(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                  Principi contabili generali  (1) 
 
1. Principio della annualita'. 
 
    I   documenti   di   bilancio,   sia   di   previsione   che   di
rendicontazione,  sono  predisposti  con   cadenza   annuale   e   si
riferiscono a un periodo di gestione coincidente con  l'anno  solare.
Restano fermi gli eventuali obblighi di  elaborare  e  di  presentare
anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno. 
    Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di
ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa sono elaborate sulla
base di  una  programmazione  di  medio  periodo,  con  un  orizzonte
temporale almeno triennale. 
 
2. Principio dell'unita'. 
 
    Il bilancio dello Stato rappresenta una entita' giuridica unica e
unitaria, articolata in uno stato di previsione dell'entrata e  tanti
stati  di  previsione  della  spesa  corrispondenti  al  numero   dei
Ministeri, e, il bilancio di  previsione  e  il  Rendiconto  generale
dello  Stato  non  possono  essere  articolati  in  maniera  tale  da
destinare  alcune  entrate  alla  copertura  solo  di  determinate  e
specifiche spese, salvo diversa disposizione legislativa.  Il  totale
delle  entrate  finanzia  nel  suo  complesso  le  amministrazioni  e
sostiene la totalita' delle spese durante la gestione. 
 
3. Principio dell'universalita'. 
 
    Il sistema  di  bilancio  comprende  tutte  le  finalita'  e  gli
obiettivi  di  gestione,  nonche'  i  relativi   valori   finanziari,
economici  e  patrimoniali  riconducibili   a   ciascuno   stato   di
previsione, al fine  di  fornire  una  rappresentazione  veritiera  e
corretta   della   complessa    attivita'    amministrativa    svolta
nell'esercizio di riferimento. Sono incompatibili con il principio le
gestioni fuori bilancio non autorizzate da  disposizione  legislativa
consistenti in gestioni  contabili  poste  in  essere  dalla  singola
amministrazione  o  da  sue  articolazioni  organizzative   che   non
transitano per il bilancio. 
 
4. Principio dell'integrita'. 
 
    Il  principio  dell'integrita',  che  rafforza   formalmente   il
contenuto del principio dell'universalita',  richiede  che  tutte  le
entrate  del  bilancio,  sia   in   fase   di   previsione   che   di
rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la
riscossione e di altre eventuali  spese  ad  esse  connesse  e,  allo
stesso  modo,  le  spese   devono   essere   iscritte   in   bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative  entrate.  E'
incompatibile con il principio l'assegnazione di  qualsiasi  provento
per spese o erogazioni speciali, salvo  i  proventi  e  le  quote  di
proventi riscossi, le oblazioni e simili fatti a scopo determinato. 
    Sono invece conformi le riassegnazioni alla spesa, ai fini  della
gestione  e  della  rendicontazione,  di  particolari  entrate,   ove
previste da apposita disposizione legislativa. Il medesimo  principio
si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, anche ai  valori
economici ed alle grandezze patrimoniali. 
 
5. Principio della veridicita'. 
 
    Il principio della veridicita' fa riferimento alla necessita'  di
avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati  contabili  di
bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle  operazioni
di gestione  di  natura  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  di
esercizio. Il principio della veridicita' si applica ai documenti  di
rendicontazione e di gestione e anche  a  quelli  di  previsione.  In
questi  ultimi  il  principio  si  applica  attraverso  la   rigorosa
valutazione dei flussi finanziari generati dalle  operazioni  che  si
svolgeranno  nel  futuro  periodo  di  riferimento.  Nella  fase   di
previsione,   si   devono   evitare   le   sottovalutazioni   e    le
sopravalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza  e
di cassa devono essere formulate  sulla  base  di  rigorose  analisi,
tenendo conto anche dei residui presunti provenienti  dalla  gestione
dell'anno corrente e degli esercizi precedenti. 
    Il principio della  veridicita'  e'  integrato  dai  principi  di
attendibilita' e correttezza e deve essere  interpretato  in  maniera
coordinata con gli altri principi di bilancio. 
    I bilanci che non rispettano il principio della  veridicita'  non
possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti
al controllo contabile. 
 
