(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119 
 
    All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
    «Art. 01 (Modifica della soglia  di  accesso  all'interpello  sui
nuovi investimenti). -  1.  All'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "di  ammontare  non
inferiore a trenta milioni di euro" sono sostituite  dalle  seguenti:
"di ammontare non inferiore a venti milioni di euro". 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle  istanze  di
interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019». 
    All'articolo 1, comma 7, al secondo periodo, le parole: «commi 2,
3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4» e dopo il secondo
periodo sono inseriti i seguenti:  «Le  rate  successive  alla  prima
devono essere versate entro l'ultimo  giorno  di  ciascun  trimestre.
Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli
interessi legali calcolati dal giorno successivo al  termine  per  il
versamento della prima rata». 
    All'articolo 2: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:  "31  dicembre
2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"»; 
      al comma 3, dopo le  parole:  «del  medesimo  decreto»  e  «del
citato decreto» e' inserita la seguente: «legislativo». 
    All'articolo 3: 
      al comma  1,  alinea,  le  parole  da:  «,  in  unica»  fino  a
«importo,» sono soppresse; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato: 
      a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; 
      b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima  e
la seconda delle quali, ciascuna di importo  pari  al  10  per  cento
delle  somme  complessivamente  dovute  ai  fini  della  definizione,
scadenti rispettivamente il 31 luglio  e  il  30  novembre  2019;  le
restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31  maggio,
il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020»; 
      al comma 10, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) si applica la disposizione di  cui  all'articolo  54  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva  (DURC),  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015»; 
      al comma 14, alinea, le parole: «comma 1, lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
      dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
    «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative  rate  non
superiore  a  cinque   giorni,   l'effetto   di   inefficacia   della
definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono  dovuti
interessi»; 
      dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 
    «24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche  nel
caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate
differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal  31
luglio 2019». 
    All'articolo 5, comma 1, lettera f), le parole: «regolamento (UE)
n. 609/14» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE, Euratom)
n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014». 
    All'articolo 6: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado,  la
controversia puo' essere definita con il pagamento del 90  per  cento
del valore della controversia»; 
      al comma 2: 
      alla lettera a), le parole: «della meta'» sono sostituite dalle
seguenti: «del 40 per cento»; 
      alla lettera b), le parole:  «di  un  quinto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del 15 per cento»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso  o  comunque
di soccombenza  ripartita  tra  il  contribuente  e  l'Agenzia  delle
entrate, l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e  delle
eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla  parte  di
atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura  ridotta,
secondo le disposizioni di cui al comma  2,  per  la  parte  di  atto
annullata. 
    2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte  di
cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per le quali l'Agenzia  delle  entrate  risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio,  possono  essere
definite con il pagamento di un importo  pari  al  5  per  cento  del
valore della controversia»; 
      al comma 7 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «del
presente decreto»; 
      al comma 16, dopo le parole: «in cui e' parte il medesimo ente»
sono aggiunte le seguenti: «o un suo ente strumentale». 
    All'articolo 7: 
      il comma 1 e' soppresso; 
      al comma 2, alinea, le parole: «I soggetti di cui  al  comma  1
possono altresi'  avvalersi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche  che  alla  data
del 31 dicembre 2017  risultavano  iscritte  nel  registro  del  CONI
possono avvalersi». 
    All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «29 dicembre 2014,» sono
inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2014,». 
    L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  9 (Irregolarita'  formali).  -  1.  Le  irregolarita',  le
infrazioni e le inosservanze di obblighi  o  adempimenti,  di  natura
formale, che non rilevano sulla determinazione della base  imponibile
ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'IVA  e  dell'IRAP  e  sul
pagamento dei tributi, commesse fino  al  24  ottobre  2018,  possono
essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro
200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. 
    2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito in due
rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. 
    3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarita' od
omissioni. 
    4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di  contestazione
o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito  della  procedura  di
collaborazione  volontaria   di   cui   all'articolo   5-quater   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
    5. La procedura non puo' essere  esperita  dai  contribuenti  per
l'emersione di attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  costituite  o
detenute fuori dal territorio dello Stato. 
    6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31  dicembre
2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, sono prorogati di due anni. 
    7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni  di  cui  al
comma 1 gia' contestate in atti  divenuti  definitivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    8. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. 
    9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020. 
    10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40  milioni  di
euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per  la  medesima
annualita',  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui   al   comma   1091
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
    11. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si  provvede,
quanto  a  101,67  milioni  di  euro  per   l'anno   2020,   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a  130  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    12. Sono  erogati  in  via  prioritaria  i  rimborsi  relativi  a
versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute,
richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai  soggetti
autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del
sistema  informatizzato  di  controllo  di  cui  all'articolo  1  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio,
non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma  2,  del  testo
unico di  cui  al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
rilasciata per la gestione di un deposito  fiscale  avente  un  parco
serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti
dal comma 3 del medesimo articolo  23.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano per  i  rimborsi  erogabili  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e  comunque  entro  il  limite  complessivo  di  10
milioni di euro annui per ciascun soggetto». 
    Nel capo I del  titolo  I,  dopo  l'articolo  9  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 9-bis (Disposizioni in  materia  di  sanzioni  per  assegni
senza clausola di non trasferibilita').  -  1.  All'articolo  63  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  dopo  il  comma  1  e'
inserito il seguente: 
    "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le  violazioni  di
cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori  a  30.000
euro, l'entita' della  sanzione  minima  e'  pari  al  10  per  cento
dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La
disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le
circostanze di minore gravita' della violazione, accertate  ai  sensi
dell'articolo 67". 
    2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1 sono premessi i seguenti: 
    «01. All'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Sono
altresi' esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che
hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge  16
dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta  precedente  hanno
conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali  proventi  per  un
importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti,  se  nel  periodo
d'imposta precedente hanno  conseguito  dall'esercizio  di  attivita'
commerciali  proventi  per  un  importo  superiore  a  euro   65.000,
assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta". 
