(Allegato I) (parte 4)
11. Istruzioni di emergenza (R 19) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D 
    Ogniqualvolta si imbarchino nuovi passeggeri, deve essere  tenuta
una breve presentazione sulla sicurezza dei passeggeri immediatamente
prima o dopo la partenza. Tale presentazione deve includere almeno le
istruzioni previste dalla regola III/3.3. Essa va effettuata in una o
piu' lingue che  i  passeggeri  possano  comprendere.  L'annuncio  va
trasmesso impiegando l'impianto di informazione  pubblica  o  tramite
altro mezzo idoneo che possa essere udito almeno dai  passeggeri  che
non l'abbiano ancora udito nel corso nel viaggio. 
 
12. Prontezza d'uso, manutenzione e ispezioni (R 20) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D 
    .1 Prima che la nave salpi e  in  qualsiasi  momento  durante  la
navigazione, tutti i dispositivi di salvataggio devono essere  tenuti
in condizioni di impiego e pronti per l'uso immediato. 
    .2 La manutenzione e le ispezioni dei dispositivi di  salvataggio
devono essere effettuate conformemente alle disposizioni della regola
SOLAS III/20. 
 
13. Addestramento ed esercitazioni di abbandono della nave (R 19 +  R
30) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D 
    .1 Ciascun membro dell'equipaggio a  cui  siano  state  assegnate
mansioni di emergenza deve familiarizzare  con  tali  mansioni  prima
dell'inizio del viaggio. 
    .2  Un'esercitazione  di  abbandono   nave   e   un'esercitazione
antincendio devono essere effettuate ogni settimana. 
    Ciascun membro dell'equipaggio deve partecipare,  ogni  mese,  ad
almeno un'esercitazione di abbandono nave e ad  una  antincendio.  Le
esercitazioni dell'equipaggio devono essere  effettuate  prima  della
partenza  della  nave  se  piu'  del  25%  dell'equipaggio   non   ha
partecipato, nel mese precedente,  a  un'esercitazione  di  abbandono
nave e ad una antincendio a bordo della nave stessa. Quando una  nave
entra in servizio per la prima volta, dopo che ne e' stato modificato
un elemento  importante  oppure  quando  viene  ingaggiato  un  nuovo
equipaggio, le sopraccitate esercitazioni devono  avere  luogo  prima
che la nave lasci il porto. 
    .3 Ogni esercitazione  di  abbandono  nave  deve  comprendere  le
azioni di cui alla regola SOLAS  III/19.3.3.1,  tenendo  conto  degli
orientamenti  di  cui  alla  circolare  MSC.1/Circ.   1206   dell'IMO
(«Measures to prevent accidents with lifeboats»). 
    .4 Le imbarcazioni di  salvataggio  e  i  battelli  di  emergenza
devono essere calati a mare durante successive esercitazioni in  base
alle disposizioni della regola SOLAS III/19,  punti  3.3.2,  3.3.3  e
3.3.6. 
    Se  le  esercitazioni  per  calare  a  mare  le  imbarcazioni  di
salvataggio e i battelli di emergenza sono effettuate con la nave  in
marcia avanti, esse, dati i rischi che  comportano,  devono  avvenire
esclusivamente in tratti di mare protetti e sotto la supervisione  di
un ufficiale esperto in tale tipo  di  esercitazioni,  tenendo  conto
degli orientamenti  di  cui  alla  risoluzione  A.624  (15)  dell'IMO
(«Guidelines on training for the purpose of launching  lifeboats  and
rescue boats from ships making  headway  throw  the  water»)  e  alla
risoluzione  A.771(18)   dell'IMO   («Recommendations   on   training
requirements for crews on fast rescue boats»). 
    L'amministrazione dello Stato di bandiera  puo'  consentire  alle
navi di non mettere a mare le imbarcazioni di salvataggio di un  lato
della nave se i loro ormeggi nel porto e i loro schemi  di  movimento
non consentono di mettere a mare imbarcazioni di salvataggio su  quel
lato. Tuttavia, tutte le imbarcazioni di salvataggio di  questo  tipo
devono essere ammainate almeno una volta ogni 3 mesi e messe  a  mare
almeno una volta l'anno. 
    .5 Se una nave e' dotata di  dispositivi  MES  per  l'evacuazione
della nave, le esercitazioni devono  includere  le  azioni  richieste
dalla regola SOLAS III/19.3.3.8. 
    .6 L'illuminazione di emergenza per i punti  di  riunione  e  per
l'abbandono nave deve essere  sottoposta  a  prova  in  occasione  di
ciascuna esercitazione di abbandono nave. 
    .7   Le   esercitazioni   antincendio   devono   essere    svolte
conformemente alle disposizioni della regola SOLAS III/19.3.4. 
    .8 Ogni membro dell'equipaggio deve essere addestrato e  istruito
a bordo in base alle disposizioni di cui alla regola SOLAS III/19.4. 
    .9   I   membri   dell'equipaggio   autorizzati   all'accesso   o
responsabili del soccorso  in  locali  chiusi  devono  partecipare  a
esercitazioni di accesso e soccorso in locali chiusi, le quali devono
tenersi   a    bordo    della    nave    a    intervalli    stabiliti
dall'amministrazione, ma non meno di una volta l'anno: 
    .1 Esercitazioni di accesso e soccorso in locali chiusi 
    .1 Le esercitazioni di  ingresso  e  soccorso  in  locali  chiusi
devono essere pianificate e condotte in modo sicuro,  tenendo  conto,
se  del  caso,  delle  indicazioni  fornite   nelle   raccomandazioni
elaborate dall'IMO (6) .1 Le esercitazioni di ingresso e soccorso  in
locali chiusi devono essere pianificate e condotte  in  modo  sicuro,
tenendo  conto,  se  del  caso,  delle  indicazioni   fornite   nelle
raccomandazioni elaborate dall'IMO (6) 
    .2 Ogni esercitazione di accesso e soccorso in locali chiusi deve
comprendere: 
      .1 La verifica e l'uso di dispositivi di protezione  personale,
necessaria per l'accesso; 
      .2 La verifica e l'uso delle apparecchiature di comunicazione e
relative procedure; 
      .3  La  verifica  e  l'utilizzo  di  strumenti  di  misurazione
atmosferica in spazi chiusi; 
      .4 La verifica e l'uso delle apparecchiature di  salvataggio  e
relative procedure; nonche' 
      .5 Tecniche di primo soccorso e di rianimazione. 
 
