(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                              SANZIONI 
                                  E 
               PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA 
 
 
                              Sezione I 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
1. Premessa 
 
    La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il
mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana  e  prudente
gestione dell'attivita' bancaria e finanziaria, della  correttezza  e
trasparenza dei comportamenti e della prevenzione  dell'utilizzo  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo. 
    La disciplina e l'attivita' sanzionatoria tendono  ad  assicurare
l'effettivita' delle regole; le sanzioni hanno  carattere  effettivo,
proporzionato e dissuasivo. 
    Le presenti disposizioni attuano le  previsioni  legislative  che
attribuiscono alla Banca d'Italia competenze in materia di sanzioni e
procedura sanzionatoria amministrativa, come modificate in seguito al
recepimento della direttiva  n.  2013/36/UE  (c.d.  CRD  IV)  (1)  La
direttiva ha dettato, tra l'altro, disposizioni armonizzate  relative
al regime sanzionatorio, in un'ottica tesa a rafforzarne l'efficacia.
In particolare, la direttiva: prevede  l'applicabilita'  di  sanzioni
sia nei confronti delle  persone  fisiche  sia  nei  confronti  delle
persone giuridiche; fissa i limiti massimi edittali per  le  sanzioni
pecuniarie; affianca  alla  tradizionale  sanzione  pecuniaria  altre
misure di natura non patrimoniale (2) . 
    Nel recepire la direttiva, il  legislatore  ha  esteso  il  nuovo
regime - per ragioni di  omogeneita'  ed  efficienza  -  a  tutte  le
violazioni e a tutti i soggetti sottoposti dal Testo  unico  bancario
(«T.U.») e dal Testo unico della  finanza  («T.U.F.»)  alla  potesta'
sanzionatoria della Banca d'Italia; un regime in parte  differenziato
continua a trovare applicazione in materia di trasparenza nonche'  in
materia  di  antiriciclaggio  e  contrasto   al   finanziamento   del
terrorismo («antiriciclaggio»). 
    La legge prevede l'applicazione di  sanzioni  amministrative  nei
confronti  delle  societa'  o  enti  e,  in  presenza  di   specifici
presupposti, delle persone fisiche responsabili delle violazioni; per
i casi di maggiore gravita',  prevede  altresi'  l'applicazione  alle
persone  fisiche  dell'interdizione  dall'assunzione  di  cariche  in
intermediari  bancari,  finanziari,  assicurativi  o   presso   fondi
pensione. 
    Le presenti disposizioni disciplinano la procedura  sanzionatoria
amministrativa  e  ne  definiscono  gli  aspetti  di   dettaglio   in
attuazione delle regole stabilite dalla legge. 
    Il regolamento  (UE)  n.  1024/2013  (3)   che  ha  istituito  il
«Meccanismo di vigilanza unico» (MVU) operativo dal 4 novembre  2014,
prevede  l'attribuzione  alla  Banca  centrale  europea  (BCE),   tra
l'altro, di poteri sanzionatori diretti nei confronti  dei  soggetti.
(4) «significativi» quando la violazione ha ad oggetto atti giuridici
europei direttamente applicabili  (regolamenti  dell'Unione  europea,
regolamenti o decisioni della BCE)  e  la  sanzione  da  irrogare  ha
natura pecuniaria. La BCE ha poteri sanzionatori  diretti  anche  nei
confronti dei soggetti «meno significativi», nel caso  di  violazioni
di regolamenti e decisioni della BCE che creano obbligazioni  dirette
nei confronti di quest'ultima (5) . 
    In tutti gli altri casi, la sanzione e' applicata  dall'autorita'
nazionale. In particolare, nell'ambito dell'MVU, la Banca d'Italia: 
      nel caso di soggetti «significativi», interviene esclusivamente
su richiesta  della  BCE  per  applicare  le  sanzioni  alle  persone
fisiche, per sanzionare le violazioni delle norme nazionali (comprese
quelle di recepimento delle direttive riferite all'ambito dei compiti
di vigilanza della BCE), e/o per applicare misure non pecuniarie.  In
queste ipotesi la Banca d'Italia puo' anche  interessare  la  BCE  ai
fini dell'avvio di una procedura sanzionatoria (6) ; 
      nel caso di soggetti «meno significativi», applica le  sanzioni
di propria iniziativa; 
      in ogni caso - indipendentemente dalle dimensioni del  soggetto
- mantiene la piena potesta' sanzionatoria nelle materie che  esulano
dall'attribuzione dei compiti di vigilanza alla BCE (es.  correttezza
e  trasparenza  dei  comportamenti,  prevenzione  dell'utilizzo   del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo). 
    Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  alle  procedure
sanzionatorie avviate  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  dell'MVU,
secondo quanto previsto dalla sezione III. 
    La Banca d'Italia accerta le violazioni,  conduce  l'istruttoria,
irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non avere dato
seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti. 
    La disciplina e l'attivita'  sanzionatoria  sono  ispirate  a  un
approccio: 
      dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la
reiterazione del comportamento anomalo; 
      proporzionale, al fine di graduare  l'intervento  sanzionatorio
in relazione a ogni circostanza rilevante; 
      oggettivo,  per  assicurare  omogeneita'  di   giudizio   nella
concreta valutazione delle diverse fattispecie; 
      trasparente, nei confronti dei soggetti interessati. 
 
