contenere
pannelli in vetro. Devono essere predisposte  opportune  sistemazioni
per consentire, in caso di incendio,  la  fuoriuscita  del  fumo  dal
locale da proteggere. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .3 Le porte, escluse le porte stagne a manovra meccanica,  devono
essere progettate in  modo  che,  in  caso  di  incendio  nel  locale
macchine, la chiusura sia assicurata mediante dispositivi di chiusura
a manovra meccanica  oppure  mediante  la  sistemazione  di  porte  a
chiusura  automatica  capaci   di   chiudersi   con   un'inclinazione
sfavorevole di 3,5° e aventi ritenute  in  posizione  di  apertura  a
sgancio di sicurezza in caso di  avaria  (fail-safe),  manovrabili  a
distanza per mezzo di un dispositivo di rilascio. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .4 Sulle delimitazioni dei  locali  macchine  non  devono  essere
installate finestre. Cio' non vieta l'uso del vetro nelle  postazioni
di comando all'interno dei locali macchine. 
    .5 Devono essere installati dispositivi di comando per: 
      .1 l'apertura e la chiusura degli  osteriggi,  la  chiusura  di
aperture nei fumaioli che di  norma  consentono  la  ventilazione  di
scarico, la chiusura delle serrande delle condotte dei ventilatori; 
      .2 la fuoriuscita dei fumi; 
      .3 la chiusura di porte a manovra meccanica o l'azionamento del
meccanismo di rilascio delle altre porte, ad  eccezione  delle  porte
stagne a manovra meccanica; 
      .4 l'arresto dei ventilatori; e 
      .5  l'arresto  dei  ventilatori  per  il  tiraggio  forzato   e
attivato, delle pompe di travaso del  combustibile  liquido  e  delle
pompe dei gruppi per il trattamento del combustibile liquido  nonche'
d'altre pompe simili. Per altre pompe simili,  nel  caso  delle  navi
costruite il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, si  intende  pompe  di
servizio per l'olio lubrificante,  pompe  di  circolazione  dell'olio
termico e separatori d'olio. Tuttavia, il  punto  .6  della  presente
regola puo' non essere applicato ai separatori di acqua oleosa. 
    .6 I comandi prescritti nel punto .5 e nella regola II-2/A/10.2.5
devono essere collocati al di fuori del locale in questione,  in  una
posizione in cui un incendio nel locale che essi servono non li renda
inaccessibili. Detti comandi e i comandi  di  qualsiasi  impianto  di
estinzione prescritto devono essere collocati  in  una  posizione  di
comando o raggruppati nel minor numero di posizioni  possibile.  Tali
posizioni devono avere un accesso sicuro dal ponte scoperto. 
    .7 Ove sia previsto che a un locale macchine di  categoria  A  si
acceda, in basso, da una galleria di alberi contigua, nella  galleria
alberi  deve  essere  sistemata,  vicino  alla  porta   stagna,   una
controporta leggera di acciaio,  che  costituisca  riparo  contro  il
fuoco, manovrabile da entrambi i lati. 
 
8. Impianti automatici a «Spinkler» con rilevazione e segnalazione di
incendi (R 12) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1  Ogni  prescritto  impianto  automatico  a   «sprinkler»   con
rilevazione e segnalazione di incendi deve poter entrare in  funzione
immediatamente in qualsiasi momento e la  sua  attivazione  non  deve
richiedere l'intervento dell'equipaggio. Deve essere  permanentemente
riempito d'acqua, benche'  piccole  sezioni  esposte  possano  essere
mantenute vuote, quando tale precauzione e' ritenuta necessaria. Ogni
parte dell'impianto che  possa  essere  sottoposta,  in  servizio,  a
temperature  di  congelamento  deve  essere  opportunamente  protetta
contro il gelo. L'impianto deve essere tenuto carico  alla  pressione
prescritta e deve essere garantita una  costante  fornitura  d'acqua,
come prescritto nella presente regola. 
    .2  Ciascuna  sezione  di  teste  spruzzatrici  (sprinkler)  deve
comprendere dispositivi atti ad inviare  automaticamente  un  segnale
d'allarme ottico e acustico a uno o piu' centralini ogniqualvolta una
testa spruzzatrice entra in funzione. Tali centralini devono indicare
la sezione servita dall'impianto in cui si e' sviluppato l'incendio e
devono  essere  centralizzati  in  plancia.  Inoltre,  devono  essere
installati allarmi ottici  e  acustici  in  posizione  diversa  dalla
plancia attivati dal centralino, in modo da assicurare che il segnale
d'allarme sia immediatamente ricevuto dall'equipaggio. L'impianto  di
allarme deve inoltre indicare ogni sua eventuale avaria. 
    .3 Le teste spruzzatrici devono  essere  raggruppate  in  sezioni
separate, ognuna delle quali non deve comprendere piu' di 200  teste.
Ogni sezione di teste spruzzatrici  non  deve  servire  piu'  di  due
interponti e  non  deve  trovarsi  in  piu'  di  una  zona  verticale
principale a meno che non  si  dimostri  che  una  sezione  di  teste
spruzzatrici che serva piu' di due interponti, o si trovi in piu'  di
una zona verticale principale, non  comporta  una  diminuzione  della
protezione della nave contro l'incendio. 
    .4 Ciascuna sezione  di  teste  spruzzatrici  deve  poter  essere
isolata mediante una sola valvola di intercettazione. La  valvola  di
intercettazione  di  ciascuna   sezione   deve   essere   prontamente
accessibile  e  la  sua   posizione   deve   essere   chiaramente   e
permanentemente indicata. Devono essere prese misure atte ad impedire
a persone non autorizzate di azionare le valvole di intercettazione. 
    .5 Su ciascuna valvola di intercettazione di ogni  sezione  della
stazione centrale deve essere installato un  manometro  indicante  la
pressione dell'impianto. 
    .6 Le teste spruzzatrici devono essere resistenti alla corrosione
dell'atmosfera marina. Nei locali di alloggio e di servizio, le teste
spruzzatrici devono entrare in  funzione  quando  la  temperatura  e'
compresa fra 68 °C e 79 °C.  Fanno  eccezione  i  locali  in  cui  si
possono raggiungere temperature elevate, quali gli essiccatoi, in cui
la temperatura di entrata in funzione puo' essere aumentata fino a 30
°C oltre la temperatura massima prevista nella  parte  superiore  del
locale considerato. 
    .7 Vicino ad ogni centralino di segnalazione deve essere  affisso
un elenco o un piano indicante i locali protetti e l'ubicazione delle
zone servite da ogni  sezione.  Devono  essere  disponibili  adeguate
istruzioni per la prova e la manutenzione dei centralini. 
    .8 Le teste spruzzatrici devono essere sistemate  sul  cielo  del
locale da proteggere e collocate in una posizione idonea a  mantenere
una portata media non inferiore a 5 l/m2 al minuto sull'area nominale
protetta dalle teste. 
    Le teste spruzzatrici devono essere  collocate  il  piu'  lontano
possibile dalle strutture e da altri oggetti che possano  ostruire  i
getti d'acqua e in posizioni tali che il materiale  combustibile  nel
locale sia adeguatamente irrorato. 
    .9 La nave deve essere dotata di un serbatoio in pressione avente
un volume pari almeno al doppio della quantita' d'acqua indicata  nel
presente punto. Il serbatoio deve contenere una quantita' costante di
acqua dolce, equivalente alla quantita' d'acqua erogata in un  minuto
dalla pompa di cui al punto .12, e devono essere prese misure atte  a
mantenere nel serbatoio una pressione d'aria tale da  garantire  che,
quando  la  quantita'  costante  d'acqua  dolce  viene  esaurita,  la
pressione non sia inferiore alla pressione  d'esercizio  della  testa
spruzzatrice sommata alla pressione esercitata da una colonna d'acqua
misurata dal fondo del serbatoio alla testa  spruzzatrice  piu'  alta
dell'impianto.  Si  devono  predisporre  mezzi  appropriati  per   la
ricarica dell'aria compressa e dell'acqua dolce nel  serbatoio.  Deve
essere installato un tubo di livello in vetro indicante la  quantita'
d'acqua nel serbatoio. 
    .10  Si  devono  predisporre  dispositivi  atti  ad  impedire  il
trafilamento d'acqua di mare nel serbatoio. Il serbatoio in pressione
deve essere dotato di un'efficiente valvola  di  sicurezza  e  di  un
manometro. Ciascun raccordo  del  manometro  deve  essere  dotato  di
rubinetti o valvole d'intercettazione. 
    .11 La nave deve  essere  dotata  di  una  pompa  indipendente  a
motore, al solo scopo di continuare automaticamente  l'erogazione  di
acqua   dalle   teste   spruzzatrici.   La   pompa   deve   azionarsi
automaticamente in seguito alla caduta  di  pressione  dell'impianto,
prima che la quantita' costante  di  acqua  dolce  del  serbatoio  in
pressione sia completamente esaurita. 
    .12 La pompa e il sistema di tubolature devono poter mantenere la
pressione prescritta al livello della testa spruzzatrice  piu'  alta,
per  assicurare  una  portata  d'acqua   sufficiente   a   proteggere
contemporaneamente una superficie  minima  di  280  m2  alla  portata
indicata nel punto .8. Per le navi  nuove  delle  classi  C  e  D  di
lunghezza inferiore a 40 metri con  una  superficie  protetta  totale
inferiore a 280 m2, l'amministrazione puo' specificare la  superficie
adeguata per il dimensionamento  delle  pompe  e  di  dispositivi  di
erogazione alternativi. 
    .13 La pompa deve essere munita, dalla parte  della  mandata,  di
una valvola di prova con  un  corto  tubo  di  scarico  a  estremita'
aperta. La sezione netta della valvola e del tubo deve essere tale da
permettere la scarica della portata prescritta per  la  pompa  mentre
nell'impianto e' mantenuta la pressione indicata nel punto .9. 
    .14 La presa dal mare della pompa deve essere ubicata, per quanto
possibile, nello stesso locale in cui e' installata la pompa  e  deve
essere sistemata in maniera che, quando la nave e' galleggiante,  non
sia necessario chiudere la mandata di acqua di mare  alla  pompa  per
nessun altro motivo che non sia quello  di  ispezione  o  riparazione
della pompa stessa. 
    .15 La pompa e il serbatoio  collegati  alla  testa  spruzzatrice
devono essere ubicati in una  posizione  ragionevolmente  lontana  da
qualsiasi locale macchine e non devono  essere  sistemati  in  locali
destinati a essere protetti dall'impianto a «sprinkler». 
    .16 Il numero delle sorgenti di energia che alimentano  la  pompa
di  acqua  di  mare  e  l'impianto  automatico   di   rilevazione   e
segnalazione di incendi non deve essere inferiore a  due.  Quando  le
sorgenti di  energia  per  la  pompa  sono  elettriche,  esse  devono
consistere in un generatore principale e una sorgente di emergenza di
energia  elettrica.  La  pompa  deve  essere  alimentata  dal  quadro
principale e dal quadro di emergenza con circuiti elettrici  separati
e adibiti esclusivamente  a  tale  scopo.  I  circuiti  elettrici  di
alimentazione devono essere disposti  in  modo  da  non  attraversare
cucine, locali macchine e  altri  locali  chiusi  che  presentino  un
elevato rischio di incendio, eccetto quando cio' sia  necessario  per
raggiungere i relativi quadri elettrici,  e  devono  far  capo  a  un
commutatore automatico situato vicino alla pompa dell'impianto.  Tale
commutatore deve permettere l'alimentazione con  energia  proveniente
dal quadro principale fino a quando e' disponibile  energia  da  tale
quadro e deve essere progettato in modo che, in caso di  interruzione
di tale energia, si commuti automaticamente sul quadro di  emergenza.
Gli interruttori sul quadro  principale  e  su  quello  di  emergenza
devono essere chiaramente  contrassegnati  e,  di  norma,  chiusi.  I
suddetti circuiti non devono  avere  altri  interruttori.  Una  delle
sorgenti  di  energia  dell'impianto  automatico  di  rilevazione   e
segnalazione di incendi deve essere  una  sorgente  di  emergenza  di
energia elettrica. Quando una delle sorgenti di energia  della  pompa
e' un motore a combustione interna, esso, oltre a dover soddisfare le
disposizioni del punto .15, deve essere posizionato in  maniera  tale
che  un  incendio  in  qualsiasi  locale  protetto  non   comprometta
l'alimentazione d'aria del motore stesso. 
    .17 L'impianto a «sprinkler» deve essere collegato al  collettore
principale  d'incendio  tramite  una  valvola  di  non   ritorno,   a
intercettazione  manuale,  che  impedisca   all'acqua   di   defluire
dall'impianto verso il collettore principale di incendio. 
    .18 Deve essere installata una valvola di prova per verificare il
funzionamento della segnalazione automatica per ogni sezione di teste
spruzzatrici mediante l'erogazione di una quantita' d'acqua uguale  a
quella che sarebbe erogata con l'entrata  in  funzione  di  una  sola
testa spruzzatrice. La valvola di prova  di  ogni  sezione  di  teste
spruzzatrici deve essere collocata nelle vicinanze della  valvola  di
intercettazione della sezione stessa. 
    .19 Devono  esservi  dispositivi  per  provare  il  funzionamento
automatico della pompa quando si abbassa la pressione nell'impianto. 
    .20 Devono esservi commutatori,  in  almeno  uno  dei  centralini
menzionati nel punto .2, tali da consentire di provare gli allarmi  e
gli indicatori di ciascuna sezione dell'impianto. 
    .21 Ciascuna sezione deve  essere  dotata  di  almeno  sei  teste
spruzzatrici di riserva. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°
GENNAIO 2003: 
    .22 Gli impianti  automatici  a  «sprinkler»  con  rilevazione  e
segnalazione  di   incendi   devono   essere   di   tipo   approvato,
conformemente alle disposizione del Fire Safety Systems Code. 
    .23 Per le navi nuove delle classi C e D di lunghezza inferiore a
40 metri con una superficie  protetta  totale  inferiore  a  280  m2,
l'amministrazione puo' specificare  la  superficie  adeguata  per  il
dimensionamento  delle  pompe  e   di   dispositivi   di   erogazione
alternativi. 
 
9. Impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi (R 13) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Generalita' 
      .1 Ogni impianto fisso di rilevazione e segnalazione di incendi
prescritto, completo di avvisatori di  incendio  a  comando  manuale,
deve essere capace di entrare immediatamente in funzione in qualsiasi
momento. 
      .2 Le sorgenti di energia e i circuiti elettrici necessari  per
l'azionamento dell'impianto devono essere  provvisti  di  dispositivi
che segnalino,  secondo  il  caso,  la  mancanza  di  energia  o  una
situazione di guasto. Al verificarsi di una situazione di guasto,  al
centralino di segnalazione  deve  mettersi  in  funzione  un  segnale
ottico e acustico di guasto. Tale segnale  deve  essere  distinto  da
quello di segnalazione di incendio. 
      .3 Il numero  delle  sorgenti  di  energia  che  alimentano  le
sistemazioni elettriche facenti parte dell'impianto di rilevazione  e
segnalazione di incendi non deve essere inferiore a due e una di esse
deve essere una sorgente di emergenza.  L'alimentazione  deve  essere
fornita da circuiti elettrici separati  e  adibiti  esclusivamente  a
tale scopo. Tali circuiti devono far capo a un commutatore automatico
situato nel  centralino  di  comando  dell'impianto  di  segnalazione
d'incendio o nelle immediate vicinanze. 
      .4 Gli avvisatori automatici di incendio e  gli  avvisatori  di
incendio a comando manuale  devono  essere  raggruppati  in  sezioni.
L'attivazione di qualsiasi avvisatore automatico  di  incendio  o  di
qualsiasi avvisatore di incendio a comando manuale  deve  mettere  in
funzione un segnale d'incendio ottico e acustico  nel  centralino  di
segnalazione e nei pannelli di avviso incendio. Se le segnalazioni di
incendio non vengono recepite  entro  due  minuti,  deve  diffondersi
automaticamente un allarme sonoro in qualunque punto  dei  locali  di
alloggio dell'equipaggio, dei locali di servizio, nelle  stazioni  di
comando e nei locali macchine. Tale impianto di allarme  sonoro  puo'
non far parte integrante del sistema di segnalazione. 
      .5 Il centralino di segnalazione  deve  essere  posizionato  in
plancia o nella principale stazione antincendio. 
      .6 I pannelli di avviso  incendio  devono  indicare  almeno  la
sezione in cui un avvisatore automatico o  un  avvisatore  a  comando
manuale e' stato attivato. Almeno un pannello deve essere posizionato
in  modo  da  essere  sempre  facilmente  accessibile  al   personale
responsabile, quando la nave e' in navigazione o  in  porto,  eccetto
quando la nave stessa  e'  fuori  servizio.  Un  pannello  di  avviso
incendio  deve  essere  ubicato  in  plancia,  se  il  centralino  di
segnalazione e' situato nella principale stazione antincendio. 
      .7 Informazioni facilmente  comprensibili  relative  ai  locali
protetti e all'ubicazione delle sezioni devono essere  affisse  sopra
ogni pannello di avviso incendio o nelle immediate vicinanze. 
      .8 Se l'impianto di rilevazione di incendi  non  prevede  mezzi
per identificare a distanza e singolarmente ciascun  avvisatore,  non
e' usualmente consentito che una sezione di avvisatori situata dentro
i locali di alloggio, i locali di servizio e le stazioni  di  comando
serva piu' di un interponte, ad eccezione delle sezioni  che  servono
cofani  di  scale.  Al  fine  di  evitare  ritardi   nell'individuare
l'origine dell'incendio, il numero  dei  locali  chiusi  compresi  in
ciascuna  sezione  deve  essere  limitato  secondo  quanto  stabilito
dall'amministrazione dello Stato di bandiera. In ogni  caso,  nessuna
sezione puo' comprendere piu' di 50 locali chiusi. Se  l'impianto  di
rilevazione di incendi e'  provvisto  di  mezzi  per  identificare  a
distanza singolarmente  ciascun  avvisatore  d'incendio,  le  sezioni
possono comprendere piu' ponti e servire qualsiasi numero  di  locali
chiusi. 
      .9 Se non e' previsto un impianto di rilevazione di incendi  in
grado di identificare singolarmente e a distanza ciascun  avvisatore,
una sezione di avvisatori automatici non deve servire locali  situati
su ambo i lati della nave o su piu' di un interponte ne' deve  essere
situata in piu' di una zona verticale  principale.  L'amministrazione
dello Stato di bandiera puo', tuttavia, permettere che una sezione di
avvisatori serva ambo i lati della nave o piu' di un interponte se, a
suo giudizio, la protezione della nave contro gli incendi non risulta
diminuita.   Nelle   navi   provviste   di   avvisatori    d'incendio
identificabili  individualmente,  una  sezione  puo'  servire  locali
situati su ambo i lati della nave e su piu' interponti, ma  non  puo'
essere situata in piu' di una zona verticale principale. 
      .10 Una sezione di avvisatori automatici che serva una stazione
di comando, un locale di servizio o un locale di  alloggio  non  deve
comprendere un locale macchine. 
      .11 Gli avvisatori automatici di  incendio  devono  entrare  in
funzione  per  effetto  di  calore,  fumo  o  altri  prodotti   della
combustione, fiamme  o  qualsiasi  combinazione  di  detti  elementi.
Avvisatori automatici di incendio che entrino in funzione per effetto
di altri elementi indicativi di  inizi  di  incendio  possono  essere
presi in considerazione dall'amministrazione dello Stato di  bandiera
purche'  non  siano  meno  sensibili  di  quelli  sopra   menzionati.
Avvisatori automatici di incendio che entrino in funzione per effetto
delle fiamme possono essere usati solo in aggiunta  ad  avvisatori  a
fumo o termici. 
      .12 Devono esservi adeguate istruzioni e parti di ricambio  per
le prove e la manutenzione dell'impianto. 
      .13 Il funzionamento dell'impianto di  rilevazione  di  incendi
deve    essere     periodicamente     provato     a     soddisfazione
dell'amministrazione  dello  Stato   di   bandiera   per   mezzo   di
un'apparecchiatura che produce aria calda a temperatura appropriata o
fumo o particelle aerosoliche aventi appropriato spettro di  densita'
e dimensione di particelle, oppure altri fenomeni associati con inizi
di  incendi  per  i  quali  l'avvisatore  automatico  d'incendio   e'
progettato. 
      Tutti gli avvisatori devono essere di  tipo  tale  che  possano
essere  provati  per  constatarne   il   corretto   funzionamento   e
risistemati per la normale sorveglianza senza che sia  necessaria  la
sostituzione di alcun componente. 
      .14 L'impianto di segnalazione incendi non  deve  essere  usato
per altri scopi. Puo', tuttavia, essere consentito  che  la  chiusura
delle porte tagliafuoco e analoghe operazioni  siano  effettuate  dal
centralino di segnalazione. 
      .15 L'impianto di rilevazione di incendi con identificazione di
zona deve essere sistemato in modo tale che: 
      - un circuito non possa essere danneggiato in piu' di un  punto
da un incendio, 
      - siano previsti dispositivi atti a garantire che  ogni  avaria
(ad esempio, calo di tensione, cortocircuito, messa a terra)  che  si
dovesse verificare nel circuito non renda inattivo l'intero circuito, 
      -  tutte  le  sistemazioni  consentano   di   ripristinare   la
configurazione iniziale dell'impianto in caso di  avaria  (elettrica,
elettronica, informatica), 
      -  il  primo  segnale  di  allarme  antincendio  attivato   non
impedisca agli altri avvisatori di attivare altri segnali di allarme. 
    .2 Requisiti relativi all'installazione 
      .1 Gli avvisatori di incendio a comando manuale  devono  essere
installati ovunque nei locali di alloggio, nei locali di  servizio  e
nelle stazioni di  comando.  Un  avvisatore  di  incendio  a  comando
manuale deve essere posizionato presso ogni uscita. Gli avvisatori di
incendio a comando manuale devono essere prontamente accessibili  nei
corridoi di ogni ponte in modo che nessuna parte di  corridoio  disti
piu' di 20 metri da uno di tali avvisatori. 
      .2 Avvisatori automatici  di  incendio  a  fumo  devono  essere
installati in tutte le scale, nei corridoi  e  percorsi  di  sfuggita
situati dentro i locali di alloggio. 
      .3  Nel  caso  in  cui  un  impianto  fisso  di  rilevazione  e
segnalazione di incendi sia prescritto per la  protezione  di  locali
diversi da quelli specificati nel  punto  .2.2,  in  ognuno  di  tali
locali deve essere installato  almeno  un  avvisatore  automatico  di
incendio rispondente alle disposizioni del punto .1.11. 
      .4  Gli  avvisatori  automatici  di  incendio   devono   essere
posizionati in modo da garantirne la migliore prestazione. Non devono
essere sistemati vicino a bagli o a condotte  di  ventilazione  o  in
altre  posizioni  dove  il  flusso   d'aria   potrebbe   influenzarne
negativamente  il  funzionamento  o  dove  sono  probabili   urti   o
danneggiamenti meccanici. Gli  avvisatori  sistemati  sul  cielo  dei
locali da proteggere devono avere una distanza minima  di  0,5  metri
dalle paratie. 
      .5  La  distanza  massima  tra  gli  avvisatori  automatici  di
incendio deve essere conforme alla seguente tabella: 
 
=====================================================================
|                  |                    |  Distanza   |  Distanza   |
|      Tipo di     | Superficie massima |massima tra i|massima dalle|
|    avvisatore    |per avvisatore (m²) | centri (m)  | paratie (m) |
+==================+====================+=============+=============+
| Termico          | 37                 | 9           |4,5          |
+------------------+--------------------+-------------+-------------+
| Fumo             | 74                 | 11          |5,5          |
+------------------+--------------------+-------------+-------------+
 