6. Principio dell'attendibilita'. 
 
    Il principio dell'attendibilita', strettamente  connesso  con  il
principio della veridicita', prevede che le previsioni e in  generale
tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio richiede  che
si faccia riferimento a valori attendibili e ad  analisi  e  a  stime
ragionevoli, determinate in conformita' alla legislazione  vigente  e
basate su aspettative attendibili di acquisizione e di utilizzo delle
risorse.  Le  informazioni  contabili  riportate   sono   considerate
attendibili se sono scevre da  errori  e  distorsioni  rilevanti.  Le
predette  informazioni  sono  altresi'  considerate   affidabili   se
consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel  tempo  e
nello spazio tra settori e livelli territoriali. L'applicabilita'  di
tale  principio  e'  estesa  anche  ai   documenti   descrittivi   ed
accompagnatori del bilancio e al rendiconto e ai  relativi  documenti
accompagnatori. 
 
7. Principio della correttezza. 
 
    Il principio della  correttezza  impone  il  rispetto  formale  e
sostanziale delle norme che disciplinano la redazione  dei  documenti
contabili di programmazione e previsione, di  gestione,  controllo  e
rendicontazione. Esso si estende anche ai principi contabili generali
e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole  di  carattere
generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche  non
previsti da norme giuridiche, ma che ispirano il buon  andamento  dei
sistemi contabili. Il principio della correttezza  si  applica  anche
alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte  delle
istituzioni preposte al Governo della finanza pubblica. 
 
8. Principio della chiarezza. 
 
    Le informazioni contenute nei bilanci devono essere comprensibili
per gli utilizzatori e devono essere esposte in maniera  sintetica  e
analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili  e
un'adeguata rappresentazione dell'attivita' svolta.  I  documenti  di
bilancio devono presentare  una  semplice  e  chiara  classificazione
delle voci finanziarie, economiche e  patrimoniali  coerente  con  le
definizioni e le classificazioni del bilancio stesso. 
    L'adozione di una corretta  classificazione  dei  dati  contabili
costituisce una  condizione  necessaria  per  garantire  il  corretto
monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da  parte  delle
istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica  e  consente
di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento  della
qualita' della  spesa.  Il  principio  della  chiarezza  rafforza  il
contenuto del principio della veridicita', in quanto si  presume  che
un documento contabile chiaro sia anche veritiero. 
 
9. Principio della significativita' e rilevanza. 
 
    Per essere utile, un'informazione deve essere  significativa  per
le  esigenze  informative  connesse  al  processo  decisionale  degli
utilizzatori. L'informazione e' qualitativamente significativa quando
e' in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli
a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure  confermando
o correggendo valutazioni  da  loro  effettuate  precedentemente.  Il
procedimento di  formazione  del  bilancio  implica  elaborazione  di
previsioni: la correttezza dei dati  di  bilancio  si  riferisce  sia
all'esattezza aritmetica  e  contabile,  sia  alla  ragionevolezza  e
all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti  di  valutazione
adottati nella stesura del bilancio di previsione e  del  rendiconto.
Errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro  limite  nel
concetto di rilevanza; essi cioe' non devono essere di  portata  tale
da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e  sul
loro significato per  i  destinatari.  L'effetto  deve  essere  anche
valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio
di previsione e del rendiconto. L'informazione e' rilevante se la sua
omissione o errata presentazione puo' influenzare le decisioni  degli
utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.  La  rilevanza
dipende  dalla  dimensione   quantitativa   della   posta,   valutata
comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio,  e
dall'errore giudicato nelle specifiche  circostanze  di  omissione  o
errata presentazione. 
 
10. Principio della flessibilita'. 
 
    Il principio di flessibilita' riguarda il bilancio nelle sue fasi
di previsione e gestione; la sua attuazione risponde all'esigenza  di
evitare una eccessiva rigidita' nella gestione degli stanziamenti  di
spesa, nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento. Il  principio
favorisce l'adeguamento degli stanziamenti  di  bilancio  alle  reali
esigenze gestionali delle amministrazioni  derivanti  da  circostanze
imprevedibili o straordinarie, garantendo nel  contempo  l'invarianza
della spesa attraverso il reperimento della compensazione nell'ambito
degli stanziamenti  della  medesima  unita'  di  voto  approvata  dal
Parlamento e nel rispetto della legislazione vigente.  La  disciplina
vigente di contabilita' e finanza pubblica stabilisce varie modalita'
di applicazione del principio di flessibilita' alle quali si rimanda. 
 