2. Fonti normative 
 
    La  materia  e'  disciplinata  dai  seguenti  articoli  del  T.U.
(decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385): 
      art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie in materia di abuso di denominazione; 
      artt. 139 e  140,  che  prevedono  l'applicazione  di  sanzioni
amministrative pecuniarie per la  violazione  delle  disposizioni  in
materia di partecipazioni; 
      art. 144,  che  indica  le  norme  del  medesimo  T.U.  la  cui
violazione - estesa  anche  alle  relative  disposizioni  generali  o
particolari  impartite  dalle  autorita'   creditizie   -   determina
l'applicabilita' di sanzioni amministrative pecuniarie nei  confronti
delle societa' o degli enti, nonche' gli  importi  minimi  e  massimi
delle sanzioni medesime; 
      art. 144-bis, che  prevede,  per  le  violazioni  connotate  da
scarsa offensivita' o pericolosita',  la  possibilita'  di  applicare
alla societa' o agli enti un ordine volto a eliminare le  infrazioni,
quale sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che,  in
caso di inadempimento dell'ordine  entro  il  termine  fissato  dalla
Banca d'Italia, si applichi  una  sanzione  pecuniaria  piu'  elevata
rispetto all'importo previsto per la violazione originaria; 
      art. 144-ter, che indica i presupposti in presenza dei quali le
violazioni  commesse   determinano   l'applicabilita'   di   sanzioni
amministrative pecuniarie e della sanzione amministrativa  accessoria
dell'interdizione  temporanea  dall'esercizio  di   funzioni   presso
intermediari nei  confronti  degli  esponenti  e  del  personale  dei
soggetti indicati nell'art.  144,  indicando  gli  importi  minimi  e
massimi e la durata delle sanzioni medesime; 
      art. 144-quater, che elenca i  criteri  per  la  determinazione
dell'ammontare  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  e  della
durata delle sanzioni accessorie; 
      art. 144-quinquies, che estende la  disciplina  delle  sanzioni
prevista dal T.U.  alle  violazioni  delle  disposizioni  dell'Unione
europea  direttamente  applicabili  (regolamento  UE  n.  575/2013  e
relative norme tecniche di regolamentazione e di  attuazione  emanate
dalla Commissione europea, o atti dell'EBA  direttamente  applicabili
ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010), nelle stesse materie a cui
si riferiscono le disposizioni richiamate  agli  articoli  139,  140,
144, 144-bis e 144-ter del T.U.; 
      art. 144-sexies, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie
per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo  di  astensione
stabilito dall'art. 53, comma 4, del T.U.; 
      art.  144-septies,  che  disciplina  l'esercizio   del   potere
sanzionatorio nell'ambito del MVU; 
      art.   145,   che   disciplina   la   procedura   sanzionatoria
amministrativa; 
      art. 145-ter, che  disciplina  gli  obblighi  di  comunicazione
all'EBA delle sanzioni applicate; 
      art. 145-quater, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito
di emanare disposizioni di attuazione del titolo VIII del T.U. 
    La materia e', altresi', disciplinata dai seguenti  articoli  del
T.U.F. (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58): 
      art.  187-quinquiesdecies,  che   prevede   l'applicazione   di
sanzioni  amministrative  pecuniarie  a  tutela   dell'attivita'   di
vigilanza della Banca d'Italia; 
      artt. 188 e  189,  che  prevedono  l'applicazione  di  sanzioni
amministrative pecuniarie per la  violazione  delle  disposizioni  in
materia di abuso di denominazione e di partecipazioni al capitale; 
      art. 190, che indica  le  norme  del  medesimo  T.U.F.  la  cui
violazione,  estesa  anche  alle  relative  disposizioni  generali  o
particolari emanate dalla Banca d'Italia o  dalla  Consob,  determina
l'applicabilita'  delle  sanzioni   amministrative   pecuniarie   nei
confronti delle societa' o enti, nonche' gli importi minimi e massimi
delle sanzioni medesime; 
      art. 190-bis, che indica i presupposti in presenza dei quali la
violazione di disposizioni del T.U.F. in  tema  di  disciplina  degli
intermediari, dei mercati e della gestione  accentrata  di  strumenti
finanziari  determina  l'applicabilita'  di  sanzioni  amministrative
pecuniarie    e    della    sanzione    amministrativa     accessoria
dell'interdizione dall'esercizio di funzioni presso intermediari  nei
confronti degli esponenti  e  del  personale  dei  soggetti  indicati
nell'art. 190, indicando gli importi minimi e  massimi  e  la  durata
delle sanzioni medesime; 
      art. 192-quater, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie
per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo  di  astensione
stabilito dall'art. 6, comma 2-novies, del T.U.F.; 
      art. 194-bis,  che  elenca  i  criteri  per  la  determinazione
dell'ammontare  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  e  della
durata delle sanzioni accessorie; 
      art. 194-ter, che estende la disciplina delle sanzioni prevista
dagli articoli 189, 190 e 190-bis alle violazioni delle  disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili in  materia  prudenziale
(regolamento  UE  n.  575/2013   e   relative   norme   tecniche   di
regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, o
atti dell'EBA direttamente applicabili ai sensi  del  regolamento  n.
1093/2010); 
      art. 194-quater, che prevede, per le  violazioni  connotate  da
scarsa offensivita' o pericolosita',  la  possibilita'  di  applicare
alla societa' o enti un ordine volto a eliminare le infrazioni, quale
sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che,  in  caso
di inadempimento dell'ordine entro il  termine  fissato  dalla  Banca
d'Italia o dalla Consob, si applichi  una  sanzione  pecuniaria  piu'
elevata rispetto all'importo previsto per la violazione originaria; 
      art.   195,   che   disciplina   la   procedura   sanzionatoria
amministrativa; 
      art. 195-bis, che disciplina la pubblicazione delle sanzioni; 
      art. 195-ter, che  disciplina  gli  obblighi  di  comunicazione
all'EBA e all'ESMA delle sanzioni applicate; 
      art. 196-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob
il compito di emanare disposizioni di attuazione del titolo II  della
parte V del T.U.F. 
    Si richiamano, inoltre: 
      il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del  15  ottobre
2013, che attribuisce alla Banca centrale europea  compiti  specifici
in merito alle politiche in materia di  vigilanza  prudenziale  degli
enti creditizi; 
      il regolamento (UE) n. 468/2014 della  Banca  centrale  europea
del  16  aprile  2014,  che  istituisce  il  quadro  di  cooperazione
nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico tra la  Banca  centrale
europea e le  autorita'  nazionali  competenti  e  con  le  autorita'
nazionali designate; 
      il regolamento (UE) n. 2015/159 del Consiglio  del  27  gennaio
2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98  sul  potere  della
Banca centrale europea di irrogare sanzioni; 
      le  disposizioni  della  legge  24  novembre   1981,   n.   689
(«Modifiche al sistema  penale»),  e  successive  modificazioni,  che
trovano applicazione per gli aspetti  della  procedura  sanzionatoria
non disciplinati o non derogati dall'art. 145 del T.U.,  dagli  artt.
188 e 190 del T.U.F. o dall'art. 65, comma 11 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231; 
      l'art. 44 del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  136
(«Attuazione  della  direttiva  n.  2013/34/UE  relativa  ai  bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune tipologie di imprese,  recante  modifica  della  direttiva  n.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai  conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli  altri  istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale  Stato  membro,  e
che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
87»), che indica le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  medesimo
decreto legislativo la cui violazione determina  l'applicabilita'  di
sanzioni amministrative pecuniarie, i  soggetti  destinatari  nonche'
gli  importi  minimi  e  massimi  delle  sanzioni   e   che   prevede
l'applicabilita' dei capi V e  VI  del  titolo  VIII  del  T.U.  alla
procedura sanzionatoria e ai  criteri  per  la  determinazione  delle
sanzioni; 
      l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  14  marzo
2001, n. 144 («Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»),
per cio' che concerne le attivita'  di  bancoposta  svolte  da  Poste
Italiane S.p.a.; 
      l'art. 67-septiesdecies del  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206 («Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio  2003,  n.  229»),  che  prevede  l'applicazione  di  sanzioni
amministrative pecuniarie per la  violazione  delle  disposizioni  in
materia di commercializzazione a distanza di  servizi  finanziari  ai
consumatori contenute nel medesimo decreto legislativo; 
      l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n.  262  («Disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati  finanziari»)
relativo ai procedimenti  della  Banca  d'Italia  per  l'adozione  di
provvedimenti individuali; 
      l'art. 59 del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
come modificato  dal  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90
(«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE)  n.  1781/2006»),  che  prevede   l'applicazione   di   sanzioni
amministrative pecuniarie per i componenti degli organi di  controllo
presso  gli  intermediari  bancari  e  finanziari  che  omettano   di
effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi  dell'art.  46  del
medesimo decreto legislativo; 
      l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
indica le  disposizioni  del  medesimo  decreto  legislativo  le  cui
violazioni   determinano   l'applicabilita'   nei   confronti   degli
intermediari bancari e finanziari  e  dei  titolari  di  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo presso gli stessi intermediari
di sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie; 
      l'art. 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
prevede l'applicabilita' delle previsioni di cui all'art.  145  T.U.,
in  quanto  compatibili,  ai  procedimenti  sanzionatori  relativi  a
violazioni  delle  disposizioni   in   materia   di   antiriciclaggio
rientranti nelle attribuzioni della Banca d'Italia e  che  conferisce
alla Banca  d'Italia  il  potere  di  adottare  o  integrare  proprie
disposizioni in materia di procedura sanzionatoria amministrativa; 
      il regolamento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2007,  che
disciplina le modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi concernenti l'attivita' di  vigilanza  della
Banca d'Italia; 
      il regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante
l'individuazione   dei   termini   e   delle   unita'   organizzative
responsabili dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza  in
materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e  4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
 