    L'amministrazione dello  Stato  di  bandiera  puo'  richiedere  o
consentire altre distanze in base a dati di prova che  dimostrino  le
caratteristiche degli avvisatori considerati. 
      .6 I circuiti elettrici costituenti parte dell'impianto  devono
essere disposti in modo da non attraversare cucine, locali macchine e
altri locali chiusi che presentino un elevato  rischio  di  incendio,
salvo quando cio' sia necessario per assicurare la rilevazione  e  la
segnalazione di incendi in tali locali o per raggiungere la  relativa
alimentazione elettrica. 
    .3 Requisiti relativi al progetto 
      .1 L'impianto e i suoi componenti devono  essere  adeguatamente
progettati  per  sopportare  variazioni  di   tensione   e   fenomeni
transitori,  variazioni  della  temperatura   ambiente,   vibrazioni,
umidita', scosse, urti e corrosione, che  si  verificano  normalmente
sulle navi. 
      .2 Come specificato al punto .2.2, deve  essere  attestato  che
gli avvisatori a fumo da installare nelle scale, nei corridoi  e  nei
percorsi di sfuggita situati dentro locali  di  alloggio  entrano  in
funzione prima che la densita' di fumo superi il 12,5% di oscurazione
per metro, ma non prima che la densita'  di  fumo  superi  il  2%  di
oscurazione per metro. 
      Avvisatori a  fumo  da  installare  in  locali  diversi  devono
entrare  in  funzione  entro  limiti  di  sensibilita'  stabiliti   a
soddisfazione dell'amministrazione dello Stato  di  bandiera,  tenuto
conto della necessita' di evitare sensibilita' eccessivamente basse o
alte. 
      .3 Deve essere attestato che gli avvisatori termici entrano  in
funzione prima che la temperatura superi 78 °C ma non  prima  che  la
temperatura superi 54 °C,  quando  l'incremento  di  temperatura  per
raggiungere tali limiti e' inferiore a 1 °C al minuto. Per incrementi
maggiori l'avvisatore termico deve entrare in funzione  entro  limiti
di temperatura stabiliti a soddisfazione  dell'amministrazione  dello
Stato  di  bandiera,  tenuto  conto  della  necessita'   di   evitare
sensibilita' eccessivamente basse o alte. 
      .4 La temperatura ammissibile di funzionamento degli avvisatori
termici  puo'  essere  incrementata  di  30  °C  al  di  sopra  della
temperatura massima a cielo  dei  locali  essiccatoi  o  di  analoghi
locali nei quali la temperatura ambiente e' di norma elevata. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°
GENNAIO 2003: 
    .4.1 Gli impianti fissi  di  rilevazione  e  di  segnalazione  di
incendi devono essere di tipo approvato, conformi  alle  disposizioni
del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code). 
    .4.2 Avvisatori d'incendio a comando manuale conformi  al  codice
dei sistemi antincendio (Fire  Safety  Systems  Code)  devono  essere
installati in tutti i locali di alloggio, i locali di servizio  e  le
stazioni di comando. Un avvisatore di incendio a comando manuale deve
essere posizionato presso ogni uscita. Gli avvisatori di  incendio  a
comando manuale devono essere prontamente accessibili nei corridoi di
ogni ponte in modo che nessuna parte di corridoio disti  piu'  di  20
metri da uno di tali avvisatori. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D: 
    .5 Oltre  alle  suddette  disposizioni,  l'amministrazione  dello
Stato di bandiera garantisce che siano soddisfatte le disposizioni di
sicurezza sugli impianti concernenti la loro  indipendenza  da  altri
impianti o sistemi, la resistenza  alla  corrosione  dei  componenti,
l'alimentazione   elettrica   dell'impianto   di   comando    e    la
disponibilita' di istruzioni di funzionamento e manutenzione. 
10. Sistemazioni per il combustibile liquido, l'olio lubrificante  ed
altri oli infiammabili (R 15) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Limitazioni all'uso di combustibile liquido 
    In ordine all'uso di combustibile liquido devono essere osservate
le seguenti limitazioni. 
      .1 Se non altrimenti specificato dal presente punto,  non  deve
essere impiegato combustibile liquido avente punto di infiammabilita'
inferiore a 60 °C. 
      .2  Per  i  generatori  di  emergenza  puo'  essere   impiegato
combustibile liquido con punto di infiammabilita' non inferiore a  43
°C. 
      .3  Ferme  restando  le  precauzioni   supplementari   ritenute
necessarie e a condizione che la temperatura ambiente del  locale  in
cui il combustibile liquido e' conservato  o  utilizzato  sia  sempre
inferiore  di  almeno  10  °C  al  punto   di   infiammabilita'   del
combustibile stesso, l'amministrazione dello Stato di  bandiera  puo'
consentire l'impiego per uso generale  di  combustibile  liquido  con
punto di infiammabilita' inferiore a 60 °C, ma non inferiore a 43 °C. 
      Per le navi costruite il 1° gennaio 2003 o dopo tale  data,  il
combustibile liquido puo' avere un punto di infiammabilita' inferiore
a 60 °C ma non inferiore a 43 °C alle seguenti condizioni: 
        .3.1 che i serbatoi di olio  combustibile,  ad  eccezione  di
quelli facenti parte del doppio fondo, siano sistemati  al  di  fuori
dei locali macchine di categoria A; 
        .3.2 che le disposizioni per la misurazione della temperatura
dell'olio siano  apposte  sulla  presa  di  aspirazione  della  pompa
combustibile; 
        .3.3  che  all'ingresso   o   all'uscita   dei   filtri   del
combustibile  liquido  siano  sistemati  valvole  e/o  rubinetti   di
intercettazione; e 
        .3.4  che,  nei  limiti  del  possibile,   siano   installate
giunzioni per tubolature  di  tipo  saldato  oppure  di  tipo  conico
circolare oppure giunti di tipo sferico. 
    Il punto di  infiammabilita'  di  oli  combustibili  deve  essere
determinato con metodo a vaso chiuso approvato. 
    .2 Sistemazioni per il combustibile liquido 
    In una nave che utilizzi combustibile  liquido,  le  sistemazioni
relative  allo  stoccaggio,  alla   distribuzione   e   all'uso   del
combustibile liquido devono  essere  tali  da  non  compromettere  la
sicurezza della nave e delle persone  a  bordo  e  devono  soddisfare
almeno le seguenti disposizioni. 
      .1.1 Per quanto  possibile,  nessuna  parte  dell'impianto  del
combustibile  liquido  contenente   combustibile   riscaldato   sotto
pressione superiore a 0,18 N/mm2 deve essere sistemata  in  posizione
nascosta tale che avarie e perdite  non  possano  essere  prontamente
rilevate.  In  corrispondenza  di  tali   parti   dell'impianto   del
combustibile liquido, il locale macchine  deve  essere  adeguatamente
illuminato. 
      .1.2 Per combustibile riscaldato s'intende il  combustibile  la
cui temperatura dopo il riscaldamento e'  superiore  a  60  °C  o  al
normale  punto  d'infiammabilita'  del  combustibile,  se  questo  e'
inferiore a 60 °C. 
      .2 Per impedire l'accumulo di vapori di olio,  la  ventilazione
dei locali macchine deve  essere  sufficiente  in  tutte  le  normali
condizioni. 
      .3 Per quanto possibile, i serbatoi per il combustibile liquido
devono far parte della struttura della nave e devono essere sistemati
al di fuori dei locali macchine. Qualora tali serbatoi, ad  eccezione
di quelli facenti parte del doppio fondo,  dovessero  necessariamente
trovarsi dentro i locali macchine, o contigui agli stessi, almeno una
delle loro paratie verticali deve essere contigua alle  delimitazioni
del  locale  macchine;  essi  devono,  di   preferenza,   avere   una
delimitazione comune con  i  compartimenti  del  doppio  fondo  e  la
superficie della loro delimitazione comune con i locali macchine deve
essere ridotta al minimo. Nel caso in cui tali serbatoi siano situati
dentro  le  delimitazioni  dei  locali  macchine,  essi  non   devono
contenere combustibile liquido avente  un  punto  di  infiammabilita'
inferiore a 60 °C. L'uso  di  serbatoi  mobili  per  il  combustibile
liquido va evitato ed e' proibito nei locali macchine. 
      .4 Nessun serbatoio per il combustibile liquido  deve  trovarsi
in un luogo dove spruzzi o perdite da esso, venendo  a  contatto  con
superfici calde, possano  costituire  pericolo  di  incendio.  Devono
essere prese precauzioni per  impedire  che  qualsiasi  quantita'  di
combustibile che possa fuoriuscire sotto pressione da una  pompa,  da
un filtro o da un preriscaldatore  venga  a  contatto  con  superfici
calde. 
      .5  Tutte  le  tubolature  del  combustibile  liquido  che,  se
danneggiate, consentirebbero la fuoriuscita del  combustibile  da  un
serbatoio, da una cassa di decantazione o da una  cassa  di  servizio
giornaliero, di capacita' pari o superiore a 500 litri, situati sopra
il doppio fondo, devono essere  munite  di  un  rubinetto  o  di  una
valvola direttamente installati sulla cassa o sul serbatoio, che,  in
caso di incendio nel locale dove sono ubicati detti serbatoi o casse,
devono poter essere chiusi da una posizione sicura al  di  fuori  del
locale interessato. Nel caso particolare  di  casse  strutturali  per
liquido situate in gallerie per alberi o per tubolature o  in  locali
analoghi, le valvole in corrispondenza di dette casse  devono  essere
in ogni caso installate, ma l'intercettazione  in  caso  di  incendio
puo' essere effettuata tramite una valvola  supplementare  installata
sulla tubolatura o sulle tubolature, al di fuori della galleria o del
locale analogo. Se tale valvola supplementare e' sistemata nel locale
macchine, essa deve essere manovrabile da  una  posizione  esterna  a
tale locale. 
        .1 Nelle navi costruite a partire  dal  1°  gennaio  2003,  i
comandi per l'azionamento a distanza della valvola per  il  serbatoio
combustibile del generatore di emergenza devono essere  sistemati  in
un luogo diverso dai comandi per l'azionamento a  distanza  di  altre
valvole che si trovano nei locali macchine. 
        .2 Nelle navi costruite a partire  dal  1°  gennaio  2012  di
stazza lorda inferiore a 500 i serbatoi per il  combustibile  situati
sopra il doppio fondo, devono essere muniti di un rubinetto o di  una
valvola. 
        .3 Nelle navi costruite anteriormente al 1° gennaio  2012  di
stazza lorda inferiore a 500 il rubinetto o  la  valvola  di  cui  al
punto .1 devono essere montati anche sui serbatoi per il combustibile
di capacita' inferiore a 500 litri e situati sopra il  doppio  fondo,
entro la prima ispezione di controllo  periodica  a  partire  dal  1°
gennaio 2012. 
      .6 La nave deve essere provvista di mezzi sicuri ed  efficienti
atti a controllare la quantita' di combustibile in ogni serbatoio. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
        .1 I tubi sonda non devono terminare in un locale  nel  quale
possa sussistere il rischio di ignizione di spruzzi  provenienti  dai
tubi sonda stessi. In particolare, i tubi sonda non devono  terminare
in locali per passeggeri o per l'equipaggio. Come regola generale,  i
tubi sonda non devono terminare in locali macchine. Tuttavia, qualora
l'amministrazione dello Stato di bandiera consideri che  quest'ultima
disposizione non sia praticabile, essa puo'  permettere  che  i  tubi
sonda  terminino  nei  locali  macchine  a   condizione   che   siano
soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
          .1.1 deve essere sistemato, in aggiunta, un  indicatore  di
livello del combustibile liquido che  soddisfi  le  disposizioni  del
punto .2.6.2; 
          .1.2 i tubi sonda devono terminare  in  luoghi  lontani  da
rischi di ignizione, a meno che non vengano prese precauzioni come la
sistemazione  di   efficaci   schermature   tali   da   impedire   al
combustibile, nel caso di spruzzi attraverso le estremita'  terminali
dei tubi sonda, di venire in contatto con la sorgente di ignizione; 
          .1.3 le estremita' terminali dei tubi sonda  devono  essere
munite di dispositivi automatici di chiusura e  di  un  rubinetto  di
comando di piccolo diametro a chiusura automatica sistemato sotto  il
dispositivo automatico di chiusura allo scopo di accertare, prima  di
aprire tale dispositivo, che non vi sia combustibile liquido;  devono
essere prese misure intese ad assicurare  che  qualsiasi  spruzzo  di
combustibile liquido attraverso il rubinetto di comando non  implichi
alcun rischio di ignizione. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
        .2 Possono essere ammessi altri mezzi atti a  controllare  la
quantita' di combustibile contenuto in uno dei serbatoi a  condizione
che tali  mezzi,  quali  per  esempio  quelli  specificati  al  punto
.2.6.1.1, non richiedano il passaggio al di  sotto  del  cielo  della
cassa e purche' un'avaria o l'eccessivo riempimento  dei  serbatoi  o
casse non determini la fuoriuscita del combustibile. 
        .3  I  mezzi  prescritti  nel  punto  .2.6.2  devono   essere
mantenuti  in  condizioni  adeguate  al   fine   di   assicurare   un
funzionamento costante e preciso in esercizio. 
      .7  Si  devono  adottare   misure   opportune   per   prevenire
sovrappressioni nei serbatoi o casse o nelle parti dell'impianto  del
combustibile liquido, comprese le  tubolature  di  riempimento.  Ogni
valvola di sicurezza o tubo di sfogo d'aria o di  troppo  pieno  deve
scaricare in una posizione che non  comporti  rischi  di  incendio  o
esplosione dovuti alla  fuoriuscita  di  oli  e  vapori  e  non  deve
terminare all'interno  di  locali  per  l'equipaggio,  locali  per  i
passeggeri o locali  di  categoria  speciale,  locali  ro-ro  chiusi,
locali macchine o simili, ubicati su navi  costruite  il  1°  gennaio
2003 o dopo tale data. 
      .8 Le tubolature del combustibile,  le  valvole  e  i  raccordi
devono essere di acciaio o di altro materiale approvato, benche'  sia
ammesso un uso limitato di tubi flessibili. Tali tubi flessibili e  i
loro raccordi di estremita' devono essere di materiali resistenti  al
fuoco approvati, di adeguata robustezza. 
      Per le valvole, installate sui  serbatoi  per  il  combustibile
liquido e  che  si  trovano  sotto  pressione  statica,  puo'  essere
accettato l'acciaio o la ghisa  grafitica  sferoidale.  Tuttavia,  e'
possibile  usare  valvole  in  ghisa  ordinaria  negli  impianti   di
tubulatura, in cui la pressione di progettazione e' inferiore a 7 bar
e la temperatura di progettazione e' inferiore a 60 °C. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
      .9  Tutte  le  tubolature  del  combustibile  esterne  ad  alta
pressione, tra le pompe del combustibile  ad  alta  pressione  e  gli
iniettori, devono essere protette mediante un impianto di  tubolatura
a doppia parete in grado di contenere il combustibile fuoriuscito  in
seguito a  rottura  del  tubo  ad  alta  pressione.  Un  impianto  di
tubolatura a doppia parete comprende un tubo esterno dentro il  quale
viene collocato il tubo di combustibile ad alta pressione in modo  da
costituire un insieme permanente. L'impianto di tubolatura  a  doppia
parete deve comprendere un sistema di raccolta delle perdite e devono
essere sistemati dispositivi di allarme per il caso  di  rottura  del
tubo del combustibile. 
      .10 Tutte le superfici a temperature superiori  a  220  °C  che
possono venire a contatto con il combustibile a  causa  di  un'avaria
all'impianto del combustibile  stesso  devono  essere  opportunamente
coibentate. 
      .11 Le tubolature  del  combustibile  devono  essere  schermate
ovvero protette in altro modo  adeguato,  al  fine  di  evitare,  per
quanto possibile, spruzzi o perdite su superfici calde, prese  d'aria
delle macchine  o  altre  sorgenti  di  ignizione.  Il  numero  delle
giunzioni in tali impianti  di  tubolature  deve  essere  ridotto  al
minimo. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°
GENNAIO 2003: 
      .12  Le  linee  del  combustibile  non  devono  essere  ubicate
immediatamente al di sopra o nei pressi delle  unita'  a  temperatura
elevata  incluse  caldaie,  tubolature,  collettori  dello   scarico,
silenziatori di scarico o altre apparecchiature  che  necessitano  di
coibentazione. Per quanto  praticabile,  le  linee  del  combustibile
devono essere sistemate lontano dalle superfici calde, dagli impianti
elettrici o da  altre  fonti  di  ignizione;  devono  inoltre  essere
schermate o adeguatamente protette in altro modo al fine  di  evitare
spruzzi o trafilamenti di olio sulle fonti di  ignizione.  Il  numero
delle giunzioni in tali impianti di tubolature deve essere ridotto al
minimo. 
      .13 I componenti di un impianto combustibile per motori  diesel
devono  essere  progettati  considerando  il  picco   massimo   della
pressione che sara' raggiunto in servizio, inclusi eventuali  impulsi
di alta pressione generati e ritrasmessi alle linee di  alimentazione
del combustibile e le linee di fuoriuscita a causa dell'azione  delle
pompe di iniezione del combustibile. I collegamenti  delle  linee  di
alimentazione combustibile e di fuoriuscita devono  essere  costruiti
in  modo  da   prevenire   trafilamenti   di   combustibile   liquido
pressurizzato in servizio e dopo la manutenzione. 
      .14 Per le installazioni che includono piu'  motori  alimentati
dalla  stessa  fonte  di  combustibile,  deve  essere   prevista   la
possibilita' di isolare le tubolature dell'alimentazione combustibile
e  di  fuoriuscita  verso  i  singoli  motori.  Tali  meccanismi   di
isolamento non devono influenzare il funzionamento degli altri motori
e devono essere manovrabili da una posizione  che  resti  accessibile
anche in caso di incendio di uno qualsiasi dei motori. 
      .15 Qualora l'amministrazione dello Stato di bandiera  permetta
il passaggio di olio e combustibili liquidi attraverso  i  locali  di
alloggio e di servizio, i tubi che convogliano  olio  e  combustibili
liquidi devono essere di  materiale  approvato  dall'amministrazione,
conformemente ai potenziali rischi di incendio. 
      .16 Le navi esistenti della  classe  B  dovranno  soddisfare  i
requisiti dei punti da .2.9 a .2.11, fatta eccezione per il fatto che
su  motori  di  potenza  uguale  o  inferiore  a  375  kW  con  pompe
d'iniezione  che  servono  piu'  di  un  iniettore   possono   essere
impiegate, in alternativa all'impianto di tubolatura a doppia parete,
di cui al punto .2.9, idonei involucri protettivi. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .3 Disposizioni relative all'olio lubrificante 
    Le disposizioni relative allo stoccaggio,  alla  distribuzione  e
all'uso dell'olio impiegato negli impianti  di  lubrificazione  sotto
pressione devono essere tali da garantire la sicurezza della  nave  e
delle  persone  a  bordo.  Inoltre,  dette  sistemazioni  nei  locali
macchine devono soddisfare almeno le  disposizioni  dei  punti  .2.1,
.2.4, .2.5, .2.6, .2.7, .2.8, .2.10 e .2.11, restando inteso che: 
      .1 quanto sopra non impedisce l'impiego di dispositivi in vetro
per il controllo  del  livello,  purche',  mediante  una  prova,  sia
dimostrato  che  detti  dispositivi  hanno  un  adeguato   grado   di
resistenza al fuoco; nel caso di impiego di dispositivi in vetro  per
il controllo del livello, il tubo deve essere provvisto di valvole  a
entrambe le estremita'; la valvola dell'estremita' inferiore del tubo
deve essere a chiusura automatica; 
      .2 puo' essere autorizzata l'installazione di  tubi  sonda  nei
locali macchine; non e'  necessario  applicare  le  disposizioni  dei
punti .2.6.1.1 e .2.6.1.3, a condizione che i tubi sonda stessi siano
muniti di appropriati mezzi di chiusura. 
      Per le navi costruite il 1° gennaio 2003 o dopo tale  data,  le
disposizioni del  punto  10.2.5  devono  essere  applicate  anche  ai
serbatoi per l'olio lubrificante, eccetto quelli aventi una capacita'
inferiore ai 500 litri,  ai  serbatoi  di  stoccaggio  sui  quali  le
valvole vengono chiuse durante il normale  funzionamento  della  nave
oppure laddove si determini  che  l'azionamento  accidentale  di  una
valvola a chiusura rapida di un serbatoio per olio lubrificante possa
mettere a repentaglio  il  sicuro  funzionamento  della  macchina  di
propulsione principale e delle macchine ausiliarie essenziali. 
    .4 Disposizioni relative a altri oli infiammabili 
    Le disposizioni relative allo stoccaggio,  alla  distribuzione  e
all'uso di altri oli infiammabili impiegati, sotto  pressione,  negli
impianti di trasmissione di energia,  negli  impianti  di  comando  e
attivazione e negli impianti di riscaldamento devono essere  tali  da
garantire la sicurezza della nave e delle persone a bordo. Nei luoghi
in cui sono presenti sorgenti di ignizione, tali sistemazioni  devono
soddisfare almeno le disposizioni dei punti  .2.4  e  .2.6,  .2.10  e
.2.11 e quelle dei punti .2.7 e .2.8 in ordine alla robustezza e alle
caratteristiche costruttive. 
    .5 Locali macchine periodicamente non presidiati 
    Oltre alle disposizioni dei punti da 1  a  4,  gli  impianti  del
combustibile  e   dell'olio   lubrificante   devono   soddisfare   le
disposizioni seguenti: 
      .1 nel caso in cui casse di servizio giornaliero siano riempite
automaticamente o con comando  a  distanza,  devono  essere  previsti
mezzi per evitare fuoriuscite  dovute  al  troppo  pieno.  Gli  altri
dispositivi per il trattamento automatico  di  liquidi  infiammabili,
come ad esempio  depuratori  di  combustibile  liquido,  che,  quando
possibile, devono essere installati in un locale speciale riservato a
depuratori  e  relativi  riscaldatori,  devono  avere  mezzi  atti  a
prevenire fuoriuscite da troppo pieno; 
      .2 le casse di servizio giornaliero o le casse di  decantazione
provviste di mezzi  di  riscaldamento  devono  essere  dotate  di  un
allarme di elevata temperatura, nel caso in cui  la  temperatura  del
combustibile liquido possa superare il punto di  infiammabilita'  del
combustibile stesso. 
    .6 Divieto di trasporto di oli e  combustibili  infiammabili  nei
serbatoi dei  gavoni  di  prora.  Non  e'  ammesso  il  trasporto  di
combustibile  liquido,  di  olio  lubrificante   e   di   altri   oli
infiammabili nei serbatoi dei gavoni di prora. 
 