    02. Gli obblighi  di  fatturazione  e  registrazione  relativi  a
contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui
agli articoli 1 e 2  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio  dello  Stato,
sono adempiuti dai cessionari»; 
      al  comma  1,  le  parole:  «e'  inserito  il  seguente»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono  inseriti  i  seguenti»  e  dopo  le
parole: «del periodo successivo.» sono aggiunte le seguenti:  «Per  i
contribuenti che effettuano la  liquidazione  periodica  dell'imposta
sul valore aggiunto con cadenza mensile le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche
di cui al presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei  S.p.a.  non
puo' avvalersi di soggetti terzi."». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  10-bis  (Disposizioni  di  semplificazione  in   tema   di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari).  -  1.  Per  il
periodo d'imposta 2019, i  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
Sistema  tessera   sanitaria,   ai   fini   dell'elaborazione   della
dichiarazione dei redditi precompilata,  ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e  dei
relativi decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
esonerati   dall'obbligo   di   fatturazione   elettronica   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al  Sistema
tessera sanitaria. 
    Art. 10-ter (Specifiche  disposizioni  in  tema  di  fatturazione
elettronica  per  gli  operatori  che  offrono  servizi  di  pubblica
utilita'). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente: 
    "6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica  utilita',
con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definite  le  regole   tecniche   per   l'emissione   delle   fatture
elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti
passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati  dai  regolamenti
di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche
che  non  operano  nell'ambito  di  attivita'   d'impresa,   arte   e
professione. Le predette regole tecniche valgono  esclusivamente  per
le fatture elettroniche emesse nei confronti dei  consumatori  finali
con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio  2005
e dei quali non e' stato possibile  identificare  il  codice  fiscale
anche  a  seguito  dell'utilizzo  dei  servizi  di  verifica  offerti
dall'Agenzia delle entrate"». 
    All'articolo 15, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 4 (Semplificazioni amministrative  e  contabili).  -  1.  A
partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito  di  un  programma  di
assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con  le
fatture  elettroniche  e  con  le  comunicazioni   delle   operazioni
transfrontaliere  nonche'  sui  dati  dei   corrispettivi   acquisiti
telematicamente, l'Agenzia delle  entrate  mette  a  disposizione  di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le
bozze dei seguenti documenti: 
      a) registri di cui agli  articoli  23  e  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
      b) liquidazione periodica dell'IVA; 
      c) dichiarazione annuale dell'IVA. 
    2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il  tramite  di
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
convalidano, nel caso in cui le  informazioni  proposte  dall'Agenzia
delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio  i  dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al  comma  1,  lettera  a),
viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per  i
soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 18, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
    3. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo"». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
    «Art.  15-bis (Disposizioni  di   armonizzazione   in   tema   di
fatturazione elettronica). - 1.  All'articolo  1,  comma  213,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
    "g-ter) le cause  che  possono  consentire  alle  amministrazioni
destinatarie delle  fatture  elettroniche  di  rifiutare  le  stesse,
nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al
cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti  impropri  e  di
armonizzare tali modalita' con le regole  tecniche  del  processo  di
fatturazione elettronica tra privati"». 
    Nel capo II del titolo I, dopo  l'articolo  16  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art.  16-bis  (Servizi  accessori  alla  digitalizzazione  della
giustizia e alla gestione  dei  sistemi  informativi  sviluppati  dal
Ministero della giustizia). - 1. All'articolo 3 del  decreto-legge  3
maggio 2016, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
giugno 2016, n. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Il Ministero della giustizia, in attuazione  degli  obiettivi
di cui al presente decreto,  per  la  progressiva  implementazione  e
digitalizzazione degli archivi e  della  piattaforma  tecnologica  ed
informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con  le
linee  del  Piano  triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1,  comma  513,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi  accessori  alla
digitalizzazione  della  giustizia  e  alla  gestione   dei   sistemi
informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della  societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133. Ai fini della realizzazione dei predetti  servizi  di  interesse
generale,   la   societa'   provvede,    tramite    Consip    S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti". 
    Art. 16-ter (Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A.). - 1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1° dicembre 2016, n. 225, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
". I servizi di natura informatica in favore di  Equitalia  Giustizia
S.p.A.  continuano  ad  essere  forniti   dalla   societa'   di   cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 
    Art. 16-quater (Disposizioni in materia di  accesso  all'archivio
dei rapporti finanziari). - 1. Al fine di rafforzare le misure  volte
al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni"; 
      b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo
restando quanto previsto dal comma 3,  le  stesse  informazioni  sono
altresi'  utilizzate  dalla  Guardia  di  finanza  per  le   medesime
finalita',  anche  in  coordinamento  con  l'Agenzia  delle  entrate,
nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni  di
impatto e della  quantificazione  e  del  monitoraggio  dell'evasione
fiscale."; 
      c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
"La relazione  contiene  anche  i  risultati  relativi  all'attivita'
svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al
comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di
finanza". 
    Art. 16-quinquies (Disposizioni in materia di attivita' ispettiva
nei confronti dei soggetti di medie dimensioni). - 1. All'articolo 24
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: 
    "2.  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma  1,  nei  confronti  dei
contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita'  ne'
a tutoraggio,  l'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  finanza
realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla  base  di
analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle  banche  dati
nonche'  di  elementi  e  circostanze  emersi  nell'esercizio   degli
ordinari poteri istruttori e d'indagine". 
    Art. 16-sexies (Disposizioni in materia di scambio automatico  di
informazioni). - 1. L'Agenzia delle entrate fornisce,  su  richiesta,
alla  Guardia  di  finanza,  per  l'esecuzione  delle  attivita'   di
controllo tributario o  per  finalita'  di  analisi  del  rischio  di
evasione fiscale, elementi e  specifiche  elaborazioni  basate  sulle
informazioni ricevute ai sensi dell'articolo  1,  commi  145  e  146,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  nonche'  su  quelle  ricevute
nell'ambito dello scambio automatico di  informazioni  per  finalita'
fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15
febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il  Corpo
della guardia  di  finanza  stipulano  apposita  convenzione  per  la
definizione dei termini e  delle  modalita'  di  comunicazione  degli
elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza
con le  condizioni  e  i  limiti  che  disciplinano  la  cooperazione
amministrativa tra Stati nel settore fiscale. 