3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina 
 
    Le presenti disposizioni disciplinano la procedura  sanzionatoria
per le violazioni accertate dalla Banca d'Italia  nell'esercizio  dei
compiti in materia  di  vigilanza  sulla  sana  e  prudente  gestione
dell'attivita'  bancaria   e   finanziaria,   sulla   correttezza   e
trasparenza dei comportamenti  e  di  prevenzione  dell'utilizzo  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo (7) . 
      Esse  sono  dirette  ai  soggetti  sottoposti   alla   potesta'
sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 145 del  T.U.
e 195 del T.U.F.  Per  quanto  riguarda  le  societa'  o  enti,  tali
soggetti comprendono, in particolare: 
      le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie; 
      i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del
T.U.F. (8) ; 
      le societa' capogruppo di gruppi bancari e di SIM, le  societa'
appartenenti a tali gruppi e le societa'  incluse  nell'ambito  della
vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. e all'art.  12  del
T.U.F.; 
      gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui  all'art.
106 del T.U.; 
      le societa' finanziarie capogruppo  di  gruppi  finanziari,  le
societa' appartenenti a tali gruppi e le societa' incluse nell'ambito
della vigilanza consolidata di cui all'art. 109 del T.U.; 
      gli istituti di  moneta  elettronica  italiani,  comunitari  ed
extracomunitari; 
      gli   istituti   di   pagamento   italiani,    comunitari    ed
extracomunitari; 
      i confidi (9) ; 
      Poste Italiane S.p.a., per l'attivita' di bancoposta; 
      i  soggetti  ai  quali  sono  state   esternalizzate   funzioni
aziendali essenziali o importanti. 
    Le persone fisiche sottoposte alla  procedura  sanzionatoria,  al
ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 144-ter del T.U. e
190-bis del T.U.F., comprendono gli esponenti e  il  personale  delle
societa' o enti indicati al precedente alinea, in particolare: 
      coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di
controllo; 
      i dipendenti ai quali e' affidata, nell'ambito della  struttura
aziendale, la responsabilita' di specifiche funzioni  presso  aree  o
settori operativi; 
      coloro che operano sulla base di rapporti,  anche  diversi  dal
rapporto di lavoro  subordinato,  che  ne  determinano  l'inserimento
nella struttura organizzativa. 
    Sono inoltre sottoposti alla procedura sanzionatoria  i  soggetti
incaricati della revisione legale dei conti, in relazione  alle  loro
responsabilita'  in  materia  di   contabilita',   per   la   mancata
comunicazione alla Banca d'Italia di atti  o  fatti,  rilevati  nello
svolgimento dell'incarico, che possano  costituire  grave  violazione
delle norme disciplinanti l'attivita'  bancaria  ovvero  che  possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un  giudizio
negativo,  un  giudizio  con   rilievi   o   una   dichiarazione   di
impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio, nonche' per  il
mancato invio alla Banca d'Italia di  ogni  altro  dato  o  documento
richiesto. 
    La medesima procedura trova applicazione, altresi', nei confronti
delle persone fisiche, delle societa' o degli enti destinatari  delle
disposizioni in materia di obbligo di astensione (artt. 53, comma  4,
del T.U. e 6, comma 2-novies, del  T.U.F.),  abuso  di  denominazione
(artt. 133 del T.U. e 188 del T.U.F.), partecipazioni  (artt.  139  e
140 del T.U., nonche' art. 189 del T.U.F.) (10) . 
    Per quanto riguarda le societa' o enti sottoposti  alla  potesta'
sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi del  decreto  legislativo
n. 231/2007, per  violazioni  in  materia  di  antiriciclaggio,  tali
soggetti comprendono, in particolare: 
      le banche; 
      le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
      le societa' di gestione del risparmio (SGR); 
      le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); 
      le societa' di  investimento  a  capitale  fisso,  mobiliare  e
immobiliare (SICAF); 
      gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106  del
T.U.; 
      gli istituti di moneta elettronica; 
      gli istituti di pagamento; 
      le succursali insediate in Italia  di  intermediari  bancari  e
finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un  altro
Stato membro o in uno Stato terzo; 
      le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti  di  moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro
Stato membro tenuti a designare un  punto  di  contatto  centrale  in
Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
231/2007; 
      le societa' fiduciarie iscritte  nell'albo  previsto  ai  sensi
dell'art. 106 del T.U.; 
      i confidi (11) ; 
      i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art.  111  del
T.U.; 
      Poste Italiane S.p.a., per l'attivita' di bancoposta; 
      Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 
    Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 62, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  231/2007,  sono  soggetti  alla   procedura
sanzionatoria i titolari di funzioni di amministrazione, direzione  e
controllo presso gli intermediari di  cui  sopra.  Al  ricorrere  dei
presupposti stabiliti dell'art. 59, comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo sono sottoposti alla procedura sanzionatoria i componenti
degli organi di controllo presso i medesimi soggetti. 
 
4. Disposizioni transitorie e finali 
 
    Le presenti disposizioni entrano  in  vigore  decorsi  15  giorni
dalla loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana; esse si applicano alle violazioni  commesse  dopo  la  loro
entrata in  vigore.  Ai  procedimenti  amministrativi  pendenti  alla
stessa data e fino  alla  loro  conclusione  continueranno  a  essere
applicate le disposizioni previgenti. 
    A far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e'
abrogato il provvedimento della Banca d'Italia del  27  giugno  2011,
recante Disciplina della procedura  sanzionatoria  amministrativa  ai
sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 385/93 e dell'art. 195
del decreto legislativo n. 58/98 e delle modalita' organizzative  per
l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie. 
 
                             Sezione II 
 
 
                       Procedura sanzionatoria 
 
1. Fasi della procedura 
 
    La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi: 
      accertamento delle violazioni; 
      contestazione delle violazioni; 
    presentazione  delle  controdeduzioni  ed   eventuale   audizione
personale; 
      valutazione del complesso degli elementi istruttori; 
      proposta al Direttorio  di  irrogazione  delle  sanzioni  o  di
archiviazione del procedimento; 
      trasmissione  della  proposta  agli  interessati  ed  eventuale
presentazione di ulteriori osservazioni al Direttorio; 
      adozione del provvedimento sanzionatorio  o  archiviazione  del
procedimento da parte del Direttorio; 
      notifica e pubblicazione del provvedimento. 
 
1.1 Accertamento delle violazioni 
    La Banca d'Italia avvia la procedura sanzionatoria amministrativa
nei casi in cui accerta la violazione delle norme  per  le  quali  e'
prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative. 
    La Banca d'Italia accerta la violazione una volta  acquisiti  gli
elementi necessari a  valutare  la  sussistenza  di  un'irregolarita'
sanzionabile. 
    Nelle materie disciplinate da norme di  principio  (di  carattere
generale o gestionale),  in  coerenza  con  esigenze  di  certezza  e
prevedibilita' della sanzione, la Banca d'Italia valuta  la  condotta
tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti  a  carattere
generale emanati allo scopo di precisare il contenuto  del  precetto.
La Banca  d'Italia  valuta  la  fattispecie  anche  alla  luce  degli
interventi correttivi  eventualmente  adottati  nei  confronti  degli
intermediari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti
particolari, fra i quali la rimozione di esponenti. 
    Nei casi in cui  fatti  di  possibile  rilievo  sanzionatorio  di
competenza della Banca d'Italia siano  stati  riscontrati  dalla  BCE
oppure nell'ambito di verifiche condotte da parte  della  UIF,  della
Guardia di Finanza o di altre Autorita', la Banca d'Italia esamina la
segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di
una  violazione   sanzionabile.   Ove   sia   necessario,   ai   fini
dell'accertamento di una violazione, acquisisce ulteriori elementi. 
    L'accertamento si perfeziona  con  l'apposizione  agli  atti  del
visto del capo del Dipartimento vigilanza bancaria e  finanziaria  o,
in caso di sua assenza o impedimento, del Vice capo Dipartimento.  Da
tale data, comunicata nella lettera  di  contestazione,  decorrono  i
termini per la notifica della  contestazione  delle  violazioni  agli
interessati. 
    L'accertamento delle violazioni e' condotto dalla Banca  d'Italia
secondo   un   approccio   unitario,   inquadrando   le    potenziali
irregolarita' nell'ambito della complessiva azione di vigilanza. 
    Per le violazioni  relative  alla  trasparenza  delle  condizioni
contrattuali e alla correttezza dei rapporti con  i  clienti  di  cui
all'art. 144, comma 1, lettere b), c), d), e), e comma 4, del T.U. le
sanzioni amministrative sono applicate esclusivamente  nei  confronti
della societa' o dell'ente responsabile.  Nell'esame  delle  relative
fattispecie, ai fini dell'avvio  della  procedura  sanzionatoria,  la
rilevanza delle violazioni puo' essere desunta: 
      dalla loro idoneita' a determinare significativi rischi  legali
o reputazionali; 
      dal  loro  carattere  diffuso  o   sistematico   in   relazione
all'articolazione territoriale o all'operativita' dell'intermediario; 
      dalla   mancata   ottemperanza   a   richiami   o   indicazioni
dell'Autorita' di vigilanza; 
    dall'inadeguatezza  dei  presidi  organizzativi  e  di  controllo
adottati dall'intermediario ad assicurare il rispetto della normativa
in materia di trasparenza delle operazioni e dei  servizi  bancari  e
finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela. 
    Per le violazioni  in  materia  di  antiriciclaggio  le  sanzioni
amministrative pecuniarie sono irrogate nei casi di violazioni gravi,
ripetute o sistematiche  ovvero  plurime,  la  cui  sussistenza  puo'
essere desunta, tra l'altro: 
      dalla loro idoneita' a esporre l'intermediario a  significativi
rischi di riciclaggio, di finanziamento del  terrorismo  o,  piu'  in
generale, a rilevanti rischi legali o reputazionali; 
      dalla ricorrenza di violazioni di una stessa disposizione in un
numero significativo di casi, tenuto conto  delle  dimensioni,  della
complessita' organizzativa e dell'operativita' dell'intermediario; 
      dal carattere diffuso e non occasionale delle violazioni,  tale
da far ritenere le stesse riconducibili all'ordinario modus  operandi
dell'intermediario ovvero sintomatiche  di  carenze  nelle  procedure
operative,  nei  presidi  organizzativi  e  di   controllo   adottati
dall'intermediario; 
      dalla  sussistenza  di  violazioni   di   una   pluralita'   di
disposizioni in materia di antiriciclaggio. 
 