11. Principio della congruita'. 
 
    La congruita'  consiste  nella  verifica  dell'adeguatezza  delle
risorse disponibili rispetto alle finalita' perseguite. Il  principio
si collega a quello della  coerenza,  rafforzandone  i  contenuti  di
carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche  nel  rispetto
degli equilibri di bilancio. 
    La congruita' va assicurata attraverso  la  comparazione  tra  il
bilancio di previsione e i risultati  della  gestione  riportati  nel
rendiconto. 
    La congruita' delle entrate e delle spese deve  essere  valutata,
altresi', in  relazione  agli  obiettivi  programmati,  ai  risultati
conseguiti negli  anni  precedenti  in  termini  di  efficacia  e  di
efficienza della spesa, tenendo anche conto dello stato di attuazione
dei programmi in corso, nonche' della coerenza tra la previsione  del
cronoprogramma presentato in sede di formazione del  bilancio  e  gli
effettivi risultati della gestione. 
 
12. Principio della prudenza. 
 
    Il principio della prudenza si applica ai documenti contabili  di
previsione  e  di  rendicontazione,  evidenziando  che  il   bilancio
finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la  contabilita'
economico-patrimoniale,  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  si
affianca a fini conoscitivi. Nel bilancio di previsione  finanziario,
devono essere iscritte solo le  entrate  effettivamente  realizzabili
nel periodo considerato, mentre le  spese  trovano  un  limite  nelle
risorse finanziarie  iscritte  in  bilancio  in  relazione  al  piano
finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel budget  dei
costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritti  solo
i valori economici negativi del periodo di riferimento. Nei documenti
contabili del rendiconto, il principio della prudenza  si  estrinseca
essenzialmente nella regola secondo la quale le entrate  e  i  valori
economici positivi non realizzati non devono  essere  contabilizzati,
mentre tutte le spese e i valori  economici  negativi  devono  essere
contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non  definitivamente
realizzati. 
    Il  principio  della  prudenza  rappresenta  uno  degli  elementi
fondamentali del processo delle valutazioni contabili  del  bilancio.
Il suo mancato rispetto e' pregiudizievole  ad  una  rappresentazione
veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione. 
 
13. Principio della coerenza. 
 
    Il principio della coerenza presuppone l'esistenza  di  un  nesso
logico  e  conseguente  tra  il  processo   di   programmazione,   di
previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione. 
    Tali fasi del bilancio e i documenti contabili e non contabili  a
esse connessi,  devono  essere  strumentali  al  perseguimento  degli
obiettivi prefissati. Devono infatti essere  collegati  da  un  nesso
logico tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e  consuntivi,
siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e
patrimoniale, siano essi descrittivi  e  quantitativi,  di  indirizzo
politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine. 
    La coerenza interna implica che: in sede preventiva gli strumenti
di  programmazione  annuale  e  pluriennale  siano  conseguenti  agli
obiettivi  programmatici  prefissati  e  coerenti   con   i   vincoli
programmati di bilancio; in sede di gestione, che le decisioni e  gli
atti non siano  in  contrasto  con  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi
indicati negli strumenti di programmazione annuale  e  pluriennale  e
non pregiudichino gli equilibri finanziari e economici;  in  sede  di
rendicontazione, che sia dimostrato e  motivato  lo  scostamento  fra
risultati ottenuti e quelli attesi. 
    La coerenza interna del sistema  di  bilancio  riguarda  anche  i
criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformita'
ai principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei
conti nel bilancio di previsione e nel rendiconto. Le  strutture  dei
conti devono essere tra loro comparabili non  solo  da  un  punto  di
vista formale ma anche di omogeneita' e correttezza negli oggetti  di
analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati. 
    La coerenza esterna comporta una connessione fra il  processo  di
programmazione, previsione, gestione e rendicontazione e le direttive
e le scelte dell'amministrazione  strategiche  di  altri  livelli  di
Governo anche secondo i principi fondamentali di coordinamento  della
finanza pubblica. 
 
