Articolo 4 Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta in conformita' al suo diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta, o sara' sottoposta, a procedimento penale dalle Autorita' competenti di tale Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) la Parte richiesta, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazione di carattere umanitario alla luce dell'eta' e delle condizioni di salute.