1.2 Contestazione delle violazioni 
    Il procedimento sanzionatorio  ha  inizio  con  la  contestazione
formale da parte della Banca d'Italia,  nei  confronti  dei  soggetti
ritenuti  responsabili,  delle   violazioni   riscontrate   (12)   La
contestazione e' effettuata da parte del  servizio  o  della  filiale
competente della Banca d'Italia. 
    La contestazione avviene mediante apposita notifica, entro  90  o
180  giorni  dall'accertamento,  rispettivamente  per  le   procedure
avviate ai sensi dell'art. 145 del T.U. e dell'art.  195  del  T.U.F.
(13) In entrambi i casi, il termine e' di 360 giorni per le  societa'
o enti  aventi  la  sede  legale  all'estero  e  le  persone  fisiche
residenti all'estero (14) . 
    La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a
qualificarla come atto di contestazione introduttivo della  procedura
sanzionatoria amministrativa, contiene: 
      il riferimento  all'accertamento  ispettivo,  all'attivita'  di
vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa  la
violazione; 
      la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione; 
      la descrizione della violazione; 
      l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme
sanzionatorie; 
      l'indicazione dell'unita' organizzativa presso  la  quale  puo'
essere presa visione dei documenti istruttori; 
      l'invito, nei confronti dei soggetti  cui  sono  contestate  le
violazioni, a far pervenire al  Servizio  rapporti  istituzionali  di
vigilanza  («RIV»)  della  Vigilanza  della  Banca  d'Italia,  unita'
organizzativa    responsabile     del     procedimento,     eventuali
controdeduzioni nel termine di trenta giorni; 
      l'invito, nei confronti dei soggetti  cui  sono  contestate  le
violazioni, a comunicare con il primo atto utile l'eventuale  casella
di posta elettronica certificata (PEC) presso la  quale  il  soggetto
interessato intende ricevere  le  comunicazioni  e  le  notificazioni
relative al procedimento sanzionatorio; 
      l'indicazione delle  altre  unita'  organizzative  della  Banca
d'Italia  alle  quali  le  eventuali  controdeduzioni  devono  essere
trasmesse in copia, con i relativi indirizzi; 
      l'indicazione della facolta' per la societa' o l'ente e per  le
persone fisiche destinatarie delle contestazioni  di  chiedere  nella
fase istruttoria un'audizione personale, anche con l'assistenza di un
avvocato o di altro consulente, nel termine di trenta giorni; 
      l'avvertenza   che,   in   caso   di   mancata   partecipazione
all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o
la  partecipazione  all'audizione  personale,  non  sara'  consentito
presentare ulteriori osservazioni scritte  al  Direttorio  in  merito
alla proposta del servizio RIV; 
      il termine di conclusione del procedimento amministrativo. 
    La lettera di contestazione e' notificata per mezzo PEC nei  casi
e  nelle  forme  previste   dall'ordinamento.   La   notifica   della
contestazione via PEC puo' avvenire anche presso l'indirizzo indicato
dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia. 
    Qualora la notifica via PEC non sia possibile,  la  stessa  viene
effettuata a mani del legale rappresentante della societa' o ente  (o
di altra persona delegata) o delle persone  fisiche  interessati  nel
corso di una riunione presso l'intermediario interessato o presso  la
Filiale competente della Banca d'Italia. 
    In base all'art. 14 della legge  n.  689/1981,  la  notificazione
puo' essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura
civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
la violazione. 
    Le  societa',  gli  enti  o  i  soggetti  interessati  forniscono
tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca  d'Italia,  ivi
comprese quelle relative al  luogo  e  alla  data  di  nascita,  alla
residenza e al codice  fiscale  delle  persone  fisiche  che  possono
essere destinatarie delle contestazioni,  verificandone  esattezza  e
completezza, indicando altresi' le domiciliazioni, le  deleghe  degli
interessati e il relativo  indirizzo  di  PEC;  comunicano,  inoltre,
eventuali variazioni delle informazioni fornite. Le  societa'  o  gli
enti  forniscono  altresi'  le  informazioni  richieste  dalla  Banca
d'Italia in merito alle remunerazioni (15) , fisse  e  variabili,  in
qualunque forma riconosciute o erogate negli ultimi tre anni (o,  per
gli incarichi ricoperti o le attivita'  esercitate  da  meno  di  tre
anni, nel diverso minore periodo di riferimento) agli esponenti o  al
personale interessati dal procedimento (16) . 
 
1.3 Presentazione delle controdeduzioni 
    I  destinatari  del  procedimento  sanzionatorio  esercitano   il
diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento.  Essi
pertanto hanno la facolta' di presentare,  in  ordine  agli  addebiti
contestati, deduzioni scritte e  documenti,  che  la  Banca  d'Italia
valuta con riguardo all'oggetto del procedimento. 
    I  documenti  difensivi  sono  presentati  a  firma  del   legale
rappresentante  della  societa'  o   dell'ente   destinatario   della
contestazione, o di altra persona da questi  espressamente  delegata.
Nel caso di procedura avviata nei confronti di  persone  fisiche,  le
controdeduzioni sono presentate, anche  congiuntamente,  dai  singoli
soggetti destinatari delle contestazioni, i quali  allegano  altresi'
la documentazione riferita alle remunerazioni indicate nel  paragrafo
1.2, ultimo alinea. 
    Le controdeduzioni vanno trasmesse al Servizio RIV,  responsabile
del   procedimento   sanzionatorio,   preferibilmente   tramite   PEC
all'indirizzo riv@pec.bancaditalia.it nel termine  di  trenta  giorni
dalla  data  di  notifica  della   lettera   di   contestazione.   Le
controdeduzioni vanno trasmesse inoltre in copia  alle  altre  Unita'
indicate nella lettera di contestazione. 
    I soggetti interessati possono richiedere, con specifica  istanza
debitamente motivata e firmata da  tutti  i  richiedenti,  una  breve
proroga. La proroga, di norma non superiore  a  trenta  giorni,  puo'
essere  concessa,  secondo  criteri  di  proporzionalita',  anche  in
relazione      alle      caratteristiche       operativo-dimensionali
dell'intermediario e alla complessita' degli addebiti. 
    La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il
seguito della procedura sanzionatoria. 
    Le controdeduzioni possono avere carattere individuale  o  essere
sottoscritte congiuntamente da due o piu'  dei  soggetti  interessati
(ivi compreso il legale rappresentante della banca, della societa'  o
dell'ente, o altra persona da questi espressamente delegata). 
    Gli  interessati  indicano  nelle  controdeduzioni   l'indirizzo,
preferibilmente di PEC,  al  quale  inviare  le  comunicazioni  e  le
notificazioni relative alla procedura sanzionatoria. 
    In  caso  di  trasmissione  cartacea,  il  testo  dei   documenti
difensivi va trasmesso anche su supporto informatico fisico  (ad  es.
CD, DVD etc.) munito di  attestazione  di  conformita'  all'originale
(cfr. allegato A). 
    Ferma restando la pienezza del  diritto  di  difesa,  l'attivita'
difensiva  si  svolge  nel  rispetto  del   principio   della   leale
collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo.  In  tale
ottica,  tenuto  conto  dell'esigenza  di  assicurare  l'economicita'
dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere  svolte,
anche  al  fine  di   favorire   la   migliore   comprensione   delle
argomentazioni   difensive   presentate,    in    modo    essenziale,
rispecchiando l'ordine delle contestazioni;  ove  superiori  alle  50
pagine,  devono  concludersi  con  una   sintesi   delle   principali
argomentazioni difensive presentate. 
    La documentazione eventualmente allegata deve  essere  pertinente
ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive  svolte.  In  via
generale,  non  e'  necessaria  la   produzione   di   documentazione
aziendale, specialmente  se  gia'  nota  all'Autorita'  di  vigilanza
ovvero  antecedente  la  data  di  conclusione   degli   accertamenti
ispettivi. 
    Gli allegati vanno presentati in modo ordinato e corredati da  un
elenco; la produzione di documentazione  inutilmente  sovrabbondante,
disordinata o inconferente puo' costituire  elemento  di  valutazione
negativo del grado di cooperazione degli interessati con  l'Autorita'
di vigilanza. 
    Entro  il  medesimo  termine   di   trenta   giorni   il   legale
rappresentante della societa' o  ente  (o  altra  persona  da  questi
delegata) o  le  persone  fisiche  destinatarie  delle  contestazioni
possono chiedere, con specifica istanza indirizzata al Servizio  RIV,
un'audizione personale in sede  di  istruttoria.  (17)  Le  audizioni
delle  persone  fisiche  destinatarie   della   contestazione   hanno
carattere strettamente personale e non possono quindi  svolgersi  per
delega; e'  consentita  la  partecipazione  con  l'assistenza  di  un
avvocato o di altro consulente. Le audizioni  di  norma  hanno  luogo
nei trenta giorni successivi presso le filiali della  Banca  d'Italia
con compiti di vigilanza. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre
il  termine  previsto  per  l'invio  delle  controdeduzioni,  non  e'
possibile  produrre  in  tale  sede   materiale   integrativo   delle
controdeduzioni. Delle audizioni personali viene redatto un sintetico
verbale,   sottoscritto   dall'interessato.   L'eventuale    rinuncia
all'audizione  deve  essere  comunicata  tempestivamente   in   forma
scritta, preferibilmente tramite PEC, al servizio RIV e alla  Filiale
indicata per lo svolgimento dell'audizione. 
 