    Art. 16-septies (Disposizioni di semplificazione  in  materia  di
provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie).  -
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Al fine di rafforzare le  misure  poste  a  garanzia  del
credito  erariale  e  a  sostegno   delle   relative   procedure   di
riscossione, le istanze di cui al comma 1  possono  essere  inoltrate
dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione  ai
processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti  dipendenti,
dando   tempestiva   comunicazione   alla    direzione    provinciale
dell'Agenzia delle entrate,  che  esamina  l'istanza  e  comunica  le
proprie  eventuali  osservazioni  al  presidente  della   commissione
tributaria   provinciale,   nonche'   al    comandante    provinciale
richiedente. Decorso il  termine  di  venti  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza, si intende acquisito il  conforme  parere  dell'Agenzia
delle entrate. 
    1-ter. Nei casi di cui al comma  1-bis,  la  Guardia  di  finanza
fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento  richiesto  ai  fini
dell'istruttoria e della partecipazione  alla  procedura  di  cui  al
presente  articolo.  In  caso  di  richiesta   di   chiarimenti,   e'
interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis"». 
    Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «nonche' di contrasto all'evasione fiscale». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater e' sostituito dal
seguente: 
    «6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione  dei
redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3,  commi  3  e  4,  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi  decreti
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono   adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione  elettronica
e  la  trasmissione  telematica  dei  dati,  relativi   a   tutti   i
corrispettivi giornalieri,  al  Sistema  tessera  sanitaria.  I  dati
fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono   essere
utilizzati  solo  dalle  pubbliche  amministrazioni   per   finalita'
istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per   la   pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono definiti, nel rispetto dei  principi  in  materia  di
protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di
cui all'articolo 32 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
di utilizzo dei  predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  nonche'  le
modalita' tecniche di trasmissione»; 
      al comma 1, lettera c), capoverso 6-quinquies, quarto  periodo,
le parole: «della presente legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della presente disposizione»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7,
comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1994,  n.  489,  si  applica
anche ai registri di cui all'articolo 24, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
      al comma 2, alinea, la parola: «decorre»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decorrere». 
    All'articolo 18: 
      al  comma  1,   lettera   c),   capoverso   544,   la   parola:
«disciplinante» e' sostituita dalla seguente: «disciplinate»; 
      al comma 2, le parole: «dell'articolo 25» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 26»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del
Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate  a  sollecitare
donazioni di  importo  non  inferiore  a  euro  500,  anche  mediante
l'intervento  degli  intermediari  finanziari   che   gestiscono   il
patrimonio dei soggetti partecipanti.  Il  ricavato  derivante  dalle
lotterie filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei  citati
enti per la realizzazione di progetti sociali. 
    2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  sono  disciplinate  le  modalita'  tecniche   di
attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis,  prevedendo,  in
particolare, le modalita' di estrazione e di controllo. La vincita e'
costituita unicamente dal diritto di scegliere un  progetto  sociale,
tra quelli da realizzare, cui associare il nome  del  vincitore,  con
relativo riconoscimento pubblico». 
    All'articolo 19, comma 1, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
segni di interpunzione: «".». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente: 
    "6-bis. In caso di adesione al regime di cui al  titolo  III  del
decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,  da  parte  di  uno  dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di  cui  all'articolo
70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le
societa' partecipanti al gruppo  IVA.  Tale  estensione  si  verifica
anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da
un soggetto  che  abbia  gia'  aderito  al  regime.  Nelle  more  del
perfezionamento del procedimento di adesione al regime  da  parte  di
tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del  regime  di  cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015  non
puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione  di  cui  al
presente comma"»; 
      al comma 2, dopo le parole: «n. 385» il segno di interpunzione:
«"»  e'  soppresso  ed  e'  aggiunto   il   seguente   periodo:   «La
dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha  effetto  dal  1°
luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo  Bancario  di
cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, previa  sottoscrizione  del  contratto  di
coesione di cui al medesimo articolo 37-bis,  successivamente  al  31
dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, la parola: "2018" e' sostituita dalla seguente: "2019". 
    2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non  si  applicano
all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto  azioni  emesse  dai
soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui  al
decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   quando   la
sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale  non  superiore  a
1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la  quota
minima stabilita  nello  statuto  della  banca  per  diventare  socio
purche' la stessa non ecceda il valore nominale  di  2.500  euro.  Ai
fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e
delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti». 
    Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo  20  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art. 20-bis (Sistemi di tutela istituzionale). - 1. Al  fine  di
tutelare la solidita' del credito cooperativo preservando l'autonomia
gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al testo unico  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis,
comma 1-bis"; 
      b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Le medesime banche hanno la facolta' di  adottare,
in alternativa alla costituzione  del  gruppo  bancario  cooperativo,
sistemi di tutela istituzionale,  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013". 
    Art. 20-ter (Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa). -
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2  agosto  2002,  n.  220,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Vigilanza  sulle
banche di credito cooperativo, sulle societa'  di  mutuo  soccorso  e
sulle societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi"; 
      b) al comma 1 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"L'autorita' governativa assoggetta anche le societa' capogruppo  dei
gruppi bancari cooperativi di cui  all'articolo  37-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  a  controlli  finalizzati  a
verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni  di  capogruppo
risulti coerente con  le  finalita'  mutualistiche  delle  banche  di
credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso  di  difformita',  la
Banca d'Italia,  su  segnalazione  dell'autorita'  governativa,  puo'
assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare
entro il 31 marzo 2019, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, adotta disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
comma definendo modalita', soggetti abilitati e modelli di verbale". 
    Art. 20-quater (Disposizioni in materia di sospensione temporanea
delle minusvalenze nei titoli non durevoli). - 1. I soggetti che  non
adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare
i titoli non destinati a permanere durevolmente nel  loro  patrimonio
in  base  al  loro  valore  di  iscrizione  cosi'   come   risultante
dall'ultimo  bilancio  annuale  regolarmente  approvato  anziche'  al
valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per  le
perdite  di   carattere   durevole.   Tale   misura,   in   relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    2. Per le imprese di cui all'articolo 91,  comma  2,  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni  di
cui al comma 1 sono stabilite dall'Istituto per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni (IVASS) con  proprio  regolamento,  che  ne  disciplina
altresi'  le  modalita'  applicative.   Le   imprese   applicano   le
disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con  la
struttura degli impegni finanziari connessi  al  proprio  portafoglio
assicurativo. 