14.  Principio  della  continuita',  della  comparabilita'  e   della
  costanza. 
 
    Il principio della continuita' si fonda sul presupposto che  ogni
sistema contabile deve rispondere alla caratteristica di  durare  nel
tempo. In base a tale principio le valutazioni contabili finanziarie,
economiche e patrimoniali del sistema di bilancio  devono  rispondere
al requisito di essere fondate su criteri  tecnici  e  di  stima  che
abbiano la possibilita' di continuare a essere validi nel tempo,  nel
rispetto del principio dell'annualita', se le  condizioni  gestionali
non richiedono  significativi  cambiamenti.  L'applicazione  di  tale
principio  assolve  alla  finalita'  di   garantire   la   stabilita'
dell'applicazione  delle  regole   generali   di   finanza   pubblica
consentendo la comparabilita' nel tempo e nello spazio tra i settori,
i livelli territoriali e tra i diversi valori riportati nei documenti
contabili. Il requisito di comparabilita' non deve  rappresentare  un
impedimento all'introduzione di principi contabili  applicativi  piu'
adeguati alla specifica operazione. 
    I dati contabili rilevati nella successione del tempo devono  poi
essere  correttamente  rappresentati  nelle  scritture  contabili  di
chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili. 
    I  principi  della  continuita'  e  della  comparabilita'   sopra
richiamati sono integrati dal principio della costanza  che  richiede
la stabilita' dei  principi  contabili  generali  e  dei  criteri  di
valutazione da un  esercizio  all'altro  e  prescrive,  nel  caso  di
deroghe ai criteri di valutazione per intervenute modifiche  adottate
a  livello  normativo  o  amministrativo,  che  siano  descritte  nei
documenti  allegati  al  bilancio  le  motivazioni   che   le   hanno
determinate,  evidenziando  i  relativi  effetti  sui   bilancio   di
previsione e sul rendiconto. 
 
15. Principio della verificabilita'. 
 
    Le informazioni desumibili dal ciclo di programmazione,  gestione
e rendicontazione  devono  essere  verificabili.  La  verificabilita'
impone che si possa ricostruire attraverso l'esame delle informazioni
disponibili,  anche  a  livello  documentale,  il   procedimento   di
valutazione  che  ha  condotto  alla  formulazione  delle  previsioni
compatibilmente con gli obiettivi e le priorita'  prefissate  e  alla
definizione dei contenuti dei bilanci e dei rendiconti. 
 
16. Principio della neutralita' e imparzialita'. 
 
    La redazione dei documenti contabili deve  fondarsi  su  principi
contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza
servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
La neutralita' o imparzialita'  deve  essere  presente  in  tutto  il
procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione
e previsione, sia di gestione e di rendicontazione,  soprattutto  per
quanto concerne gli elementi  soggettivi.  La  presenza  di  elementi
soggettivi  di  stima  non  e'  condizione   per   far   venir   meno
l'imparzialita',   la   ragionevolezza    e    la    verificabilita'.
Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei  procedimenti
e delle metodologie a cui la  preparazione  dei  documenti  contabili
deve informarsi e richiedono come requisiti essenziali, la competenza
e  la  correttezza  tecnica,  tenendo  sempre  in  considerazione  la
corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione
vigente. 
 
17. Principio della trasparenza. 
 
    Il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici rientra tra
gli  obiettivi  da  conseguire  per  il  bilancio  dello  Stato.   La
classificazione della spesa per finalita' per  missioni  e  programmi
costituisce uno dei principali strumenti che consente  di  rafforzare
il legame tra le risorse stanziate,  ai  sensi  delle  autorizzazioni
legislative  di  spesa,  e  gli  obiettivi   perseguiti   dall'azione
pubblica. La classificazione della spesa  secondo  la  finalita',  le
missioni e i programmi, permette, inoltre, di allocare in  modo  piu'
efficace ed efficiente le risorse disponibili tra i  diversi  settori
di intervento e di rappresentare con maggiore chiarezza gli obiettivi
perseguiti  dall'azione  amministrativa.  Secondo  tale  principio  i
sistemi  e  gli  schemi  di  bilancio  devono   essere   coerenti   e
raccordabili  con  la  classificazione   economica   e   con   quella
funzionale,  individuata  dagli  appositi   regolamenti   comunitari.
L'affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilita'  economica  a
quella finanziaria, che si realizza mediante l'adozione di un sistema
integrato di scritture contabili e mediante l'utilizzo del piano  dei
conti integrato, garantisce la qualita' dei dati di finanza  pubblica
e rende possibile  una  maggiore  tracciabilita'  delle  informazioni
nelle  varie  fasi  di  rappresentazione  contabile  e  una  maggiore
attendibilita' e trasparenza dei dati contabili stessi. 
 