1.4 Istruttoria del Servizio RIV e proposta al Direttorio 
    Il  servizio  RIV  e'  l'unita'  responsabile  dei   procedimenti
sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia  ai  sensi  delle  presenti
disposizioni; in tale qualita' cura la tenuta di  tutti  gli  atti  e
documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria. 
    In particolare, verifica  che  sia  correttamente  instaurato  il
contraddittorio  con  i  destinatari  delle   contestazioni   e   sia
salvaguardata  la  possibilita'  degli  stessi  di   partecipare   al
procedimento amministrativo; consente inoltre agli interessati -  nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita'  ed  economicita'
dell'azione amministrativa - l'accesso agli  atti  del  procedimento,
con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e  dal
regolamento  della  Banca  d'Italia  recante  la   disciplina   delle
modalita'  dell'esercizio  del  diritto  di  accesso   ai   documenti
amministrativi  concernenti  l'attivita'  di  vigilanza  in   materia
bancaria e finanziaria (cfr. par. 2). 
    Il servizio RIV procede quindi all'analisi di tutti gli  elementi
istruttori acquisiti agli atti  del  procedimento  sanzionatorio;  in
particolare, alla luce delle difese svolte dagli  interessati  e  dei
documenti  di  parte,  nonche'  del  complesso   delle   informazioni
raccolte,  effettua  una   ponderata   valutazione   degli   addebiti
contestati,  della  rilevanza  delle  violazioni   e   dell'eventuale
responsabilita' personale, secondo i criteri contenuti nelle presenti
disposizioni. 
    L'accentramento  della  fase  istruttoria   e'   preordinato   ad
assicurare omogeneita' di valutazione nell'esame  delle  fattispecie,
nel rispetto della parita' di trattamento. 
    Le conclusioni istruttorie confluiscono in una proposta  motivata
che  e'  trasmessa,  unitamente  agli  atti  del   procedimento,   al
Direttorio, previo visto del Capo del Dipartimento vigilanza bancaria
e finanziaria. 
    La proposta di irrogazione delle sanzioni ha ad oggetto anche  le
modalita' di pubblicazione del relativo provvedimento, in conformita'
con quanto previsto dal T.U. e dal T.U.F. per i casi di pubblicazione
anonima o differita (cfr. paragrafo 1.7). 
    Secondo quanto previsto dagli artt. 144-bis del T.U.,  194-quater
del T.U.F. e 62, comma 4, lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.
231/2007, nel caso in cui dall'istruttoria risulti che la  violazione
accertata e' connotata da scarsa  offensivita'  o  pericolosita',  la
proposta al Direttorio puo' avere ad oggetto l'irrogazione, in  luogo
della sanzione pecuniaria, di un ordine rivolto alla societa' o  ente
per imporre l'eliminazione  delle  infrazioni  riscontrate  entro  il
termine fissato nel provvedimento. Con  l'ordine  la  Banca  d'Italia
puo' indicare le misure da adottare a questo scopo (18) . 
    Ai sensi dell'art. 194-septies del T.U.F. e dell'art.  62,  comma
4,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.   231/2007,   qualora
l'infrazione connotata da scarsa  offensivita'  o  pericolosita'  sia
cessata, la proposta puo'  avere  ad  oggetto  l'irrogazione  di  una
sanzione consistente in una  dichiarazione  pubblica  riguardante  la
violazione commessa e il soggetto responsabile. 
    Nei casi di particolare complessita', di novita' delle  questioni
emerse o di rilevanza sistemica, anche su indicazione  del  Capo  del
Dipartimento  vigilanza  bancaria  e  finanziaria,  il  Servizio  RIV
trasmette gli atti del  procedimento  alla  Commissione  per  l'esame
delle  irregolarita',  che,  esaminati  gli  atti  del  procedimento,
formula un parere vincolante ai fini  della  successiva  proposta  al
Direttorio da parte del servizio RIV. 
    La proposta al Direttorio e' trasmessa, di regola tramite PEC, ai
soggetti interessati  i  quali  abbiano  partecipato  all'istruttoria
attraverso   la   presentazione   delle   controdeduzioni   e/o    la
partecipazione all'audizione personale.  Entro  trenta  giorni  dalla
ricezione, il legale rappresentante della societa' o  ente  (o  altra
persona da questi delegata) o le  persone  fisiche  destinatarie  del
provvedimento  oggetto  della   proposta   possono   trasmettere   al
Direttorio  sintetiche  osservazioni  scritte   aventi   ad   oggetto
esclusivamente i fatti  esaminati  nel  corso  dell'istruttoria  e  i
contenuti della proposta formulata  dal  Servizio  RIV;  non  possono
essere  introdotti  fatti  nuovi,  salvo  gli   eventi   verificatisi
successivamente alla conclusione  dell'istruttoria.  Le  osservazioni
per  il  Direttorio  sono  trasmesse  preferibilmente   tramite   Pec
all'indirizzo spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it 
    Agli scritti difensivi presentati in questa fase del procedimento
si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 1.3 con  riguardo
alle modalita' di trasmissione, all'essenzialita' e  alla  pertinenza
dei  contenuti  delle  controdeduzioni.  Le   osservazioni   per   il
Direttorio presentate oltre il termine prescritto non  saranno  prese
in considerazione. 
    Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria
e la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia, esaminate le
ulteriori osservazioni eventualmente presentate dagli interessati  in
merito alla proposta formulata dal servizio RIV e acquisito il parere
dell'Avvocato generale o, in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,
dell'Avvocato  capo,  adotta  un  provvedimento  motivato.   Con   il
provvedimento il Direttorio puo': 
      accogliere la proposta; 
      chiedere supplementi di istruttoria (19) . 
      discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta; 
      archiviare il procedimento. 
    L'eventuale  provvedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni   e'
adottato dal Direttorio dalla Banca d'Italia  entro  duecentoquaranta
giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe,
per  la  presentazione  delle   controdeduzioni.   Il   termine   del
procedimento sanzionatorio avviato - per irregolarita' relative a  un
medesimo intermediario - nei confronti di una pluralita'  di  persone
fisiche si considera unico, anche a prescindere  dal  concorso  degli
interessati nella violazione; esso  si  calcola  dalla  scadenza  del
termine, comprensivo di  eventuali  proroghe,  per  la  presentazione
delle controdeduzioni da parte  del  soggetto  che  ha  ricevuto  per
ultimo la notifica della contestazione. 
    In caso di trasmissione ai soggetti  interessati  della  proposta
formulata  dal  servizio  RIV,  il   termine   per   l'adozione   del
provvedimento da parte  del  Direttorio  e'  sospeso  dalla  data  di
ricezione della comunicazione fino alla scadenza del termine  per  la
presentazione delle deduzioni al Direttorio da parte del soggetto che
ha ricevuto per ultimo la comunicazione della proposta. 
    Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la  possibilita'  per
la Banca d'Italia di adottare, ai sensi delle  vigenti  disposizioni,
provvedimenti specifici nei confronti  degli  intermediari  vigilati,
anche  volti  alla  cessazione  dei  comportamenti  non  conformi  al
principio di sana e prudente gestione o alla rimozione  di  esponenti
aziendali, nonche' lettere di richiamo. 
    Nell'ambito  dell'istruttoria  la  Banca  d'Italia   esamina   le
argomentazioni  difensive  presentate  e  il  complesso  degli  altri
elementi informativi disponibili, valutando in particolare se vi  sia
stata  una  tempestiva  e  completa  rimozione  degli  effetti  della
violazione  da  parte  dell'interessato.  Qualora  il  Servizio   RIV
riscontri che i fatti oggetto di contestazione risultino giustificati
o  che  gli  interventi  posti  in  essere   abbiano   portato   alla
eliminazione delle carenze rilevate, ne tiene  conto  nella  proposta
motivata per il Direttorio ai fini della conclusione del procedimento
con provvedimento di archiviazione. (20) 
    Il Direttorio  della  Banca  d'Italia,  qualora  ne  riscontri  i
presupposti, puo' sempre adottare un provvedimento  di  archiviazione
del procedimento, nei confronti di tutti o alcuni degli  interessati.
Il  provvedimento  di  archiviazione  viene  comunicato  ai  soggetti
interessati (21) . 
 