    3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 1 destinano a  una  riserva  indisponibile  utili  di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori  di
mercato alla data di chiusura del periodo di  riferimento,  al  netto
del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di  importo
inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata
utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili
o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. 
    Art.  20-quinquies (Modifiche  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2007,  n.   116).   -   1.
All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    "1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, tramite servizio  di  cooperazione  informatica  con  l'Agenzia
delle entrate, esclusivamente  per  i  dati  strettamente  necessari,
l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita,  contro  gli
infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  ss-bis),   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice  fiscale
dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva
la  procedura  per  la  corresponsione  della  somma  assicurata   al
beneficiario,  inclusa  la   ricerca   del   beneficiario   ove   non
espressamente indicato nella polizza.  Le  imprese  di  assicurazione
riferiscono  all'Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni
(IVASS), entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo,  sui  pagamenti
effettuati ai beneficiari. 
    1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31  dicembre  di
ciascun  anno,  tramite  servizio  di  cooperazione  informatica  con
l'Agenzia delle  entrate,  esclusivamente  per  i  dati  strettamente
necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali
di cui all'articolo 2.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice
fiscale del titolare del rapporto contrattuale  e  persona  deceduta,
l'intermediario invia al  titolare  del  rapporto,  mediante  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   indirizzata   all'ultimo
indirizzo  di  residenza  o  di  domicilio  comunicato   o   comunque
conosciuto, o a terzi da  lui  eventualmente  delegati,  l'invito  ad
impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi. 
    1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di  competenza,
riscontrano periodicamente che le imprese  di  assicurazione  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e  6),
abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A  tal
fine possono essere attivate  opportune  modalita'  di  cooperazione,
anche informatica,  tra  le  predette  autorita'  e  l'Agenzia  delle
entrate. 
    1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso
degli assicurati di polizze vita e procedere al  pagamento  a  favore
dei beneficiari, accedono gratuitamente alla  ANPR  e  la  consultano
obbligatoriamente almeno una volta all'anno. 
    1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma  1-bis  e'
punita con le sanzioni previste dal capo  II  del  titolo  XVIII  del
codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al  comma
1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli  articoli  144,
comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58"». 
    Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 21-bis (Criteri di riparto del Fondo  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135).  -  1.
All'articolo 27, comma 2, lettera d),  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non  si
applica  ai  contratti  di  servizio  affidati  in  conformita'  alle
disposizioni, anche  transitorie,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti". 
    Art. 21-ter (Concessioni autostradali di cui all'articolo  13-bis
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172).   -   1.
All'articolo 13-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, dopo le  parole:  "potranno  anche  avvalersi"
sono inserite le seguenti: "nel ruolo di concessionario"». 
      Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 22-bis (Disposizioni in materia  di  Autorita'  di  sistema
portuale). - 1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, lettera f), le parole: "e  dello  Stretto"  sono
soppresse; 
      b) al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: 
        "q-bis) dello Stretto"; 
      c) al comma  14,  la  parola:  "ridotto"  e'  sostituita  dalla
seguente: "modificato". 
    2. All'allegato A della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: 
        "6)  AUTORITA'  DI  SISTEMA   PORTUALE   DEI   MARI   TIRRENO
MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio  e
nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia"; 
      b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
        "15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO -  Porti
di  Messina,  Milazzo,  Tremestieri,  Villa  San  Giovanni  e  Reggio
Calabria". 
    3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ipotesi in cui
i porti  inclusi  nell'area  della  ZES  rientrino  nella  competenza
territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con  sede  in  altra
regione, il presidente del Comitato di indirizzo e'  individuato  nel
Presidente dell'Autorita' di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella
regione in cui e' istituita la ZES". 
    Art.  22-ter (Proroga  di  adempimenti  in   materia   di   opere
pubbliche). - 1. All'articolo 3, comma 3-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, le parole:  "dell'effettiva"  sono  sostituite
dalle seguenti: "successivo all'effettiva". 
    Art. 22-quater (Disposizioni in materia  di  transazioni  con  le
aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica). -  1.
Le transazioni di cui all'articolo  1,  comma  390,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la  sola
sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto». 
    All'articolo 23: 
      al comma 1, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite
dalla seguente: «mediante»; 
      al comma 3, le parole: «sui c/c» sono soppresse; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle  imprese  ferroviarie
per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5
milioni di euro per  l'anno  2018.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure  in  materia  di
trasporto delle merci». 
    Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 23-bis (Disposizioni urgenti in materia di circolazione). -
1. All'articolo 193 del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nei
casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa  pecuniaria
e' raddoppiata"; 
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un  periodo  di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2  per  almeno  due
volte,  all'ultima   infrazione   consegue   altresi'   la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In  tali  casi,
in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e'  stato  effettuato
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi  dell'articolo
202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi,  il
veicolo  con  il  quale  e'  stata  commessa  la  violazione  non  e'
immediatamente   restituito   ma   e'   sottoposto   alla    sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque
giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo  I,  sezione  II,
decorrenti dal giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La
restituzione del veicolo e' in ogni  caso  subordinata  al  pagamento
delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia  sostenute  per  il
sequestro del veicolo e  per  il  successivo  fermo,  se  ricorrenti,
limitatamente  al  caso  in  cui  il  conducente  coincide   con   il
proprietario del veicolo"; 
      c) al comma 3, le parole: "ad un  quarto",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "alla meta'". 
    2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in  fine,
il seguente capoverso: "Art. 193, comma 2 - 5". 