14 Documentazione (R 19.5) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D 
    .1 La data in cui sono tenuti gli appelli,  le  esercitazioni  di
abbandono della nave e le esercitazioni antincendio, le esercitazioni
di accesso e soccorso in locali chiusi, e le  esercitazioni  relative
ad altri mezzi di salvataggio  e  altre  formazioni  tenute  a  bordo
devono essere  registrate  nel  giornale  di  bordo  come  prescritto
dall'amministrazione. Se un appello, un'esercitazione o una  sessione
di formazione non sono tenuti alla data  prevista,  nel  giornale  di
bordo devono essere annotate le circostanze e l'entita' dell'appello,
dell'esercitazione o della formazione. 
 
                             CAPITOLO IV 
 
                         COMUNICAZIONI RADIO 
 
1. Apparecchiature di comunicazione radio 
 
    NAVI DELLA CLASSE D 
    .1 Le navi della classe D devono essere provviste quantomeno di: 
      .1.1 Un impianto  radio  VHF  in  grado  di  trasmettere  e  di
ricevere; 
        .1.1.1 in DSC sulla frequenza 156525 MHz  (canale  70).  Deve
essere possibile avviare la trasmissione di richieste di soccorso sul
canale 70 dalla posizione normale di governo della nave; e 
        .1.1.2 in radiotelefonia sulle frequenze 156300  MHz  (canale
6), 156650 MHz (canale 13) e 156800 MHz (canale 16); 
    .1.2 L'impianto  radio  VHF  deve  essere  inoltre  in  grado  di
trasmettere e ricevere comunicazioni radio generiche  utilizzando  la
radiotelefonia. 
    .1.3 Si fa riferimento alle regole SOLAS IV/7.1.1  e  IV/8.2  del
1974. 

(1) I numeri arabi che seguono  la  lettera  "  C"  nella  scala  del
    galleggiamento di compartimentazione possono essere sostituiti da
    numeri romani o da lettere se l'Amministrazione  dello  Stato  di
    bandiera ritiene necessario  operare  una  distinzione  fra  tale
    scala e quella internazionale. 

(2) Cfr il Codice sui livelli sonori a  bordo  delle  navi  (Code  on
    Noise levels on Board Ships) adottato con la risoluzione dell'IMO
    A. 468 (XIII). 

(3) Cfr   le    raccomandazioni    pubblicate    dalla    commissione
    elettrotecnica  internazionale  e,  in  particolare,  alla  serie
    60092 - impianti elettrici sulle navi. 

(4) Cfr. gli orientamenti per la valutazione  e  la  sostituzione  di
    sistemi di rilascio e recupero  di  imbarcazioni  di  salvataggio
    (MSC.1/Circ.1392). 

(5) Orientamenti per lo sviluppo di piani e procedure per il recupero
    di persone dall'acqua (MSC.1/Circ.1447). 

(6) Cfr. le raccomandazioni rivedute per l'accesso a locali chiusi  a
    bordo  delle  navi  adottato  dall'IMO   sono   contenute   nella
    risoluzione A.1050(27).