1.5 Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni 
    La sospensione del procedimento e' disciplinata dall'art.  8  del
provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008. 
    Ferme  restando  le  ipotesi  di  sospensione  dei   termini   di
conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso
dell'attivita' di supervisione  siano  riscontrati  fatti  nuovi  che
costituiscono  violazione  delle  medesime  disposizioni   contestate
nell'ambito della procedura sanzionatoria,  la  Banca  d'Italia  puo'
integrare le contestazioni gia' formulate nei confronti dei  soggetti
responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini  di
conclusione del  procedimento.  Con  riferimento  alle  contestazioni
integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni  e
hanno facolta' di chiedere una breve proroga e  avanzare  istanza  di
audizione nei tempi e con le modalita' previste dal paragrafo 1.3. 
 
1.6 Irrogazione della sanzione 
    La  Banca  d'Italia   puo'   irrogare   sanzioni   amministrative
pecuniarie nei confronti delle societa' o enti e nei confronti  delle
persone fisiche. 
    Secondo quanto previsto dagli artt. 144-ter del  T.U.  e  190-bis
del T.U.F., nei casi di maggiore gravita', alle persone fisiche  puo'
essere  irrogata,  accanto  alla  sanzione  pecuniaria,  la  sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio
di funzioni  presso  intermediari.  A  tal  fine  assume  rilievo  il
ricorrere di una o piu' delle seguenti circostanze: 
      la condotta  posta  in  essere  in  violazione  degli  obblighi
previsti dalla  normativa  di  riferimento  ha  comportato  un  grave
pregiudizio alla stabilita' dell'intermediario o  del  sistema  o  un
impatto rilevante sulla fiducia del pubblico; 
      il responsabile ha conseguito, direttamente  o  indirettamente,
un vantaggio dalla violazione; 
      al responsabile sono state  gia'  applicate  con  provvedimento
esecutivo  una  o  piu'  sanzioni   pecuniarie   amministrative   per
violazioni in materia bancaria e finanziaria commesse dopo  l'entrata
in vigore  delle  presenti  disposizioni  e  nei  5  anni  precedenti
all'irrogazione della nuova sanzione. 
    Nei casi previsti dal  comma  3-bis  dello  stesso  art.  190-bis
T.U.F. puo' essere applicata la  sanzione  amministrativa  accessoria
dell'interdizione permanente  dallo  svolgimento  delle  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo. 
    In materia antiriciclaggio, nei casi previsti dall'art. 62, comma
3, del decreto legislativo n. 231/2007, tenuto conto  della  gravita'
della  violazione  accertata,  puo'  essere  applicata  la   sanzione
amministrativa   accessoria   dell'interdizione   temporanea    dallo
svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione o  controllo
presso l'intermediario. 
    L'importo della sanzione pecuniaria e  la  durata  dell'eventuale
sanzione accessoria, stabiliti entro i limiti previsti  dalla  legge,
vengono fissati tenendo  conto  di  ogni  circostanza  rilevante  per
apprezzare nel caso concreto la significativita' della  violazione  e
il suo grado di offensivita' o pericolosita'. A questi fini, anche in
relazione alla tipologia della  violazione  e  alla  natura  (persona
fisica o giuridica) del responsabile, vengono valutati, tra  l'altro,
i seguenti elementi: 
      la durata della violazione; 
      la capacita' finanziaria del  responsabile,  quale  desumibile:
nel caso di una societa' o  ente,  dal  fatturato  netto  dell'ultimo
esercizio; nel caso di una persona fisica, dalle remunerazioni, fisse
e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate  negli  ultimi
tre anni per la carica ricoperta o per l'attivita' esercitata  presso
l'intermediario. (22) Le remunerazioni risultano dalla documentazione
prodotta nel corso del procedimento o da ogni  altra  informazione  o
dato disponibili; 
      la gravita' della violazione, in particolare in relazione a: 
        i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su  altri
portatori di interessi qualificati o sui mercati o  sulla  situazione
tecnica, organizzativa e gestionale  dell'azienda  e  del  gruppo  di
appartenenza,   nonche'   l'eventuale   assunzione   nei    confronti
dell'intermediario di misure inibitorie o di provvedimenti specifici,
straordinari, ingiuntivi o di crisi; 
        l'attendibilita'  della  rappresentazione  della   situazione
aziendale fornita all'Autorita' di vigilanza; 
        le ipotesi in cui, con  un'unica  azione  od  omissione,  sia
commessa la violazione di  diverse  disposizioni  o  piu'  violazioni
della medesima disposizione; 
      i  casi  di  precedenti  violazioni  in  materia   bancaria   o
finanziaria o antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto; 
      i pregiudizi arrecati a terzi attraverso la  violazione,  nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
      l'entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
      l'attivita'  svolta  dai  soggetti  sottoposti  alla  procedura
sanzionatoria   per   eliminare   o    attenuare    le    conseguenze
dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorita' di vigilanza; 
      il  grado  di  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla
procedura  sanzionatoria,  in  relazione  agli  elementi  informativi
disponibili (ad es., per quanto  riguarda  gli  esponenti:  effettivo
assetto   dei   poteri,   condotte   concretamente   tenute,   durata
dell'incarico); 
      le  conseguenze  della  violazione,  anche  potenziali,   sulla
stabilita' complessiva del sistema finanziario. 
    In caso di sanzioni irrogate ai sensi del decreto legislativo  n.
231/2007,   si    considera,    inoltre,    l'adozione    da    parte
dell'intermediario di adeguate procedure di valutazione e mitigazione
del  rischio  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo,
commisurate alla  natura  dell'attivita'  svolta  e  alle  dimensioni
dell'intermediario. 
    Ai  fini  delle  presenti  disposizioni  e  per  il  calcolo  dei
massimali, per fatturato della societa' o dell'ente si intende: 
      a) per le banche, le societa' finanziarie, i soggetti abilitati
di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del T.U.F., gli  intermediari
finanziari iscritti nell'albo di  cui  all'art.  106  del  T.U.,  gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, i confidi,
la societa' Poste Italiane  S.p.a.  per  l'attivita'  di  Bancoposta:
l'aggregato definito nell'art. 316 tabella 1 del regolamento (UE)  n.
575/2013; 
      b) per  le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione:
l'aggregato risultante dalla somma algebrica delle seguenti voci  del
conto economico: premi netti; commissioni attive;  proventi  e  oneri
derivanti da strumenti finanziari  a  fair  value  rilevato  a  conto
economico; interessi attivi  e  altri  proventi  derivanti  da  altri
strumenti finanziari e investimenti immobiliari; oneri netti relativi
ai sinistri; commissioni passive; per le imprese non  appartenenti  a
gruppi,  si  ha  riguardo  alle  corrispondenti  voci  del   bilancio
individuale; 
      c) per le imprese diverse da quelle indicate alle lettere a)  e
b): l'aggregato pari alla somma degli importi ricavati dalla  vendita
di prodotti e dalla prestazione di servizi e corrispondenti alla loro
normale attivita', previa  detrazione  degli  sconti  concessi  sulle
vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e di  altre  imposte
direttamente legate al fatturato; 
    Il fatturato e' riferito all'ultimo esercizio e, per le  societa'
o enti appartenenti a un  gruppo  bancario,  finanziario,  di  SIM  o
tenuti a redigere il bilancio consolidato,  e'  calcolato  di  regola
sulla base dei dati consolidati. 
 