11. Equipaggiamenti da vigile del fuoco (R 17) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Per le navi  costruite  a  partire  dal  1°  luglio  2019  gli
equipaggiamenti da vigile del fuoco devono essere conformi al  codice
dei sistemi antincendio (Fire  Safety  Systems  Code).  Per  le  navi
costruite prima del 1° luglio 2019 l'equipaggiamento  da  vigile  del
fuoco deve comprendere quanto indicato di seguito 
      .1.1 Il corredo individuale deve includere: 
        .1 una veste protettiva di materiale  atto  a  proteggere  la
pelle dal calore radiante del fuoco e dalle bruciature  o  scottature
da vapore; la superficie esterna deve essere impermeabile; 
        .2 stivali e  guanti  di  gomma  o  di  altro  materiale  non
conduttore di elettricita'; 
        .3 un casco  rigido  che  assicuri  una  protezione  efficace
contro gli urti; 
        .4 una lampada elettrica di  sicurezza  (portatile)  di  tipo
approvato, con periodo minimo di funzionamento di tre ore; 
        .5 un'ascia da vigile del fuoco. 
      .1.2  Un  apparecchio  di  respirazione   di   tipo   approvato
costituito  da  un  apparecchio  autorespiratore  ad  aria  compressa
(SCBA), con bombole d'aria compressa contenenti almeno 1200 litri  di
aria libera, oppure da un altro tipo di  apparecchio  autorespiratore
capace di funzionare per almeno 30  minuti.  Ogni  SCBA  deve  essere
provvisto di bombole di ricambio  cariche  aventi  una  capacita'  di
riserva d'aria libera pari ad almeno 2400 litri, tranne nel  caso  in
cui: 
        i) la nave trasporti cinque o piu' SCBA,  nel  qual  caso  la
capacita' totale di riserva d'aria libera puo' non  superare  i  9600
litri; oppure 
        ii) la nave sia dotata di mezzi che consentano di  ricaricare
a piena pressione le bombole con aria non inquinata, nel qual caso le
cariche di riserva per ciascun SCBA devono  avere  una  capacita'  di
almeno 1200 litri di aria libera e la  capacita'  totale  di  riserva
d'aria libera di cui deve essere dotata la  nave  puo'  non  superare
4800 litri. 
      Tutte  le   bombole   per   apparecchi   SCBA   devono   essere
intercambiabili. 
      .1.3 Entro il 1° luglio 2019 l'apparecchio  autorespiratore  ad
aria compressa compreso negli equipaggiamenti  da  vigile  del  fuoco
deve essere conforme al paragrafo 2.1.2.2 del capitolo 3  del  codice
dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code). 
    .2 Per ogni apparecchio di respirazione deve essere provvisto  un
cavo di sicurezza resistente al  fuoco,  di  lunghezza  e  robustezza
sufficienti, collegabile per mezzo di  un  moschettone  ai  finimenti
dell'apparecchio o a una cintura separata in modo  che  l'apparecchio
di respirazione non possa in alcun caso staccarsi quando  si  manovra
il cavo di sicurezza. 
    .3 Le navi nuove di classe B e le navi esistenti di classe  B  di
lunghezza pari o superiore a 24 metri nonche'  tutte  le  navi  nuove
delle classi C e D di lunghezza pari o superiore a  40  metri  devono
essere dotate di almeno due equipaggiamenti da vigile del fuoco. 
      .1 Nelle navi di lunghezza pari o  superiore  a  60  metri,  vi
devono essere, in aggiunta, per ogni  80  metri,  o  frazione,  della
somma delle lunghezze di tutti i locali per passeggeri e  dei  locali
di servizio situati sul ponte a essi adibito ovvero, se vi e' piu' di
uno di tali ponti, sul ponte che ha la  piu'  grande  somma  di  tali
lunghezze, due equipaggiamenti da vigile  del  fuoco  e  due  corredi
individuali. 
      Le navi che trasportano piu' di  36  passeggeri  devono  essere
dotate di due equipaggiamenti da  vigile  del  fuoco  aggiuntivi  per
ciascuna zona verticale principale, ad  eccezione  dei  cofani  delle
scale che costituiscono zone verticali principali individuali e delle
zone verticali  principali  di  lunghezza  limitata  alle  estremita'
prodiera e poppiera della nave che non includano  locali  macchine  o
cucine principali. 
      .2 Le navi di  lunghezza  pari  o  superiore  a  40  metri,  ma
inferiore a 60 metri devono avere  a  bordo  due  equipaggiamenti  da
vigile del fuoco. 
      .3 Le navi nuove di classe B e le navi esistenti di classe B di
lunghezza pari o superiore a 24  metri,  ma  inferiore  a  40  metri,
devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco, ma  con
una sola ricarica d'aria per apparecchio autorespiratore. 
      .4 Le  navi  nuove  ed  esistenti  di  classe  B  di  lunghezza
inferiore a 24 metri e sulle  navi  nuove  delle  classi  C  e  D  di
lunghezza inferiore a  40  metri  non  devono  avere  a  bordo  alcun
equipaggiamento da vigile del fuoco. 
      4a Comunicazione tra vigili del fuoco: 
      Le navi soggette al  requisito  di  avere  a  bordo  almeno  un
equipaggiamento da vigile del fuoco e  costruite  a  partire  dal  1°
gennaio  2018  devono  tenere   a   bordo   almeno   due   apparecchi
radiotelefonici ricetrasmittenti portatili  per  ciascun  vigile  del
fuoco ai fini della comunicazione tra vigili del fuoco. Per  le  navi
alimentate a GNL o le navi ro-ro da passeggeri  con  locali  ro-ro  o
locali di categoria speciale chiusi, tali apparecchi  radiotelefonici
ricetrasmittenti portatili devono essere di  tipo  antideflagrante  o
intrinsecamente sicuri. Le navi costruite anteriormente al 1° gennaio
2018 devono conformarsi alle disposizioni della presente regola entro
la data della prima visita di controllo periodica  successiva  al  1°
luglio 2019. 
      .5  Gli  equipaggiamenti  da  vigile  del  fuoco  e  i  corredi
individuali devono essere sistemati  in  modo  da  essere  facilmente
accessibili e pronti per l'uso e, quando la nave e' dotata di piu' di
un equipaggiamento o piu' di un corredo  individuale,  questi  devono
essere sistemati in posti ben distinti. Almeno un equipaggiamento  da
vigile del fuoco e un corredo individuale devono  essere  disponibili
in ognuno di tali posti. 
      .6 Quando l'amministrazione dello Stato di bandiera ritiene che
le disposizioni in materia di trasporto di cui alla  presente  regola
non siano praticabili e/o siano tecnicamente inadatte a bordo di  una
nave, quest'ultima, conformemente  all'articolo  9,  punto  3,  della
presente direttiva, puo' essere esentata  da  uno  o  piu'  requisiti
della presente regola. 
 