    Art. 23-ter (Misure per potenziare gli  investimenti  in  reti  a
banda ultralarga). - 1. Al fine di  potenziare  gli  investimenti  in
reti a banda ultralarga,  anche  con  l'obiettivo  di  promuovere  la
diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea  di
cui  alla  comunicazione  della  Commissione   europea   COM(2010)245
definitivo/2, del 26 agosto  2010,  ed  assicurare  in  tal  modo  la
crescita  digitale  del  Paese,   al   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 50-bis: 
        1) al comma 1, dopo  le  parole:  "un'effettiva  concorrenza"
sono inserite le seguenti:  ",  anche  in  relazione  al  livello  di
autonomia  dei  concorrenti  rispetto  all'infrastruttura   di   rete
dell'impresa verticalmente integrata avente significativo  potere  di
mercato," e dopo le parole: "di  determinati  prodotti  di  accesso,"
sono inserite le seguenti: "ivi comprese  le  possibili  inefficienze
derivanti   dalla   eventuale   duplicazione   di   investimenti   in
infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,"; 
        2) al comma 3, lettera b), dopo le  parole:  "prospettive  di
concorrenza" e' inserita la seguente: "sostenibile" e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", anche  in  relazione  al  livello  di
autonomia  dei  concorrenti  rispetto  all'infrastruttura   di   rete
dell'impresa verticalmente integrata avente significativo  potere  di
mercato"; 
        3) al comma 4, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    "c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione"; 
        4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis.   Nell'ambito   del    procedimento    di    imposizione,
mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di  cui  al  comma  5,
l'Autorita'  puo'  altresi'  indicare   uno   schema   di   eventuale
aggregazione volontaria  dei  beni  relativi  alle  reti  di  accesso
appartenenti  a  diversi  operatori  in  un  soggetto  giuridico  non
verticalmente integrato e wholesale, appartenente  a  una  proprieta'
diversa o sotto controllo di terzi  indipendenti,  ossia  diversi  da
operatori di rete verticalmente integrati, volto  a  massimizzare  lo
sviluppo  di  investimenti  efficienti  in  infrastrutture  nuove   e
avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie  disponibili,
comunque in grado di fornire connessioni stabili anche  tenuto  conto
delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di
investimenti. In caso di  attuazione  dello  schema  da  parte  degli
operatori, l'Autorita' determina gli adeguati meccanismi incentivanti
di remunerazione del capitale investito di cui  all'articolo  50-ter,
comma 4-bis"; 
    b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis.  Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo   di   investimenti
efficienti in infrastrutture nuove e  avanzate  a  banda  ultralarga,
qualora il trasferimento dei  beni  relativi  alla  rete  di  accesso
appartenenti a diversi  operatori  sia  finalizzato  all'aggregazione
volontaria dei medesimi beni in capo  a  un  soggetto  giuridico  non
verticalmente integrato e appartenente a  una  proprieta'  diversa  o
sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori  di
rete verticalmente integrati, l'Autorita', nell'imporre, modificare o
revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati
meccanismi incentivanti  di  remunerazione  del  capitale  investito,
tenendo conto anche del costo storico degli  investimenti  effettuati
in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro  dei
soggetti giuridici coinvolti e delle  migliori  pratiche  regolatorie
europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete". 
    Art. 23-quater (Disposizioni per la  promozione  delle  politiche
per la famiglia). - 1. L'assegno di cui all'articolo  1,  comma  125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per  ogni
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con
riferimento a tali soggetti, e' corrisposto  esclusivamente  fino  al
compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno  di  ingresso
nel nucleo familiare a  seguito  dell'adozione.  In  caso  di  figlio
successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e  il  31
dicembre 2019, l'importo dell'assegno di  cui  al  primo  periodo  e'
aumentato del 20 per cento. 
    2.  L'INPS  provvede,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei  maggiori
oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  inviando  relazioni
mensili al Ministro per la famiglia e le  disabilita',  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
240 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri  per  la
famiglia e le disabilita', del lavoro e  delle  politiche  sociali  e
della  salute,  si   provvede   a   rideterminare   l'importo   annuo
dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1,  comma  125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro per l'anno  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8. 
    4.  Nell'ambito  delle  politiche  di  carattere   sociale,   per
consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi  e  delle
relative procedure, anche in considerazione  dei  recenti  importanti
progressi della ricerca  scientifica  applicata  alla  prevenzione  e
terapia delle malattie tumorali e del diabete,  sono  destinati,  per
l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero  e  cura  di
carattere scientifico (IRCCS) della "Rete oncologica"  del  Ministero
della  salute  impegnati  nello  sviluppo  delle   nuove   tecnologie
antitumorali CAR-T e  5  milioni  di  euro  agli  IRCCS  della  "Rete
cardiovascolare" del Ministero della salute impegnati  nei  programmi
di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura  degli  oneri
di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9,  comma  9,  del  presente
decreto. 
    5. Nell'ambito delle politiche  di  carattere  sociale,  ai  fini
dell'attivazione di interventi volti a  ridurre  i  tempi  di  attesa
nell'erogazione delle prestazioni  sanitarie,  secondo  il  principio
dell'appropriatezza clinica, organizzativa e  prescrittiva,  mediante
l'implementazione    e    l'ammodernamento    delle    infrastrutture
tecnologiche  legate  ai  sistemi  di  prenotazione  elettronica  per
l'accesso  alle  strutture  sanitarie,  come  previsto  dall'articolo
47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2020.  Alla  copertura  degli
oneri di cui al periodo precedente, pari a 50  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  9,  del
presente decreto». 
    Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 24-bis (Gestione della contabilita'  speciale  unica  della
Difesa). - 1. Al libro nono, titolo II, capo  II,  sezione  III,  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 2195-quater (Contabilita' speciale unica della  Difesa).  -
1. Per la gestione della contabilita' speciale  unica  del  Ministero
della difesa istituita ai  sensi  dell'articolo  11-bis  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la  Direzione  di  amministrazione
interforze e'  ridenominata  Direzione  di  amministrazione  generale
della Difesa, e' collocata nell'ambito  dello  Stato  maggiore  della
difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla
rendicontazione e al controllo, si avvale delle  esistenti  direzioni
di amministrazione delle Forze armate. 
    2.  In  quanto   compatibili,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni vigenti in materia di contabilita' speciali di cui  agli
articoli da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509,  da  511  a  514,
521, 522 e 524 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    3.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente   articolo
l'amministrazione  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 
    Art. 24-ter (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
117). - 1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  dopo  le  parole:
"delle spese effettivamente sostenute e documentate" sono aggiunte le
seguenti: ", salvo che tale  attivita'  sia  svolta  quale  attivita'
secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6". 