1.7 Notifica e pubblicazione del provvedimento 
    La Banca d'Italia  notifica  i  provvedimenti  sanzionatori  agli
interessati. 
    Il provvedimento sanzionatorio e' pubblicato senza ritardo e  per
estratto sul sito web della  Banca  d'Italia  con  indicazione  delle
violazioni  accertate,  delle  disposizioni  violate,  dei   soggetti
sanzionati e delle sanzioni rispettivamente applicate. 
    La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della  violazione  e
degli interessi coinvolti, puo'  stabilire  modalita'  ulteriori  per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione. 
    Qualora   sia   proposto   ricorso   contro   il    provvedimento
sanzionatorio, la Banca d'Italia  ne  fa  menzione  senza  ritardo  a
margine  della  pubblicazione  sul  proprio   sito   web,   indicando
l'autorita' adita e le date di notifica e deposito  del  ricorso;  le
informazioni sono successivamente integrate con  l'indicazione  degli
estremi dei provvedimenti, anche cautelari,  adottati  dall'autorita'
adita sul ricorso, anche se non passati  in  giudicato.  Le  medesime
informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di  impugnazione
dei provvedimenti adottati dall'autorita' adita sul ricorso. 
    Ai sensi dell'art. 145, commi 3-bis e 3-ter, del T.U. e dell'art.
195-bis, commi 2 e 3, del T.U.F., la Banca d'Italia puo' disporre  la
pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando
quella ordinaria abbia ad oggetto dati personali la cui pubblicazione
appaia sproporzionata  rispetto  alla  violazione  sanzionata,  possa
comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei  mercati  finanziari   o
pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in  corso  o  possa
causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti,  purche'
tale pregiudizio sia determinabile. Ove le  stesse  situazioni  sopra
richiamate abbiano  carattere  temporaneo,  la  Banca  d'Italia  puo'
differire la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio al momento
in cui esse sono venute meno. 
    Ai sensi dell'art. 195-bis, comma 3-bis,  del  T.U.F.,  la  Banca
d'Italia  puo'  escludere  la  pubblicita'   del   provvedimento   di
applicazione delle sanzioni previste dal T.U.F.,  se  consentito  dal
diritto dell'Unione europea, nel caso  in  cui  la  pubblicazione  in
forma  anonima  o  quella   in   forma   differita   siano   ritenute
insufficienti ad assicurare la stabilita' dei mercati finanziari o la
proporzionalita'  della  pubblicazione   delle   decisioni   rispetto
all'irrogazione della sanzione  dell'ordine  di  porre  termine  alle
violazioni. 
    Ai sensi dell'art.  66,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
231/2007,  e'  prevista  l'esclusione   o   il   differimento   della
pubblicazione  del  provvedimento  di  applicazione  delle   sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 231/2007,  nel  caso  in  cui  la
pubblicazione possa comportare rischi per la stabilita'  dei  mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. 
    Le informazioni pubblicate  restano  sul  sito  web  della  Banca
d'Italia  per  cinque  anni  dalla  pubblicazione  del  provvedimento
sanzionatorio.  Successivamente  alla   cancellazione,   i   soggetti
sanzionati possono richiedere, con  specifica  istanza  all'indirizzo
pubblicazioni.esitoricorsi@pec.bancaditalia.it la  pubblicazione  sul
sito  web  della  Banca  d'Italia  dell'esito  della   procedura   di
impugnazione del provvedimento sanzionatorio, indicando  gli  estremi
del provvedimento adottato dall'autorita' adita sul ricorso. 
 
2. Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio 
 
    I  soggetti  sottoposti  al  procedimento  sanzionatorio  possono
accedere  ai  documenti  del  procedimento  nella  parte  in  cui  li
riguardano, in base alle disposizioni della legge 7 agosto  1990,  n.
241. 
    Il diritto di accesso e' riconosciuto, con le  limitazioni  e  le
esclusioni previste in base alla legge  n.  241/1990  e  avuta  anche
presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai  dati  personali  e
alla riservatezza  dei  terzi,  ai  titolari  di  interessi  diretti,
concreti e attuali, corrispondenti a  una  situazione  giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto  l'accesso.  Ai
sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, le richieste  di  accesso
devono essere motivate, al  fine  di  consentire  in  particolare  di
verificare la sussistenza dei predetti interessi. 
    L'esercizio  del  diritto  di   accesso   e'   disciplinato   dal
regolamento della Banca d'Italia adottato con  provvedimento  dell'11
dicembre 2007. Le istanze di accesso devono essere presentate, con le
modalita' stabilite dal citato regolamento e preferibilmente  tramite
Pec, al servizio RIV, responsabile del procedimento. 
    Al fine di consentire una tempestiva disamina delle istanze, esse
devono essere presentate con atto distinto rispetto a ogni altro atto
presentato nel corso della procedura sanzionatoria  (controdeduzioni,
documentazione a supporto,  richieste  di  audizione,  ecc.);  devono
inoltre essere  formulate  mediante  l'apposito  modulo,  disponibile
presso le Strutture o nel  sito  internet  della  Banca  d'Italia,  o
comunque recare nell'oggetto la dicitura «Procedimento  sanzionatorio
a carico di... - Istanza di accesso a documenti amministrativi». 
    Conformemente   ai   principi   alla   base   del    procedimento
sanzionatorio,  degli  accessi  effettuati  nel  corso   della   fase
istruttoria  viene  redatto  un   sintetico   verbale,   sottoscritto
dall'interessato. 
 
3. Pagamento della sanzione 
 
    Il pagamento e' effettuato entro  il  termine  di  trenta  giorni
(cfr. art. 18,  comma  4,  legge  n.  689/1981)  dalla  notifica  del
provvedimento. 
    I  soggetti  sanzionati  danno   tempestiva   comunicazione   del
pagamento effettuato alla Banca d'Italia attraverso  la  trasmissione
del modello F23. 
    Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della legge
n. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta. 
    Il  mancato  pagamento  della  sanzione  nei  termini   determina
l'applicazione degli interessi a norma di legge. 
 
4. Impugnazione del provvedimento sanzionatorio 
 
    Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato ai sensi  di
legge. La proposizione del ricorso non sospende  il  pagamento  della
sanzione. 
    La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio  e  nel  corso  di
esso, presenta le memorie e produce gli atti  e  documenti  a  difesa
della legittimita' del provvedimento sanzionatorio. 
 
