(Trattato di Estradizione-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                    Motivi di rifiuto facoltativi 
 
  L'estradizione  puo'  essere  rifiutata  in  una   delle   seguenti
circostanze: 
    a) il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e'  soggetto
alla giurisdizione  della  Parte  richiesta  in  conformita'  al  suo
diritto interno  e  la  persona  richiesta  e'  sottoposta,  o  sara'
sottoposta, a procedimento penale dalle Autorita' competenti di  tale
Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; 
    b) la Parte richiesta, nel tenere conto della gravita' del  reato
e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione
non sarebbe compatibile con valutazione di carattere umanitario  alla
luce dell'eta' e delle condizioni di salute.