18. Principio della pubblicita'. 
 
    Il sistema di bilancio assolve anche a una  funzione  informativa
nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E'  compito
dell'amministrazione rendere effettiva tale funzione  assicurando  ai
cittadini ed ai diversi organismi  sociali  e  di  partecipazione  la
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del  bilancio
di previsione, del rendiconto, comprensivi dei  rispettivi  allegati.
Affinche' i documenti contabili di previsione  e  di  rendicontazione
assumano a pieno la loro valenza  politica,  giuridica,  economica  e
sociale, devono essere resi pubblici secondo  le  norme  vigenti.  Il
rispetto del principio della pubblicita' presuppone un  ruolo  attivo
dell'amministrazione  nel  contesto  della  comunita'   amministrata,
garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte  di  programmazione
contenute nei documenti previsionali e ai  risultati  della  gestione
descritti  in  modo   veritiero   e   corretto   nei   documenti   di
rendicontazione;  cio'  e'  fondamentale  per  la  fruibilita'  delle
informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali  del  sistema  di
bilancio. Per promuovere l'accesso e migliorare la  comprensione  dei
dati   relativi   all'utilizzo   delle    risorse    pubbliche,    le
Amministrazioni   rendono   disponibili   nei   propri    siti    web
istituzionali,  specifiche  sezioni   (Amministrazione   trasparente,
OpenData ecc.) attraverso cui sono resi accessibili  al  cittadino  i
dati e  le  informazioni  previsti  dal  Codice  dell'Amministrazione
Digitale e dal «Freedom of Information Act» o FOIA per  garantire  la
trasparenza. 
 
19. Principio del pareggio di bilancio. 
 
    Il principio  del  pareggio  di  bilancio  riguarda  il  pareggio
finanziario  complessivo  di  competenza  e  di  cassa.  Considerando
l'evoluzione dei sistemi contabili che  prevedono  l'affiancamento  a
fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della
contabilita' economico-patrimoniale, l'osservanza di questo principio
riguarda  anche  gli  equilibri  delle  varie   parti,   finanziaria,
economico-patrimoniale, che compongono il sistema  di  bilancio.  Nel
sistema  del  bilancio  dello  Stato,  il  principio   del   pareggio
finanziario deve essere rispettato sia in fase di previsione, che  in
fase di rendicontazione.  Il  pareggio  finanziario  di  bilancio  va
inteso  considerando  tra  le  entrate  destinate  a  assicurare   la
realizzazione  delle  spese  previste  in  fase  previsionale   anche
l'accensione di prestiti. 
 