12. Varie (R 18) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Quando  divisioni  di  classe  A  sono  attraversate  da  cavi
elettrici, tubolature, cofani, condotte ecc. o  sono  forate  per  la
sistemazione di anguille, bagli  o  altre  strutture,  devono  essere
adottati provvedimenti atti a assicurare che la  loro  resistenza  al
fuoco non ne sia, per quanto ragionevole e possibile, compromessa. 
    Per le navi costruite a partire dal 1° gennaio 2003, dove vengono
attraversate le divisioni di classe A,  tali  attraversamenti  devono
essere sottoposti a prova in conformita' al  codice  delle  procedure
per le prove antincendio (Fire Test  Procedures  Code),  al  fine  di
assicurare che non sia compromessa la resistenza delle  divisioni  al
fuoco. 
    Alle  condotte  di  ventilazione,  vanno  applicate   le   regole
II-2/B/9.2.2b e II-2/B/9.3. 
    Tuttavia, se il tubo che attraversa e' di acciaio o di  materiale
equivalente di spessore non inferiore a  3  mm  e  di  lunghezza  non
inferiore a 900 mm (preferibilmente 450  mm  su  ciascun  lato  della
divisione) e non lascia alcuna apertura, non sono richieste prove. 
    Tali  attraversamenti  devono  essere  coibentati   adeguatamente
estendendo la coibentazione allo stesso livello della divisione. 
    .2 Quando  divisioni  di  classe  B  sono  attraversate  da  cavi
elettrici, tubolare, cofani, condotte  ecc.  o  sono  forate  per  la
sistemazione   di   terminali   di   ventilazione,   apparecchi    di
illuminazione e altri  dispositivi  simili,  devono  essere  adottati
provvedimenti atti ad assicurare che la loro resistenza al fuoco  non
ne sia, per quanto ragionevole e possibile, compromessa.  Sulle  navi
costruite a partire dal 1° gennaio  2003,  per  tali  attraversamenti
devono essere  presi  provvedimenti  affinche'  la  resistenza  delle
divisioni al fuoco non sia compromessa. 
    I tubi che non siano in acciaio o in rame,  che  attraversano  le
divisioni di classe B, devono essere protetti  da  uno  dei  seguenti
dispositivi: 
      .1  un  dispositivo  di  attraversamento  che  ha  superato  le
opportune prove di resistenza al fuoco, tenuto conto del  livello  di
resistenza al fuoco della divisione attraversata e del tipo  di  tubo
usato; oppure 
      .2 un manicotto di acciaio, di spessore non inferiore a 1,8  mm
e di lunghezza non inferiore a 900 mm per tubi di diametro pari  a  o
superiore a 150 mm e di lunghezza non inferiore a 600 mm per tubi  di
diametro inferiore a 150 mm (preferibilmente ugualmente suddivisi  su
ciascuno dei due lati della divisione); 
      il tubo deve essere collegato  alle  estremita'  del  manicotto
mediante flange o accoppiamenti oppure lo spazio tra il  manicotto  e
il tubo non deve superare i 2,5 mm oppure l'eventuale spazio tra tubo
e manicotto deve essere reso stagno con materiale non combustibile  o
altro materiale idoneo. 
    .3 Le tubolature che attraversano  divisioni  di  classe  A  e  B
devono essere di materiale approvato in  relazione  alla  temperatura
alla quale e' prescritto che tali divisioni debbano resistere. 
    Sulle navi costruite a  partire  dal  1°  gennaio  2003,  i  tubi
metallici non coibentati che attraversano divisioni di classe A  o  B
devono essere costituiti  da  materiali  aventi  una  temperatura  di
fusione superiore a 950 °C per le divisioni di classe A-0 e a 850  °C
per le divisioni di classe B-0. 
    .4 Nei locali di alloggio e  di  servizio  e  nelle  stazioni  di
comando, le tubolature  del  combustibile  liquido  o  di  altri  oli
infiammabili devono essere di  materiale  idoneo  e  avere  struttura
adeguata, tenuto conto del rischio di incendio. 
    .5 Materiali che il calore puo' rendere  facilmente  inefficienti
non devono essere utilizzati per ombrinali scaricanti fuoribordo, per
scarichi sanitari o per altri scarichi situati vicino alla  linea  di
galleggiamento e in posizioni nelle quali il cedimento del materiale,
in caso di incendio, potrebbe dar luogo a pericolo di allagamento. 
    .6 I radiatori elettrici, se installati a  bordo,  devono  essere
sistemati e costruiti in modo  da  ridurre  al  minimo  i  rischi  di
incendio.  Non  devono  essere  installati  radiatori  elettrici  con
elemento riscaldante esposto in modo tale che panni,  tende  o  altri
materiali simili possano essere bruciati o prendere fuoco a causa del
calore emesso dai radiatori stessi. 
    .7 I cestini per la carta straccia devono  essere  costruiti  con
materiale non combustibile e con fondo e lati non forati. 
    .8 La superficie della coibentazione, nei locali in cui vi sia la
possibilita' di penetrazione di prodotti oleosi, non  deve  assorbire
gli oli ed i relativi vapori. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D: nei locali in cui vi  e'  un
rischio che si producano schizzi  di  olio  o  vapori  di  olio  (per
esempio nei locali  macchine  di  categoria  A),  la  superficie  del
materiale coibente deve essere impermeabile all'olio e al  vapore  di
olio. Quando  la  superficie  fisica  esterna  e'  costituita  da  un
rivestimento di lamiera d'acciaio non perforata o di altri  materiali
non combustibili (eccetto l'alluminio), tale rivestimento puo' essere
giuntato mediante calafataggio, chiodatura, ecc. 
    .9 I depositi di pittura e di liquidi infiammabili devono  essere
protetti mediante un  impianto  antincendio  approvato  che  consenta
all'equipaggio di estinguere l'incendio dall'esterno del locale. 
    Sulle navi costruite a partire dal 1° gennaio 2003  o  dopo  tale
data: 
      .1 I depositi di pittura devono essere  protetti  mediante  uno
dei seguenti sistemi: 
        .1.1  un  impianto  ad  anidride  carbonica,  progettato  per
fornire un volume minimo di gas libero pari al 40% del  volume  lordo
dei locali protetti; 
        .1.2 un impianto a polvere estinguente, progettato per almeno
0,5 kg. polvere/m3; 
        .1.3  un  impianto  ad  acqua  spruzzata  o  a   «sprinkler»,
progettato per 5 l/  m2  minuti;  gli  impianti  ad  acqua  spruzzata
possono essere collegati al collettore  principale  d'incendio  della
nave; oppure 
        .1.4 un impianto  che  fornisce  un  livello  equivalente  di
protezione, secondo le indicazioni dell'amministrazione  dello  Stato
di bandiera. 
        L'impianto deve essere comunque azionabile  dall'esterno  dei
locali protetti. 
      .2 I depositi per liquidi infiammabili devono  essere  protetti
da un adeguato  sistema  antincendio  approvato  dall'amministrazione
dello Stato di bandiera. 
      .3 Per i depositi che occupano un'area del ponte inferiore a  4
m2, che non da' accesso  ai  locali  di  alloggio,  al  posto  di  un
impianto fisso  puo'  essere  accettato  un  estintore  portatile  ad
anidride carbonica sufficiente a fornire  un  volume  minimo  di  gas
libero pari al 40% del volume lordo del locale. 
      Nel deposito deve essere presente un'apertura  di  scarico  per
consentire lo scarico dell'agente estinguente senza dover entrare nel
locale protetto.  L'estintore  portatile  deve  essere  sistemato  in
prossimita' di tale apertura. In alternativa,  puo'  essere  prevista
un'apertura o la  presenza  di  una  manichetta  che  faciliti  l'uso
dell'acqua del collettore principale d'incendio. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE
B: 
    .10 Friggitrici e apparecchi di cottura: 
    Quando friggitrici e apparecchi di  cottura  sono  installati  ed
usati in locali esterni  alla  cucina  principale,  l'amministrazione
dello Stato di bandiera impone misure di sicurezza supplementari  per
quanto riguarda i rischi specifici di incendio associati  all'uso  di
questo tipo di apparecchiature. 
    Nelle  navi  costruite  a  partire  dal  1°  gennaio   2003,   le
friggitrici devono essere provviste di quanto segue: 
      .1 un impianto di estinzione automatico o manuale conforme alle
norme internazionali e in  base  alla  pubblicazione  ISO  15371:2000
relativa agli Impianti di estinzione incendi per la protezione  delle
friggitrici nelle cucine di bordo; 
      .2 un termostato primario e uno ausiliario completi di  allarme
per  avvisare  l'operatore  nel  caso  di  avaria  di  uno  dei   due
termostati; 
      .3 interruzione automatica dell'energia  elettrica  al  momento
dell'attivazione dell'impianto di estinzione; 
      .4 un allarme che indichi l'entrata in  funzione  dell'impianto
di estinzione nella cucina dove sono installate le friggitrici; e 
      .5  comandi  per   l'azionamento   manuale   dell'impianto   di
estinzione, completi  di  etichette  con  chiare  istruzioni  che  ne
permettano il pronto uso da parte dei membri dell'equipaggio. 
    Nelle  navi  costruite  anteriormente  al  1°  gennaio  2003,  le
friggitrici  di  nuova  installazione  devono  essere   conformi   ai
requisiti del presente paragrafo. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D: 
    .11 Ponti termici: 
    Nell'attuare le misure antincendio, l'amministrazione dello Stato
di bandiera deve adottare gli opportuni accorgimenti per impedire  il
trasferimento di calore attraverso ponti termici, per esempio  tra  i
ponti e le paratie. 
    Sulle  navi  costruite  a  partire  dal  1°  gennaio   2003,   la
coibentazione di un ponte o di una paratia deve continuare  oltre  il
punto di attraversamento, di intersezione o punto terminale  per  una
distanza di  almeno  450  mm  in  caso  di  strutture  in  acciaio  e
alluminio. Se un locale e' diviso da un ponte o  da  una  paratia  di
classe A avente una coibentazione di diverso valore, la coibentazione
di valore piu' elevato  deve  continuare  anche  nel  ponte  o  nella
paratia avente coibentazione di valore inferiore per una distanza  di
almeno 450 mm. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE
B: 
    .12 Bombole di gas compressi: 
    Subito dopo l'uso, tutte le bombole portatili di  gas  compressi,
liquefatti o disgregati sotto pressione, che potrebbero alimentare un
eventuale incendio, devono  essere  collocate  in  un  locale  idoneo
soprastante  il  ponte  delle  paratie,  da  cui  si  possa  accedere
direttamente al ponte scoperto. 
 
