(Trattato di Estradizione-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
                      Principio di specialita' 
 
  1. La persona estradata in conformita'  al  presente  Trattato  non
puo' essere perseguita, processata, detenuta per l'esecuzione di  una
condanna nella  Parte  richiedente,  ne'  puo'  essere  sottoposta  a
qualsiasi altro provvedimento restrittivo  della  liberta'  personale
per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello
che ha dato luogo ali' estradizione, salvo che: 
     a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio  della
Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno; 
     b) la persona estradata non lascia  il  territorio  della  Parte
richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando  ha  avuto  la
possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il  tempo
durante il quale la persona non ha lasciato la Parte richiedente  per
cause di forza maggiore; 
     c) la Parte richiesta acconsente all'estradizione; in tale caso,
la Parte richiesta, su specifica  domanda  della  Parte  richiedente,
puo' prestare il consenso al perseguimento della persona estradata  o
all'esecuzione di una condanna nei  confronti  della  stessa  per  un
reato diverso da quello per il quale e' stata presentata  la  domanda
di  estradizione,  in  conformita'  alle  condizioni  e   limitazioni
stabilite nel presente Trattato. Al riguardo: 
       1) la Parte richiesta puo' domandare alla Parte richiedente la
trasmissione dei documenti e delle informazioni di  cui  all'articolo
7; 
       2) in  attesa  della  decisione  sulla  domanda  avanzata,  la
persona estradata puo' essere detenuta dalla  Parte  richiedente  non
oltre sessanta (60) giorni dalla trasmissione della  domanda  stessa,
purche' cio' sia autorizzato dalla Parte richiedente. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  punto  (c)  del   paragrafo
precedente, la Parte richiedente puo' adottare le misure  necessarie,
secondo le proprie leggi, per interrompere la prescrizione. 
  3. Quando la  qualificazione  giuridica  del  reato  contestato  e'
modificata nel corso del  procedimento,  la  persona  estradata  puo'
essere perseguita e giudicata per il reato diversamente  qualificato,
purche' anche per tale nuovo reato sia consentita  l'estradizione  ai
sensi del presente Trattato.