20. Principio della competenza finanziaria. 
 
    Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio
di  imputazione   agli   esercizi   finanziari   delle   obbligazioni
giuridicamente  perfezionate  attive  e   passive   (accertamenti   e
impegni).  Il  principio  e'  applicato  ai   documenti   di   natura
finanziaria che compongono il sistema di bilancio. Le previsioni  del
bilancio finanziario  hanno  carattere  autorizzatorio  per  ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo i limiti per
le autorizzazioni di  impegno  e  pagamento.  Tutte  le  obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive  e  passive,  che  danno  luogo  a
entrate e spese per l'amministrazione, devono essere registrate nelle
scritture contabili. L'accertamento costituisce la fase  dell'entrata
con la quale si perfeziona un diritto  di  credito  relativo  ad  una
riscossione da realizzare e  si  imputa  contabilmente  all'esercizio
finanziario nel quale  l'amministrazione  prevede  di  riscuotere  le
entrate inerenti a tutti i redditi, proventi e crediti  di  qualsiasi
natura. L'accertamento presuppone idonea  documentazione,  attraverso
la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui e' affidata  la
gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: la ragione del
credito che da luogo a obbligazione attiva; il titolo  giuridico  che
supporta  il  credito;  l'individuazione   del   soggetto   debitore;
l'ammontare del credito; la relativa scadenza. L'impegno  costituisce
la fase della spesa con la quale  viene  registrata  nelle  scritture
contabili la spesa, nei limiti dei pertinenti  stanziamenti  iscritti
in bilancio, con imputazione agli esercizi  in  cui  le  obbligazioni
sono  esigibili.  L'assunzione  dell'impegno  e'  possibile  solo  in
presenza delle necessarie risorse finanziarie e dei seguenti elementi
costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli  importi  da
pagare, l'esercizio finanziario o  gli  esercizi  finanziari  su  cui
gravano le previste scadenze di pagamento  e  il  soggetto  creditore
univocamente individuato.  L'assunzione  dell'impegno  e',  altresi',
consentita,  ferma  restando  la  presenza   degli   altri   elementi
costitutivi sopra richiamati, nei casi di trasferimenti di  somme  ad
amministrazioni pubbliche per i quali il  creditore  sia  individuato
solo all'esito di un iter procedurale legislativamente  disciplinato.
Nella contabilita' finanziaria (per l'intero  sistema  di  bilancio),
accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e  delle
spese, si rileva anche la fase  contabile  della  cassa,  in  cui  le
entrate si manifestano in versamenti e  le  spese  in  pagamenti.  Si
intendono  per  versate  le  somme  incassate  dalla   Tesoreria   di
pertinenza del bilancio dello Stato. Si intendono per pagate le somme
erogate  dalla  Tesoreria  per  conto  del  bilancio   dello   Stato.
L'ordinazione   e   il   pagamento   della   spesa   avviene   previa
predisposizione  di  un  piano  finanziario  che  tiene  conto  della
esigibilita' della spesa stessa.  Gli  incassi  e  i  pagamenti  sono
imputati allo stesso esercizio in cui il Tesoriere li ha effettuati. 
 