    2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole: "non commerciali di cui  all'articolo
79, comma 5," sono soppresse; 
      b) al comma 5, le parole: "di cui al comma 1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5"; 
      c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le
somme raccolte con l'emissione dei titoli e non  impiegate  a  favore
degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro  collocamento
sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di  titoli  di
Stato italiani aventi durata pari a quella  originaria  dei  relativi
titoli"; 
      d) il comma 15 e' abrogato. 
    3. All'articolo 79 del citato  decreto  legislativo  n.  117  del
2017, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Le attivita'  di  cui  al  comma  2  si  considerano  non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per  cento  i
relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e  per  non  oltre  due
periodi d'imposta consecutivi". 
    4. All'articolo 83, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.
117 del 2017,  al  secondo  periodo,  le  parole:  "in  denaro"  sono
soppresse. 
    5. All'articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo  n.
117 del 2017, le parole: "articoli  77,  comma  10"  sono  sostituite
dalle seguenti: "articoli 77, 79, comma 2-bis". 
    6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018,  in
0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a  0,16
milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma  11,  del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a  1,75  milioni
di  euro  per  l'anno   2021,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  72,  comma  5,  del
medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. 
    Art. 24-quater (Fondo per gli investimenti delle regioni e  delle
province autonome colpite da eventi calamitosi). - 1. Al fine di  far
fronte alle esigenze derivanti dagli eventi  calamitosi  verificatisi
nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, e'  istituito  presso
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  il   successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con
una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2020. 
    2. Il fondo di cui al comma 1  e'  destinato  alle  esigenze  per
investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano di cui al presente articolo, in particolare  nei  settori  di
spesa  dell'edilizia  pubblica,  comprese  le   manutenzioni   e   la
sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del  dissesto
idrogeologico. 
    3. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con i Ministri competenti,  previa  intesa  da  sancire  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro  il  31  gennaio  2019
sono  individuati  gli  enti  destinatari,  le  risorse  per  ciascun
settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a
ciascun beneficiario e le modalita'  di  utilizzo,  di  monitoraggio,
anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'
di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. 
    4. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  474,6
milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede, quanto a 13  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro  per  l'anno
2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  corrispondente
utilizzo  di   quota   parte   delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'articolo 9, commi da 1 a 8». 
    Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 25-bis (Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori
delle aree di  Termini  Imerese  e  di  Gela).  -  1.  Con  esclusivo
riferimento alle aree  di  crisi  industriale  complessa  di  Termini
Imerese e di Gela, le disposizioni di  cui  all'articolo  53-ter  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si  applicano  ai  lavoratori  che
alla  data  del  31  dicembre  2016  risultino  beneficiari   di   un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento  di  mobilita'
in deroga. 
    2. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  mediante  le
risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le  regioni
con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1  del  12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017. 
    Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i  lavoratori
occupati in aziende  localizzate  nelle  aree  di  crisi  industriale
complessa). - 1.  Il  trattamento  di  mobilita'  in  deroga  di  cui
all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  e'
concesso per dodici mesi anche in favore  dei  lavoratori  che  hanno
cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22  novembre
2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei  criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano
contestualmente applicate misure di politica attiva,  individuate  in
un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e  all'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla  fruizione  del
trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo. 
    2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte
con le risorse di cui all'articolo  1,  comma  143,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
    3. Ai  fini  della  compensazione  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019,  si
provvede: 
      a) quanto a 18  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
      b) quanto a 14,2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
    Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto al  fenomeno
del caporalato). - 1. Allo scopo di promuovere la  programmazione  di
una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato  e
del connesso sfruttamento lavorativo in  agricoltura,  e'  istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il  "Tavolo
operativo per la definizione di una nuova strategia di  contrasto  al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", di seguito
denominato "Tavolo". Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro  e
delle politiche  sociali  o  da  un  suo  delegato,  e'  composto  da
rappresentanti  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero   della
giustizia,  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo, del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  dell'ANPAL,  dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro,
dell'INPS, del Comando Carabinieri per  la  tutela  del  lavoro,  del
Corpo della guardia  di  finanza,  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  e  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del  Tavolo
rappresentanti dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori  del  settore
nonche' delle organizzazioni del Terzo settore. 
    2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non  superiore
a quindici. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e  dell'interno,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento  del  Tavolo,  nonche'  eventuali
forme di collaborazione con le sezioni territoriali  della  Rete  del
lavoro agricolo di qualita'. 
    3. Il Tavolo opera per tre anni dalla  sua  costituzione  e  puo'
essere prorogato per un ulteriore triennio. 
    4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo
si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle
ordinarie  risorse  umane  e  strumentali  della  Direzione  generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 
    5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita e  non  da'
diritto  alla  corresponsione  di  alcun   compenso,   indennita'   o
emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e
di soggiorno. 
    6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi
in materia di politiche migratorie di competenza  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo  45  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo  nazionale  per
le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di  euro,  sono
trasferiti, per le medesime finalita', dal  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, su appositi  capitoli  di  spese  obbligatorie
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, nell'ambito del programma  "Flussi  migratori  per
motivi di lavoro e politiche di integrazione  sociale  delle  persone
immigrate" della missione "Immigrazione, accoglienza e  garanzia  dei
diritti". La spesa complessiva relativa agli oneri  di  funzionamento
del  Tavolo  e'  a  valere  sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche
migratorie. 
    Art.  25-quinquies   (Completamento   della   ricostruzione   nei
territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e
dell'agroindustria). - 1.  All'articolo  3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di  imprese  agricole
ed agroindustriali di  cui  ai  provvedimenti  dei  Presidenti  delle
regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  adottati   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal  comma  4,
sul  conto  corrente  bancario  vincolato   intestato   al   relativo
beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018,  e  posti
in ammortamento a decorrere dalla data di  erogazione  degli  stessi.
Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il
credito  di  imposta,  che  e'  contestualmente  ceduto  alla   banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli  interessi
dovuti, nonche' le spese  una  tantum  strettamente  necessarie  alla
gestione del medesimo finanziamento. Le somme  depositate  sui  conti
correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili
sulla base degli  stati  di  avanzamento  lavori  entro  la  data  di
scadenza indicata  nei  provvedimenti  di  cui  al  primo  periodo  e
comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro  la
data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero  entro  la  data
antecedente in cui siano  eventualmente  revocati  i  contributi,  in
tutto o in parte, con provvedimento delle autorita' competenti,  sono
restituite in conformita' a quanto  previsto  dalla  convenzione  con
l'Associazione  bancaria  italiana  di  cui  al  comma  1,  anche  in
compensazione del credito di imposta gia' maturato". 
    Art. 25-sexies (Finanziamento  di  specifici  obiettivi  connessi
all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza).   -   1.
All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, le parole: "accantonata  per  l'anno  2017"  sono  sostituite
dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017  e  2018"  e  dopo  le
parole: "Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017" sono  inserite
le seguenti: "e per l'anno 2018". 
    2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo  18
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottato entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  d'intesa  con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
    Art. 25-septies  (Disposizioni  in  materia  di  commissariamenti
delle  regioni  in  piano  di  rientro  dal  disavanzo  del   settore
sanitario). - 1. All'articolo 1, comma 395, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il primo periodo e' soppresso; 
      b) al secondo periodo, le parole:  "per  le  medesime  regioni"
sono sostituite dalle seguenti:  "per  le  regioni  commissariate  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222". 
    2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nell'alinea, al primo  periodo,  le  parole:  "e  successive
modificazioni," sono sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.
222,"; 
      b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo  sono  sostituiti
dal seguente: "Il commissario ad acta deve  possedere  qualificate  e
comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di  gestione
sanitaria  ovvero  aver  ricoperto  incarichi  di  amministrazione  o
direzione di strutture, pubbliche o  private,  aventi  attinenza  con
quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche  sotto  il
profilo della prevenzione  della  corruzione  e  della  tutela  della
legalita'."; 
      c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    "d) il comma 84-bis e' abrogato". 
    3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma
569 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli
incarichi commissariali in atto, a qualunque  titolo,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio
dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la  procedura  di
cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si  sia
determinata  l'incompatibilita'  del  commissario,  il  quale   resta
comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta. 
    Art. 25-octies (Misure per il rilancio di Campione  d'Italia).  -
1. Nelle more della revisione  della  disciplina  dei  giochi,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  e'   nominato   un   Commissario   straordinario
incaricato  di  valutare  la   sussistenza   delle   condizioni   per
l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della
casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia. 
    2.   Il   Commissario,   al   fine   di   superare    la    crisi
socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo  con  gli
enti locali  e  territoriali  della  regione  Lombardia  nonche'  con
operatori economici e predispone,  entro  quarantacinque  giorni,  un
piano degli interventi da realizzare. 
    3. Per lo svolgimento dell'incarico, al Commissario non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 
    4. L'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,  i  redditi,  diversi   da   quelli
d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
Comune di Campione d'Italia, nonche' i redditi di lavoro autonomo  di
professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia,  prodotti
in franchi svizzeri  nel  territorio  dello  stesso  comune,  e/o  in
Svizzera, sono computati  in  euro  sulla  base  del  cambio  di  cui
all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. 
    2. I redditi  d'impresa  realizzati  dalle  imprese  individuali,
dalle societa' di persone e da societa' ed enti di  cui  all'articolo
73, comma 1, lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale
operativa, o un'unita'  locale,  nel  Comune  di  Campione  d'Italia,
prodotti in franchi svizzeri nel Comune di  Campione  d'Italia,  sono
computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9,  comma
2, ridotto  forfetariamente  del  30  per  cento.  Nel  caso  in  cui
l'attivita' sia svolta anche al di fuori del territorio del Comune di
Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito  per  cui
e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al  primo  periodo
sussiste  l'obbligo  in  capo  all'impresa  di   tenere   un'apposita
contabilita' separata. Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi
relativi  a  beni  e  servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio
dell'attivita' svolta nel Comune di Campione d'Italia e al  di  fuori
di esso concorrono alla formazione del reddito  prodotto  nel  citato
comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto  tra
l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che  concorrono  a
formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del Comune di
Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o  compensi  e
degli altri proventi. 
    3. I soggetti di cui  al  presente  articolo  assolvono  il  loro
debito d'imposta in euro. 
    4. Ai fini del presente  articolo  si  considerano  iscritte  nei
registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le  quali,  gia'
residenti  nel   Comune   di   Campione   d'Italia,   sono   iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. 
    5. Tutti i redditi prodotti  in  euro  dai  soggetti  di  cui  al
presente articolo concorrono a  formare  il  reddito  complessivo  al
netto  di  una  riduzione  pari  alla  percentuale  di   abbattimento
calcolata per i  redditi  in  franchi  svizzeri,  in  base  a  quanto
previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di  euro  26.000.
Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in  euro  prodotti
nel Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni  di  cui
al comma 2, secondo e terzo periodo. 
    6. Le agevolazioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, e del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo". 
    5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. Il valore della produzione  netta  in  franchi  svizzeri,
determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da  attivita'
esercitate nel Comune di Campione  d'Italia,  e'  computato  in  euro
sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente  del  30
per cento. Al valore della  produzione  netta  espresso  in  euro  si
applica la medesima riduzione calcolata per i  franchi  svizzeri,  in
base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento  minimo
di euro 26.000. 
    3-ter. Nel caso in cui  l'impresa  svolga  la  propria  attivita'
anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d'Italia,  ai
fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta
per cui e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma
3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2. 
    3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, e del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo". 
    6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, le parole: "inferiore al 20 per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "inferiore al 30 per cento". 
    7. Agli oneri derivanti dai commi da 4  a  6,  pari  a  euro  7,4
milioni per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno  2020  ed  a
euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto  a
7,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,33  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto
a  10,53  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    Art. 25-novies (Istituzione  dell'imposta  sui  trasferimenti  di
denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di
cui all'articolo 114-decies  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385). - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2019  e'  istituita
un'imposta  sui  trasferimenti  di  denaro,   ad   esclusione   delle
transazioni commerciali,  effettuati  verso  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea da  istituti  di  pagamento  di  cui  all'articolo
114-decies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di  denaro,
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta  e'  dovuta  in  misura
pari  all'1,5  per  cento  del  valore  di  ogni  singola  operazione
effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10. 