13. Piani di controllo antincendio (R 20) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 In tutte le navi, per guida degli ufficiali della nave, devono
essere   permanentemente   esposti   i   piani   generali   indicanti
chiaramente, per ogni ponte, le stazioni di comando,  le  varie  zone
tagliafuoco delimitate da divisioni di classe A, le  zone  delimitate
da divisioni di classe B, nonche' i  particolari  degli  impianti  di
rilevazione e segnalazione di incendi,  dell'impianto  di  estinzione
incendi a «sprinkler», dei mezzi per l'estinzione degli incendi,  dei
mezzi di accesso ai vari compartimenti, ponti ecc. e  degli  impianti
di  ventilazione,  ivi  compresi  la   posizione   di   comando   dei
ventilatori, le ubicazioni delle serrande di chiusura delle  condotte
di ventilazione e i numeri di  identificazione  dei  ventilatori  che
servono ciascuna zona. In alternativa, tutti i suddetti dati  possono
essere raccolti in un  manuale,  una  copia  del  quale  deve  essere
fornita a ciascun ufficiale  e  un'altra  copia  deve  essere  sempre
disponibile a bordo in un luogo  di  facile  accesso.  I  piani  e  i
manuali devono essere tenuti aggiornati e ogni modifica deve  esservi
riportata con la massima  sollecitudine  possibile.  Le  diciture  in
detti piani e manuali devono  essere  nella  lingua  ufficiale  dello
Stato di bandiera. Se  tale  lingua  non  e'  ne'  l'inglese  ne'  il
francese, deve essere inclusa una traduzione in una di  tali  lingue.
Nel caso di una nave adibita a viaggi nazionali  in  un  altro  Stato
membro, deve essere inclusa una  traduzione  nella  lingua  ufficiale
dello Stato ospite, se tale  lingua  non  e'  ne'  l'inglese  ne'  il
francese. 
    Per le navi nuove delle classi B, C e D, costruite a partire  dal
1° gennaio 2003, l'informazione da fornire con i  richiesti  piani  e
opuscoli antincendio nonche' i pittogrammi da utilizzare per i  piani
antincendio devono essere conformi alle risoluzioni IMO A.756 (18)  e
A.952 (23). 
    .2 In tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri,  un
duplicato dei piani antincendio o un manuale  equivalente  contenente
tali piani deve essere permanentemente sistemato in un locale chiuso,
stagno alle intemperie  e  segnalato  in  modo  facilmente  visibile,
all'esterno della tuga, per ausilio al personale di terra addetto  al
servizio antincendio. 
 
14. Prontezza operativa e manutenzione 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Requisiti generali: 
    Ogniqualvolta  la  nave  e'  in  servizio,  gli  impianti  e   le
apparecchiature antincendio devono essere mantenuti pronti per l'uso. 
    Una nave non e' in servizio se: 
      .1 e' in riparazione o disarmo (alla fonda o in porto) o in  un
bacino di carenaggio; 
      .2 e' dichiarata non in servizio  dall'armatore  o  da  un  suo
rappresentante; e 
      .3 non vi sono passeggeri a bordo. 
    I seguenti sistemi antincendio devono essere mantenuti  in  buone
condizioni, in  modo  che  funzionino  convenientemente  in  caso  di
incendio. 
      .1.1 Prontezza operativa 
        .1 protezione strutturale contro  gli  incendi,  comprese  le
divisioni resistenti al fuoco nonche' le protezioni delle aperture  e
degli attraversamenti di dette divisioni; 
        .2 impianti di rilevazione e segnalazione di incendi; e 
        .3 impianti e apparecchiature dei mezzi di sfuggita. 
        Gli impianti e le apparecchiature antincendio  devono  essere
mantenuti in  buone  condizioni  di  funzionamento  e  devono  essere
immediatamente  pronti  all'uso.  Gli  estintori  portatili  scarichi
devono essere ricaricati immediatamente oppure essere sostituiti  con
un'unita' equivalente. 
      .1.2 Manutenzione, prove e ispezioni 
      Manutenzione, prove e ispezioni devono  essere  svolti  secondo
quanto previsto dagli  orientamenti  della  circolare  MSC/Circ.  850
dell'IMO e  in  maniera  tale  da  assicurare  l'affidabilita'  degli
impianti e delle apparecchiature antincendio. A bordo della nave deve
essere tenuto un  piano  di  manutenzione,  da  fornire  in  caso  di
ispezione se richiesto dell'amministrazione dello Stato di bandiera. 
      Il piano di  manutenzione  deve  includere  almeno  i  seguenti
impianti e apparecchiature antincendio, laddove installate: 
        .1 collettore principale  d'incendio,  pompe  da  incendio  e
prese da incendio incluse manichette e boccalini; 
        .2 impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi; 
        .3   impianti   fissi   di   estinzione   incendi   e   altre
apparecchiature di estinzione incendi; 
        .4  impianti  automatici  a  «sprinkler»  con  rilevazione  e
segnalazione di incendi; 
        .5  impianti  di  ventilazione   che   comprendono   serrande
tagliafuoco e tagliafumo, ventilatori e relativi comandi; 
        .6 arresto di emergenza dell'alimentazione del combustibile; 
        .7 porte tagliafuoco e relativi comandi; 
        .8 impianti di allarme per emergenze generali; 
        .9 apparecchi autorespiratori per sfuggite di emergenza; 
        .10 estintori portatili con relative ricariche; e 
        .11 equipaggiamenti da vigile del fuoco. 
        Il programma di manutenzione puo' essere informatizzato. 
    .2 Requisiti supplementari 
    Per le navi nuove delle CLASSI B, C e D costruite a  partire  dal
1° gennaio 2003 che trasportano piu' di 36  passeggeri,  deve  essere
messo  a  punto  un  piano  di  manutenzione  per  gli  impianti   di
illuminazione  per  l'istradamento  (low  location  lighting)  e  per
l'impianto  di  informazione  pubblica  in  aggiunta  al   piano   di
manutenzione menzionato al punto .1.2. 
 
15. Istruzioni, addestramento a bordo ed esercitazioni 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Istruzioni, compiti e organizzazione 
      .1 I membri dell'equipaggio devono  ricevere  istruzioni  sulla
sicurezza contro gli incendi a bordo della nave. 
      .2 I membri dell'equipaggio devono ricevere istruzioni circa  i
compiti loro assegnati. 
      .3   Devono    essere    organizzate    squadre    responsabili
dell'estinzione degli incendi. Tali squadre devono essere in grado di
svolgere i propri compiti in qualsiasi momento mentre la nave  e'  in
servizio. 
    .2 Addestramento a bordo ed esercitazioni 
      .1  I  membri  dell'equipaggio  devono  essere   addestrati   a
familiarizzare  con  le   sistemazioni   della   nave   nonche'   con
l'ubicazione  e  il   funzionamento   di   tutti   gli   impianti   o
apparecchiature  antincendio  che  puo'  essere  loro  richiesto   di
utilizzare. 
      .2   L'addestramento   relativo   all'uso   degli    apparecchi
autorespiratori di emergenza va considerato parte  dell'addestramento
a bordo. 
      .3  Le  prestazioni  dei  membri  dell'equipaggio  assegnati  a
mansioni antincendio  deve  essere  valutato  periodicamente  tramite
addestramento ed esercitazioni a bordo volti ad  individuare  aspetti
che necessitano di essere migliorati, ad assicurare  il  mantenimento
della necessaria competenza nella lotta contro gli  incendi,  nonche'
l'operativita' immediata dell'organizzazione antincendio. 
      .4 L'addestramento a bordo  nell'uso  degli  impianti  e  delle
apparecchiature  di  estinzione  incendi  della  nave   deve   essere
pianificato e condotto conformemente alla regola SOLAS III/19.4.1 del
1974 e successive modifiche. 
      .5  Le  esercitazioni  antincendio  devono  essere  condotte  e
registrate in base a quanto disposto dalle regole  SOLAS  III/19.3.4,
III/19.5 e III/30 del 1974 e successive modifiche. 
      .6 Per le navi  soggette  alla  regola  II-2/A/11,  le  bombole
d'aria  degli  apparecchi  di  respirazione  utilizzati  durante   le
esercitazioni devono  essere  ricaricate  o  sostituite  prima  della
partenza. 
    .3 Manuali d'addestramento 
    Copia del manuale d'addestramento deve trovarsi in ciascuna  sala
da pranzo e sala di ricreazione o in ciascuna cabina dell'equipaggio.
Il manuale d'addestramento deve essere redatto nella lingua di lavoro
della nave.  Il  manuale  d'addestramento,  che  puo'  consistere  di
diversi volumi,  deve  riportare  le  istruzioni  e  le  informazioni
previste dal presente punto usando termini di facile comprensione  ed
avvalendosi  ove  possibile  di  illustrazioni.  In  alternativa   al
manuale, qualsiasi parte  delle  suddette  informazioni  puo'  essere
fornita tramite strumenti  audiovisivi.  Il  manuale  d'addestramento
deve spiegare in dettaglio quanto segue: 
      .1 pratiche e precauzioni  generali  in  materia  di  sicurezza
contro gli incendi relativamente ai pericoli  connessi  al  fumo,  ai
potenziali pericoli elettrici, ai liquidi  infiammabili  e  ad  altri
potenziali pericoli simili comunemente presenti a bordo; 
      .2  istruzioni  generali  sulle  attivita'  e  sulle  procedure
antincendio, incluse le procedure per la notifica di  un  incendio  e
l'uso di avvisatori d'incendio a comando manuale; 
      .3 significati degli allarmi della nave; 
      .4 funzionamento e uso degli impianti e  delle  apparecchiature
antincendio; 
      .5 funzionamento e uso delle porte tagliafuoco; 
      .6 funzionamento e uso delle serrande tagliafuoco e tagliafumo;
e 
      .7 impianti e apparecchiature di sfuggita. 
    .4 Piani antincendio 
    I piani antincendio devono essere  conformi  ai  requisiti  della
regola II-2/A/13. 
 