21. Principio della competenza economica. 
 
    Il principio della competenza economica rappresenta  il  criterio
con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri
eventi  della  gestione   che,   nel   corso   dell'esercizio,   ogni
Amministrazione  centrale  dello  Stato  svolge  e  che  permette  di
evidenziare le utilita' economiche cedute e/o acquisite, anche se non
direttamente  concretizzate  attraverso  movimenti   finanziari.   Il
sistema  integrato  di  scritturazioni  contabili   (o   contabilita'
integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura
economico-patrimoniale  che  affiancano,  a  scopo  conoscitivo,   le
rilevazioni della  contabilita'  finanziaria  a  base  giuridica,  in
relazione  all'obiettivo  di  perseguire  una  maggiore  qualita'   e
trasparenza dei dati di finanza pubblica. 
    Il principio si applica anche alle  rilevazioni  di  contabilita'
analitica (budget e rendiconto economico). L'analisi economica  delle
operazioni richiede  la  preliminare  individuazione  del  cosiddetto
mercato  relativo  alla  produzione   di   beni   e   servizi   delle
Amministrazioni centrali dello Stato: data la  peculiarita'  di  tali
Amministrazioni la loro produzione (mercato per la collettivita')  ha
natura prevalentemente non vendibile,  pur  potendo  essere  presenti
anche beni e servizi con caratteristiche simili  ai  beni  e  servizi
privati. A partire da tale fondamentale caratteristica va operata una
distinzione tra fatti direttamente collegati a un processo di scambio
(acquisizione  di  risorse  umane  e  strumentali,  trasformazione  e
vendita o messa a disposizione a titolo gratuito  o  semi  gratuito),
che danno luogo a costi e/o ricavi, e fatti per i quali  il  processo
di scambio sul mercato di  beni  e  servizi  e'  assente,  in  quanto
relativi ad altre attivita'  istituzionali  e/o  erogative  (tributi,
contribuzioni, trasferimenti di risorse, altro)  che  danno  luogo  a
proventi e oneri. Occorre, quindi, definire  gli  elementi  necessari
per l'imputazione dei ricavi  e  dei  costi  per  le  Amministrazioni
centrali dello Stato e  anche  per  gli  altri  componenti  economici
positivi e negativi. Nel caso di  processo  di  scambio  sul  mercato
attraverso   acquisizione   di   risorse   umane    e    strumentali,
trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo  gratuito  o
semi gratuito, la competenza economica dei  costi  e  dei  ricavi  e'
riconducibile ai contenuti dei principi contabili nazionali applicati
alla contabilita' civilistica (OIC 11), applicabili anche agli  altri
componenti positivi  e  negativi  della  gestione  dell'esercizio.  I
ricavi, come  regola  generale,  devono  essere  rilevati  quando  si
verificano le seguenti due condizioni: 1) il processo produttivo  dei
beni o dei servizi  e'  stato  completato;  2)  lo  scambio  e'  gia'
avvenuto, si e' cioe'  verificato  il  passaggio  sostanziale  e  non
solamente formale del titolo di proprieta' per i beni e servizi resi.
Tale momento e' convenzionalmente rappresentato  dalla  spedizione  o
messa a disposizione del bene o dal momento in  cui  i  servizi  sono
resi e sono fatturabili, se servizi di tipo vendibile,  o  sono  resi
quando si tratta di  servizi  messi  a  disposizione  a  titolo  semi
gratuito.  I   costi   devono   essere   correlati   con   i   ricavi
dell'esercizio, se si tratta di un bene o servizio  vendibile.  Detta
correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio  di
competenza  economica  e   intende   esprimere   la   necessita'   di
contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi  costi,  siano  essi
certi o presunti. D'altra parte, considerando che la produzione delle
Amministrazioni centrali dello  Stato  consiste  prevalentemente  nel
mettere a disposizione dell'intera collettivita', e anche dei singoli
individui, beni o servizi  a  titolo  gratuito  o  semi  gratuito  la
correlazione sopra indicata non e' riscontrabile nella maggior  parte
dei casi. Pertanto, in  tali  casi  i  costi  associati  al  processo
produttivo che  comunque  ha  avuto  luogo,  vanno  rappresentati  in
corrispondenza all'erogazione del  servizio  o  della  prestazione  o
della messa a disposizione del bene. Per  quanto  riguarda  le  altre
operazioni non connesse alla produzione  di  beni  e  servizi  ma  di
natura erogativa o  impositiva  (nelle  quali  rientrano  i  proventi
tributari,  gli  oneri   per   trasferimenti   e   contributi   senza
controprestazione) che  rappresentano  una  consistente  parte  delle
attivita' delle Amministrazioni centrali dello Stato  dando  luogo  a
proventi e oneri, la rilevazione avviene quando  l'evento  e'  certo;
l'effettivita' dell'evento puo' essere collegata anche alla  relativa
manifestazione   finanziaria,   salvo   specifiche    operazioni    a
destinazione vincolata. 
 
22. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 
 
    Il  principio  della  prevalenza  della  sostanza   sulla   forma
costituisce  una  specificazione  del  principio  della  veridicita'.
L'informazione contabile deve  rappresentare  fedelmente  e  in  modo
veritiero le operazioni e i fatti avvenuti  durante  l'esercizio;  e'
necessario, quindi,  che  tali  operazioni  e  fatti  siano  rilevati
contabilmente e secondo  la  loro  natura  finanziaria,  economica  e
patrimoniale in conformita' alla  loro  sostanza  effettiva,  tenendo
conto della realta' che li  ha  generati.  La  sostanza  finanziaria,
economica e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di
ciascuna amministrazione rappresenta, congiuntamente alla  disciplina
autorizzatoria,  l'elemento  prevalente  per  la   contabilizzazione,
valutazione  ed  esposizione   nella   rappresentazione   dei   fatti
amministrativi nei documenti del sistema di bilancio. 
 
____________ 

(1) I principi contabili generali si applicano a partire  dalla  data
    di entrata in vigore di ciascuna delle  disposizioni  recate  dai
    decreti legislativi nn. 90  e  93  del  2016  e  loro  successive
    modificazioni ed integrazioni.