    2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia  delle  entrate,  sentita  la
Banca d'Italia, emana uno o piu'  provvedimenti  per  determinare  le
modalita' di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma
1. 
    3. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio,  i
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea  sono
perfezionati esclusivamente su canali  di  operatori  finanziari  che
consentono la piena tracciabilita' dei flussi. 
    Art. 25-decies (Disposizioni in materia di imposte di consumo  ai
sensi del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504).  -  1.
All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
504, il comma 1 e' abrogato. 
    2. All'articolo 62-quater  del  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: "prodotti di cui ai  commi
1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al  comma
1-bis"; 
      b) al comma 4, le parole: "prodotti di cui  al  comma  1"  sono
sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al comma 1-bis"; 
      c) al comma 5, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e  1-bis,
contenenti o meno nicotina" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti
di cui al comma 1-bis"; 
      d) al comma 5-bis, le parole: "sostanze liquide,  contenenti  o
meno nicotina, di cui ai commi  1  e  1-bis"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sostanze liquide di cui  al  comma  1-bis"  e  le  parole:
"prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle  seguenti:
"prodotti di cui al comma 1-bis". 
    3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "pari al cinquanta  per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "pari, rispettivamente,  al  dieci  per  cento  e  al
cinque per cento"; 
      b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
    4.  Le   disposizioni   dell'articolo   62-quater   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  come  modificato  dal  presente
articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.  Fino  al  31
dicembre  2018  continua  ad   applicarsi   la   disciplina   fiscale
previgente. 
    5. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12  gennaio
2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "a distanza" sono inserite le  seguenti:  ",
anche transfrontaliera,"; 
      b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "La  vendita  a
distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater
del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  effettuata  nel
territorio nazionale e' consentita solo ai soggetti che  siano  stati
autorizzati alla istituzione  e  alla  gestione  di  un  deposito  di
prodotti liquidi da  inalazione  ai  sensi  dell'articolo  62-quater,
comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme  di
attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui  all'articolo  25
del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre  1934,  n.  2316,
che  sono  estesi,  in  via  precauzionale,  anche  ai  prodotti   da
inalazione senza  combustione  costituiti  da  sostanze  liquide  non
contenenti nicotina". 
    6. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo  12  gennaio
2016,  n.  6,  dopo  le  parole:  "sigarette  elettroniche",  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: "o contenitori  di  liquido  di
ricarica". 
    7. All'articolo 1, comma  50-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "in difetto di autorizzazione" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "in  difetto  dell'autorizzazione  alla
istituzione e alla gestione di un deposito  di  prodotti  liquidi  da
inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater,  comma  2,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e  delle  relative  norme  di
attuazione". 
    8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio
2016,  n.  6,  dopo  le  parole:  "per   ricaricare   una   sigaretta
elettronica" sono aggiunte le seguenti: ",  anche  ove  vaporizzabile
solo a seguito di miscelazione con altre sostanze". 
    9. All'articolo 62-quater  del  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina
utilizzabili per ricaricare  una  sigaretta  elettronica,  anche  ove
vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze". 
    10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio  2016,  n.
6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato  di  prodotti
contenenti   nicotina   utilizzabili   per    ricaricare    sigarette
elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di  miscelazione
con altre sostanze,  diversi  da  quelli  disciplinati  dal  presente
articolo". 
    11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico,  con  l'Unione  italiana  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le
associazioni di categoria del settore  delle  sigarette  elettroniche
maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede  entro
tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ad
istituire il codice principale Ateco per il settore  delle  sigarette
elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici. 
    12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n.  504,  le  parole:  "cinquanta  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "venticinque per cento". 
    13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
      a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e
2020 e a 63  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies; 
      b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021
al  2024,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
      c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    Art. 25-undecies (Disposizioni in materia di  determinazione  del
prezzo massimo di cessione). - 1.  All'articolo  31  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente: 
    "49-bis.  I  vincoli  relativi  alla  determinazione  del  prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro  pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta' o per la  cessione  del  diritto  di  superficie,  possono
essere rimossi, dopo che siano trascorsi  almeno  cinque  anni  dalla
data del primo trasferimento, con atto pubblico o  scrittura  privata
autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone  fisiche  che  vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di  diritti  reali  sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria  dei
registri  immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto  di  superficie,  in  misura  pari  ad  una  percentuale  del
corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del  presente
articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche
con l'applicazione di eventuali riduzioni in  relazione  alla  durata
residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Il
decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i  criteri  e
le modalita' per la concessione da parte dei comuni di  dilazioni  di
pagamento  del  corrispettivo  di  affrancazione  dal   vincolo.   Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli  immobili
in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della  legge
17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati"; 
      b) dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: 
    "49-quater. In pendenza della rimozione dei  vincoli  di  cui  ai
commi 49-bis e 49-ter, il contratto  di  trasferimento  dell'immobile
non produce effetti  limitatamente  alla  differenza  tra  il  prezzo
convenuto e il prezzo  vincolato.  L'eventuale  pretesa  di  rimborso
della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si  estingue
con la rimozione dei vincoli secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
49-bis e 49-ter. La rimozione  del  vincolo  del  prezzo  massimo  di
cessione comporta altresi'  la  rimozione  di  qualsiasi  vincolo  di
natura soggettiva". 
    2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  agli
immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma  1,  lettera  a),
del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    Alla rubrica del titolo II sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «e disposizioni in materia sanitaria». 
    All'articolo 26: 
    al comma 1, la parola: «1.292.735» e' sostituita dalla  seguente:
«1.292,735»; 
    al comma 3, alinea, le parole:  «16,  comma  4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «16, comma 6»; 
    al comma 3, lettera e), le  parole:  «decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26». 
    Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
    «Art. 26-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni  a  statuto
speciale e le province autonome). - 1. Le disposizioni  del  presente
decreto sono applicabili nelle regioni a  statuto  speciale  e  nelle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».