16. Operazioni 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Allo scopo  di  fornire  informazioni  e  istruzioni  su  come
effettuare le operazioni legate al normale funzionamento della nave e
alla movimentazione del carico in  modo  sicuro  rispetto  ai  rischi
d'incendio, a bordo della nave  devono  essere  disponibili  opuscoli
operativi sulle procedure antincendio. 
    .2 L'opuscolo operativo sulle  procedure  antincendio  prescritto
deve  contenere  le  informazioni  e  le  istruzioni  necessarie  per
effettuare le operazioni legate al normale funzionamento della nave e
alla movimentazione del carico in  modo  sicuro  rispetto  ai  rischi
d'incendio. L'opuscolo deve  includere  informazioni  concernenti  le
responsabilita' dell'equipaggio  in  materia  di  sicurezza  generale
della nave contro gli incendi  durante  le  operazioni  di  carico  e
scarico e durante la navigazione. Per le navi che trasportano carichi
pericolosi,  l'opuscolo  sulle  procedure   antincendio   deve   fare
riferimento alle pertinenti istruzioni antincendio  ed  a  quelle  di
gestione delle emergenze nella movimentazione del  carico,  contenute
nel  codice   marittimo   internazionale   sulle   merci   pericolose
(International Maritime Dangerous Goods Code). 
    .3 L'opuscolo operativo sulla sicurezza contro gli  incendi  deve
essere scritto nella lingua di lavoro della nave. 
    .4 L'opuscolo operativo sulla sicurezza contro gli  incendi  puo'
essere utilizzato congiuntamente ai manuali d'addestramento richiesti
dalla regola II-2/A/15.3. 
 
                               PARTE B 
 
               MISURE DI SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI 
 
1. Struttura (R 23) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie strutturali, i ponti e
le tughe  devono  essere  costruiti  in  acciaio  o  altro  materiale
equivalente. Ai fini dell'applicazione della definizione  «acciaio  o
altro materiale equivalente» data nella regola II-2/A/2.7, il  «tempo
di esposizione al fuoco prescritto» deve essere conforme ai gradi  di
resistenza al fuoco e coibentazione prescritti  nelle  tabelle  delle
regole II-2/B/4 e 5. Per esempio, quando a divisioni  quali  ponti  e
paratie laterali o estremita' di tughe  e'  attribuito  un  grado  di
resistenza  al  fuoco  B-0,  il  «tempo  di  esposizione   al   fuoco
prescritto» deve essere mezz'ora. 
    .2 Tuttavia, nei casi in cui una parte della struttura e' in lega
di alluminio, si applicano le disposizioni seguenti: 
      .1 la coibentazione degli elementi della struttura in  lega  di
alluminio delle divisioni di classe A o B,  ad  eccezione  di  quelle
strutture  che  non  sopportano  carico,  deve  essere  tale  che  la
temperatura del nucleo della  struttura  non  superi  di  200  °C  la
temperatura ambiente, in alcun momento  durante  l'esposizione  nella
prova standard del fuoco prescritta; 
      .2  particolare   attenzione   deve   essere   riservata   alla
coibentazione degli elementi in lega  di  alluminio,  quali  colonne,
puntelli o altri elementi strutturali sopportanti le zone di riposo e
messa a mare delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio  e  le
zone di imbarco su  di  esse,  come  pure  alla  coibentazione  delle
divisioni di classe A e B, in modo da assicurare che: 
        .1 nel caso di elementi che sostengono zone per  imbarcazioni
e zattere di salvataggio o divisioni di classe A, la  limitazione  di
incremento della temperatura indicata al punto .2.1 si applichi  alla
fine di un'ora, e 
        .2 nel caso di elementi che sostengono divisioni di classe B,
la limitazione di incremento della temperatura indicata al punto .2.1
si applichi alla fine di mezz'ora; 
    .3 ponti cielo e cofani di locali macchine di categoria A  devono
essere costruiti in acciaio opportunamente coibentato e le  eventuali
aperture in essi  devono  essere  disposte  e  protette  in  modo  da
impedire la propagazione dell'incendio. 
 
2. Zone verticali principali e zone orizzontali (R 24) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1.1 Per le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, lo scafo,
le  sovrastrutture  e  le  tughe  devono  essere  suddivisi  in  zone
verticali principali, mediante divisioni di classe A-60. 
    Gli scalini e i recessi devono  essere  ridotti  al  minimo,  ma,
laddove risultino necessari, essi devono anche  costituire  divisioni
di classe A-60. 
    Laddove un ponte scoperto, un locale igiene o locale simile,  una
cassa - compresa una cassa per il combustibile liquido -  uno  spazio
vuoto o un locale per macchine ausiliarie a rischio minimo o nullo di
incendio si trovi su un lato o qualora le casse combustibile siano su
entrambi i lati divisione, la classe puo' essere ridotta a A-0. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1.2 Per le navi nuove delle CLASSI B, C e D che non  trasportano
piu' di 36 passeggeri e  per  le  navi  esistenti  di  classe  B  che
trasportano piu' di 36 passeggeri, lo scafo, le sovrastrutture  e  le
tughe utilizzati come locali di alloggio e di servizio devono  essere
suddivise in zone verticali principali mediante divisioni  di  classe
A. Tali divisioni devono avere un  grado  di  coibentazione  conformi
alle tabelle della regola 5. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .2 Per quanto possibile, le paratie delimitanti le zone verticali
principali al di sopra del  ponte  delle  paratie  devono  essere  in
prosecuzione delle paratie stagne situate immediatamente al di  sotto
del ponte delle paratie. La  lunghezza  e  la  larghezza  delle  zone
verticali principali possono essere estese fino a un massimo di 48 m,
al  fine  di  far  coincidere  le  estremita'  delle  zone  verticali
principali con le paratie stagne di compartimentazione o per disporre
di un ampio locale pubblico che si  estenda  per  l'intera  lunghezza
della zona verticale principale, purche' la superficie  totale  della
zona verticale principale non sia maggiore  di  1600  m2  su  ciascun
ponte. Per lunghezza o larghezza di una zona verticale principale  si
intende la massima distanza fra i punti piu' distanti  delle  paratie
che la delimitano. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE  B
CHE TRASPORTANO PIU' DI 36 PASSEGGERI: 
    .3 Tali paratie devono estendersi verticalmente da ponte a  ponte
e lateralmente fino al fasciame esterno o altre delimitazioni. 
    .4 Quando una zona verticale principale  e'  suddivisa,  mediante
divisioni orizzontali di classe A, in zone  orizzontali  al  fine  di
creare un'adeguata barriera tra zone della nave protette con impianto
automatico a «sprinkler» e le zone non protette  in  tal  modo,  tali
divisioni devono  estendersi  tra  le  paratie  delle  contigue  zone
verticali principali e fino al fasciame o alle delimitazioni  esterne
della nave, e devono essere coibentate in modo da rispettare i  gradi
di   coibentazione   e   di   resistenza   al    fuoco    prescritti,
rispettivamente, nella tabella 4.2 per le navi nuove che  trasportano
piu' di 36 passeggeri e le navi esistenti di classe B che trasportano
piu' di 36 passeggeri. 
    .5.1 Nelle navi destinate a servizi speciali, come ad esempio  il
trasporto  di  automobili  o  di  vagoni  ferroviari,   in   cui   la
sistemazione  di  paratie  di  zone  verticali   principali   sarebbe
incompatibile con il servizio al quale le navi sono  destinate,  deve
essere conseguito un livello equivalente  di  protezione  contro  gli
incendi dividendo lo spazio in zone orizzontali. 
      .2  Tuttavia,  nelle  navi  che  abbiano  locali  di  categoria
speciale, ogni locale di tale tipo deve rispondere alle  disposizioni
applicabili  della  regola  II-2/B/14  e,  nel  caso  in   cui   tale
rispondenza  sia   incompatibile   con   l'osservanza   delle   altre
disposizioni della presente parte, prevalgono le  disposizioni  della
regola II-2/B/14. 
 
3. Paratie all'interno di una zona verticale principale (R 25) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  CHE  TRASPORTANO  PIU'  DI  36
PASSEGGERI: 
    .1.1 Per le navi nuove che trasportano  piu'  di  36  passeggeri,
tutte le paratie per le quali non sono prescritti i  requisiti  della
classe A devono essere  divisioni  almeno  di  classe  B  o  C,  come
prescritto nelle tabelle della regola 4. Tutte le suddette  divisioni
possono essere rivestite con materiale combustibile  come  consentito
dalla regola II-2/B/11. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B,  C e  D  CHE  TRASPORTANO  FINO  A  36
PASSEGGERI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B CHE TRASPORTANO PIU' DI 36
PASSEGGERI: 
    .1.2 Per le navi nuove che trasportano fino a 36 passeggeri e per
le navi esistenti di classe B che trasportano piu' di 36  passeggeri,
tutte le paratie dei locali di alloggio e di servizio, per  le  quali
non sono prescritti i requisiti della classe A, devono essere  almeno
divisioni di classe B o C, come prescritto nelle tabelle della regola
II-2/B/5. 
    Tutte  le  suddette  divisioni  possono  essere   rivestite   con
materiale combustibile come consentito dalla regola 11. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .2 Nelle navi nuove delle CLASSI B, C e D che trasportano fino  a
36 passeggeri e nelle navi esistenti di classe B che trasportano piu'
di 36 passeggeri tutte le paratie dei corridoi per le quali non  sono
prescritti i requisiti della classe A devono essere  di  classe  B  e
devono estendersi da ponte a ponte, eccetto che: 
      .1 quando soffittature o rivestimenti continui di classe B sono
sistemati da ambo i  lati  della  paratia,  la  parte  della  paratia
situata dentro le soffittature o i rivestimenti continui deve  essere
di materiale  che,  per  spessore  e  composizione,  sia  considerato
accettabile per la costruzione di divisioni di classe B ma  che  deve
soddisfare il grado di resistenza al fuoco della classe B soltanto in
misura realizzabile e ragionevole; 
      .2 nel caso di una nave protetta da un  impianto  automatico  a
«sprinkler» conforme alle  disposizioni  della  regola  II-2/A/8,  le
paratie del corridoio costruite con materiali della classe B  possono
terminare alla soffittatura  del  corridoio  a  condizione  che  tale
soffittatura  sia  costruita  con  materiale  che,  per  spessore   e
composizione, sia  considerato  accettabile  per  la  costruzione  di
divisioni di classe B. 
      Nonostante i requisiti delle regole II-2/B/4 e 5, tali  paratie
e soffittature devono soddisfare il  grado  di  resistenza  al  fuoco
della classe B soltanto se questo e' ragionevole e praticabile. Tutte
le porte e le intelaiature situate in tali paratie devono  essere  di
materiale non combustibile e devono essere  costruite  e  montate  in
modo da assicurare un'efficace resistenza al fuoco. 
    .3 Tutte le paratie per le  quali  sono  prescritti  i  requisiti
della classe B, eccetto le paratie di corridoio di cui al  punto  .2,
devono  estendersi  da  ponte  a  ponte  fino  al  fasciame  o  altre
delimitazioni, a meno che le soffittature o i  rivestimenti  continui
di classe B sistemati su ambo i lati della paratia non abbiano almeno
la stessa resistenza al fuoco della paratia  stessa,  nel  qual  caso
questa puo' terminare alla soffittatura o al rivestimento continui. 
 
4. Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi nuove che
trasportano piu' di 36 passeggeri (R 26) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Oltre a  soddisfare  i  particolari  requisiti  relativi  alla
resistenza al fuoco delle paratie  e  dei  ponti  menzionati  altrove
nella presente parte, la minima  resistenza  al  fuoco  di  tutte  le
paratie e di tutti  i  ponti  deve  essere  quella  prescritta  dalle
tabelle 4.1 e 4.2. 
    .2 Nell'applicazione delle tabelle  si  deve  tener  conto  delle
seguenti disposizioni. 
      .1 La tabella 4.1 si applica alle paratie  che  non  delimitano
ne' zone verticali principali ne' zone orizzontali. 
      La tabella 4.2  si  applica  ai  ponti  che  non  costituiscono
scalino di zone verticali principali ne' delimitano zone orizzontali. 
      .2 Per determinare i pertinenti gradi di  resistenza  al  fuoco
prescritti per le delimitazioni fra locali contigui, tali locali sono
raggruppati in base al  rischio  di  incendio  che  presentano,  come
indicato nelle sottoelencate categorie  da  (1)  a  (14).  Quando  il
contenuto e l'utilizzazione di un locale sono tali da generare  dubbi
sulla sua categoria di appartenenza ai fini  della  presente  regola,
esso deve essere considerato  un  locale  compreso  nella  pertinente
categoria,  ma  soggetto  a  requisiti  piu'  severi  in  materia  di
delimitazioni. Il titolo di ciascuna  categoria  e'  da  considerarsi
indicativo e non restrittivo. Il numero  tra  parentesi  che  precede
ciascuna categoria si riferisce alla colonna o riga delle tabelle  ad
essa relativa. 
      1) Stazioni di comando: 
      -  Locali  contenenti  sorgenti  di  emergenza  di  energia   e
illuminazione. 
      - Timoneria e sala nautica. 
      - Locali contenenti apparecchiature radio. 
      - Locali per l'estinzione degli incendi, stazioni antincendio e
stazioni per la segnalazione degli incendi. 
      - Postazione di  comando  della  macchina  di  propulsione,  se
situata fuori dal locale macchine di propulsione. 
      -  Locali  contenenti  impianti   centralizzati   per   allarme
incendio. 
      -  Locali  contenenti  stazioni  e  impianti  centralizzati  di
informazione pubblica di emergenza. 
      2) Scale: 
      - Scale interne, ascensori e scale mobili  (diverse  da  quelle
situate interamente dentro  i  locali  macchine)  per  passeggeri  ed
equipaggio e relativi cofani. 
      -  A  tale  riguardo,  una  scala  chiusa  in  cofano  in  solo
interponte deve essere considerata parte del locale dal quale non  e'
separata da una porta tagliafuoco. 
      3) Corridoi: 
      - Corridoi per passeggeri ed equipaggio. 
      4) Zone di abbandono nave e percorsi esterni di sfuggita: 
      - Zone di sistemazione dei mezzi collettivi di salvataggio. 
      - Ponti scoperti e passeggiate chiuse costituenti zone  per  la
messa a mare delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio e zone
di imbarco su di esse. 
      - Punti di riunione, interni ed esterni. 
      - Scale esterne e ponti scoperti utilizzati  come  percorsi  di
sfuggita. 
      - Murata della nave alla linea di galleggiamento in  condizioni
di minimo carico, lati delle sovrastrutture e  tughe  situate  al  di
sotto e in  prossimita'  delle  zone  di  imbarco  sulle  zattere  di
salvataggio e sugli scivoli. 
      5) Ponti scoperti: 
      - Ponti scoperti  e  passeggiate  chiuse  lontano  da  zone  di
imbarco e per la messa a mare delle  imbarcazioni  delle  zattere  di
salvataggio. 
      -  Spazi  all'aperto  (situati  al  di   fuori   di   tughe   o
sovrastrutture). 
      6) Locali di alloggio a limitato rischio di incendio: 
      - Cabine contenenti mobili e elementi di arredamento a limitato
rischio d'incendio. 
      -  Uffici  ed  infermerie  contenenti  mobili  ed  elementi  di
arredamento a limitato rischio di incendio. 
      - Locali pubblici contenenti mobili ed elementi di  arredamento
a limitato rischio d'incendio e aventi superficie di ponte  inferiore
a 50 m2. 
      7) Locali di alloggio a moderato rischio d'incendio: 
      - Locali di categoria 6), ma contenenti mobili  e  elementi  di
arredamento a non limitato rischio di incendio. 
      - Locali pubblici contenenti mobili ed elementi di  arredamento
a limitato rischio di incendio ed aventi superficie di ponte uguale o
superiore a 50 m2. 
      - Depositi isolati e piccoli ripostigli nei locali di  alloggio
di superficie inferiore a 4 m2 (in cui non  sono  depositati  liquidi
infiammabili). 
      - Negozi. 
      - Sale di proiezione e locali adibiti a deposito di pellicole. 
      - Cucine dietetiche (non contenenti fiamme libere). 
      -  Depositi  di  attrezzi  per  pulizia  (nei  quali  non  sono
depositati liquidi infiammabili). 
      - Laboratori (nei quali sono depositati liquidi infiammabili). 
      - Farmacie. 
      - Piccoli essiccatoi  (aventi  superficie  di  ponte  uguale  o
inferiore a 4 m2). 
      - Deposito valori. 
      - Sale operatorie. 
      8) Locali di alloggio a elevato rischio d'incendio: 
      - Locali pubblici contenenti mobili ed elementi di  arredamento
a non limitato rischio d'incendio e aventi superficie di ponte uguale
o superiore a 50 m2. 
      - Locali per barbiere e parrucchiere. 
      9) Locali igienici e simili: 
      - Locali igienici pubblici, docce, bagni, gabinetti, ecc. 
      - Piccole lavanderie. 
      - Piscine coperte. 
      - Riposterie isolate di servizio, non contenenti apparecchi  di
cottura, nei locali di alloggio. 
      - I locali igienici  privati  devono  essere  considerati  come
parte del locale in cui si trovano. 
      10) Serbatoi, spazi vuoti e locali per  macchine  ausiliarie  a
rischio d'incendio minimo o nullo: 
      - Cisterne d'acqua formanti parte della struttura della nave. 
      - Spazi vuoti e intercapedini. 
      - Locali per macchine ausiliarie, non contenenti  macchine  con
impianto di  lubrificazione  sotto  pressione  e  nei  quali  non  e'
consentito immagazzinare combustibili, come: 
      - Stazioni di  ventilazione  e  di  condizionamento  dell'aria.
Locale macchine o salpancore.  Locali  macchine  del  timone.  Locale
stabilizzatori.  Locale  motori  elettrici  di  propulsione.   Locale
contenente  sottoquadri  elettrici  e   sistemazioni   esclusivamente
elettriche che non siano trasformatori elettrici in olio (di  potenza
superiore a 10 kVA). Gallerie per alberi o per tubolature. Locali per
pompe e macchine  frigorifere  (che  non  pompano  e  non  utilizzano
liquidi infiammabili). 
      - Cofani chiusi che servono i sopraelencati locali. 
      - Altri cofani chiusi quali cofani per tubolature e per cavi. 
      11) Locali per macchine ausiliarie, locali da carico,  cisterne
da carico per  prodotti  petroliferi  e  casse  per  il  combustibile
liquido e altri locali della stessa natura che presentano un moderato
rischio d'incendio: 
      - Cisterne da carico per prodotti petroliferi. 
      - Stive da carico, cofani e boccaporti. 
      - Celle refrigerate. 
      - Casse per il combustibile liquido (se installate in  apposito
locale non contenente macchine). 
      - Gallerie per  alberi  e  per  tubolature  ove  e'  consentito
immagazzinare combustibili. 
      - Locali per  macchine  ausiliarie,  indicati  nella  categoria
(10), che contengono macchine con impianto  di  lubrificazione  sotto
pressione o nei quali e' consentito immagazzinare combustibili. 
      - Stazione di imbarco del combustibile liquido. 
      - Locali contenenti trasformatori elettrici in olio (di potenza
superiore a 10 kVA). 
      - Locali contenenti piccoli motori  a  combustione  interna  di
potenza resa fino a 110 kW azionanti generatori, impianti  automatici
a «sprinkler», pompe da incendio, pompe di sentina, ecc. 
      - Cofani chiusi che servono i locali sopraelencati. 
      12) Locali macchine e cucine principali: 
      - Locali per macchina  di  propulsione  principale  (esclusi  i
locali motori elettrici di propulsione) e locali caldaie. 
      - Locali  per  macchine  ausiliarie  diversi  da  quelli  delle
categorie (10) e (11), che contengono macchine a combustione  interna
od altre macchine che  bruciano  combustibile  liquido  o  gruppi  di
riscaldamento o pompaggio del combustibile liquido. 
      - Cucine principali e locali annessi. 
      - Cofani relativi ai locali sopraelencati. 
      13) Magazzini, officine, riposterie, ecc.: 
      - Riposterie principali non annesse alle cucine. 
      - Lavanderie principali. 
      -  Grandi  locali  essiccatoi  (aventi  superficie   di   ponte
superiore a 4 m2). 
      - Depositi per materiali di vario genere. 
      - Depositi bagagli e posta. 
      - Locali per immondizie. 
      - Officine (non  facenti  parte  di  locali  macchine,  cucine,
ecc.). 
      - Depositi e ripostigli di superficie superiore a 4 m2  diversi
dai locali che possono servire da depositi di liquidi infiammabili. 
      14)   Altri   locali   dove   vengono   immagazzinati   liquidi
infiammabili: 
      - Depositi di pitture. 
      - Magazzini contenenti liquidi infiammabili  (incluse  tinture,
medicinali, ecc.). 
      - Laboratori (dove sono depositati liquidi infiammabili). 
      .3 Quando e' indicato un solo grado per la resistenza al  fuoco
di una delimitazione fra due locali, tale grado si deve applicare  in
tutti i casi. 
      .4 Quando nelle tabelle compare soltanto un trattino  significa
che non vi sono particolari requisiti in ordine ai materiali  o  alla
resistenza al fuoco delle delimitazioni. 
      .5 Per quanto  riguarda  i  locali  di  categoria  (5),  spetta
all'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  stabilire  se   alle
estremita' delle sovrastrutture e tughe devono applicarsi i gradi  di
coibentazione dati nella tabella  4.1  oppure  se  ai  ponti  esposti
devono applicarsi i gradi di coibentazione  riportati  nella  tabella
4.2. In nessun caso le disposizioni delle tabelle 4.1 o 4.2  relative
alla categoria (5) possono rendere necessario la chiusura  di  locali
che,  secondo  l'amministrazione  dello  Stato   di   bandiera,   non
necessitano di essere chiusi. 
    .3 Le soffittature o i rivestimenti continui di classe B, insieme
ai relativi ponti e paratie, possono essere considerati elementi  che
contribuiscono in tutto o in parte alla  prescritta  coibentazione  e
resistenza al fuoco di una divisione. 
    .4 Nell'approvare i dettagli della protezione strutturale  contro
gli incendi, l'amministrazione dello Stato  di  bandiera  deve  porre
particolare attenzione  al  rischio  di  trasmissione  di  calore  in
corrispondenza delle intersezioni e delle estremita' delle prescritte
divisioni tagliafuoco. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note applicabili alle Tabelle 4.1 e 4.2 
 
 
    (a) Quando locali contigui sono inclusi  nella  stessa  categoria
numerica e compare il carattere in apice, non  e'  fatto  obbligo  di
sistemare  una   paratia   o   un   ponte   tra   tali   locali,   se
l'amministrazione dello Stato di bandiera non lo ritiene  necessario.
Per  esempio,  nella  categoria  (12)  non  e'  necessario  che   sia
installata una paratia tra la  cucina  e  le  annesse  riposterie,  a
condizione che la paratia e i ponti della  riposteria  mantengano  la
resistenza al fuoco prescritta per  le  delimitazioni  della  cucina.
Tuttavia, fra una cucina  e  un  locale  macchine  e'  prescritta  la
sistemazione di una paratia, anche se entrambi i locali  appartengono
alla stessa categoria (12). 
    (b) La  murata  della  nave,  alla  linea  di  galleggiamento  in
condizioni di minimo carico, le sovrastrutture e le tughe situate  al
di sotto e in  prossimita'  delle  zattere  di  salvataggio  e  degli
scivoli possono essere ridotte ad A-30. 
    (c) Ove locali igienici pubblici  siano  sistemati  integralmente
dentro cofani di scale, la relativa paratia  dentro  il  cofano  puo'
avere resistenza al fuoco di classe B. 
    (d) Laddove i locali di categoria  6,  7,  8  e  9  sono  situati
completamente  nell'ambito  del  perimetro  esterno  dei   punti   di
riunione, le paratie di tali locali possono avere resistenza al fuoco
di classe B-0. Le posizioni di comando per gli impianti audio e video
nonche' per le installazioni leggere possono essere considerati parte
dei punti di riunione.