5. Informativa all'EBA 
 
    Ai sensi degli articoli 145-ter del T.U. e 195-ter del T.U.F., la
Banca  d'Italia  comunica  all'EBA  le  sanzioni  applicate  ai  fini
dell'assolvimento degli obblighi informativi  previsti  dall'art.  69
della direttiva n. 2013/36/UE. 
    Ai sensi dell'art.  66,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
231/2007, la Banca d'Italia comunica all'EBA le sanzioni applicate ai
fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti  dall'art.
62 della direttiva n. 2015/849/UE. 
 
                             Sezione III 
          Applicazione delle sanzioni nell'ambito dell'MVU 
 
1. Soggetti «significativi» (23) . 
 
    Fuori dei casi di potesta' sanzionatoria diretta  della  BCE,  la
Banca d'Italia avvia il procedimento sanzionatorio su richiesta della
BCE e previo  accertamento  della  sussistenza  dei  presupposti  per
l'avvio. 
    La Banca d'Italia, qualora ritenga sussistere i  presupposti  per
l'avvio di un procedimento sanzionatorio di  propria  competenza  nei
confronti di soggetti significativi o di esponenti o personale  degli
stessi, chiede alla BCE di formulare una richiesta di avvio, ai sensi
dell'art. 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014. 
    Il procedimento sanzionatorio  dinanzi  alla  Banca  d'Italia  e'
regolato dalle precedenti sezioni. 
    I provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti significativi
e dei loro esponenti o personale sono comunicati alla BCE. 
 
2. Soggetti «meno significativi» 
 
    La procedura per l'irrogazione delle sanzioni nei  confronti  dei
soggetti meno significativi e dei loro esponenti e personale da parte
della Banca  d'Italia  e'  integralmente  regolata  dalle  precedenti
sezioni. 
    La  Banca  d'Italia  trasmette   periodicamente   alla   BCE   le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 135 del regolamento (UE) n.
468/2014. 
 
____________ 

(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  del  26  giugno
    2013 sull'accesso all'attivita'  degli  enti  creditizi  e  sulla
    vigilanza prudenziale sugli enti creditizi  e  sulle  imprese  di
    investimento, che modifica la direttiva n. 2002/87/CE e abroga le
    direttive nn. 2006/48/CE e 2006/49/CE. 

(2) Tale impostazione e' stata  sostanzialmente  replicata  da  altre
    direttive  successivamente  emanate   in   materia   bancaria   e
    finanziaria (cfr., ad  esempio,  direttiva  n.  2014/65/UE,  c.d.
    MiFID II; direttiva n. 2014/91/UE, c.d.  UCITS  V;  direttiva  n.
    2015/849/UE, c.d. AMLD IV). 

(3) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre  2013,
    che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici  in
    merito alle politiche in materia di vigilanza  prudenziale  degli
    enti creditizi. Cfr., altresi', il regolamento (UE)  n.  468/2014
    della Banca centrale europea del 16 aprile 2014,  che  istituisce
    il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza
    unico tra la Banca centrale  europea  e  le  autorita'  nazionali
    competenti  e  con  le  autorita'   nazionali   designate   (c.d.
    «Framework Regulation» o «Regolamento quadro sull'MVU»). 

(4) L'art. 2, punto 20, del regolamento (UE)  n.  468/2014  elenca  i
    soggetti  sottoposti   alla   vigilanza   nell'ambito   dell'MVU,
    includendovi   le   banche,   le   societa'   di   partecipazione
    finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria miste e le
    succursali  di  enti  creditizi  insediate  negli  Stati   membri
    partecipanti,  nonche',  a  certe  condizioni,   le   controparti
    centrali. 

(5) Cfr. il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre
    1998, come  modificato  dal  regolamento  (UE)  n.  2015/159  del
    Consiglio del  27  gennaio  2015,  che  prevede  i  limiti  e  le
    condizioni per l'esercizio  del  potere  sanzionatorio  da  parte
    della  BCE  per  la  violazione  degli  obblighi   previsti   dai
    regolamenti o dalle decisioni dalla stessa adottati. 

(6) Art. 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.  1024/2013  e  art.
    134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014. 

(7) Restano  escluse  dall'ambito  delle  presenti  disposizioni   le
    sanzioni in materia di  diritti  e  obblighi  delle  parti  nella
    prestazione di servizi di pagamento,  bonifici  transfrontalieri,
    trattamento del contante. 

(8) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r)  del  T.U.F.  «soggetti
    abilitati» sono le SIM, le imprese  di  investimento  comunitarie
    con  succursale   in   Italia,   le   imprese   di   investimento
    extracomunitarie,  le  SGR,  le  societa'  di  gestione  UE   con
    succursale in  Italia,  le  Sicav,  le  Sicaf,  i  GEFIA  UE  con
    succursale in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  Italia,  i
    GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia
    con succursale in Italia,  nonche'  gli  intermediari  finanziari
    iscritti nell'elenco previsto dall' art. 106 del T.U. e le banche
    italiane, le banche comunitarie con succursale  in  Italia  e  le
    banche extracomunitarie, autorizzati all'esercizio dei servizi  o
    delle attivita' di investimento. 

(9) Il riferimento e' da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155
    del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore  del  titolo
    III del decreto legislativo n. 141/2010. 

(10) Con riferimento  agli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  ai
     mediatori creditizi si richiama quanto previsto  dagli  articoli
     128-decies ss. e 144, comma 5-bis, del T.U. 

(11) Il riferimento e' da intendersi ai  confidi  previsti  dall'art.
     155 del T.U., nel testo precedente  all'entrata  in  vigore  del
     titolo III del decreto legislativo n. 141/2010. 

(12) Ai fini dell'esercizio della potesta'  sanzionatoria  attribuita
     al Ministero dell'economia e delle finanze dall'art.  65,  comma
     1, lett. a), del  decreto  legislativo  n.  231/2007,  la  Banca
     d'Italia trasmette al Ministero, ai sensi dell'art. 65, comma 3,
     gli atti relativi alle potenziali violazioni di competenza dello
     stesso che abbia riscontrato o di cui abbia avuto  comunicazione
     nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 

(13) Le procedure relative a violazioni in materia di antiriciclaggio
     sono sempre avviate ai sensi dell'art. 145 del T.U. 

(14) Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 689/1981,  per  i
     soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o
     il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non
     e' obbligatoria. 

(15) Per la  nozione  di  «remunerazioni»,  si  fa  riferimento  alle
     pertinenti definizioni contenute nella Circolare n. 285  del  17
     dicembre 2013, e  successive  modifiche  e  integrazioni  (Parte
     prima, titolo IV, capitolo 2, sezione I, par. 3). Ai fini  delle
     presenti disposizioni le remunerazioni sono considerate al lordo
     delle imposte. 

(16) Per le societa' o  enti  appartenenti  ad  un  gruppo,  andranno
     indicate le remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma
     riconosciute  o  erogate  per  gli  incarichi  ricoperti  o   le
     attivita' esercitate all'interno del gruppo. 

(17) Al fine di consentire un tempestivo svolgimento  dell'audizione,
     la richiesta deve essere presentata con atto distinto rispetto a
     ogni  altro  atto   presentato   nel   corso   della   procedura
     sanzionatoria  (controdeduzioni,  documentazione   a   supporto,
     richieste di proroga, ecc.). 

(18) La sanzione adottata ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto
     legislativo n. 231/2007 consiste  nell'ordine  di  eliminare  le
     infrazioni e di astenersi dal ripeterle. 

(19) In caso di richiesta da parte del Direttorio di  supplementi  di
     istruttoria,  il  contraddittorio  sulla  relazione  integrativa
     trasmessa al Direttorio dal servizio RIV si  svolge  secondo  le
     medesime modalita' previste per la proposta iniziale. 

(20) Ai sensi dell'art. 7  della  legge  n.  689/1981,  che  sancisce
     l'intrasmissibilita' agli eredi dell'obbligazione relativa  alla
     sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria nei  confronti  di
     persone fisiche si estingue in  caso  di  decesso  del  soggetto
     interessato. 

(21) Il provvedimento di archiviazione di  procedimenti  sanzionatori
     avviati  nei  confronti   di   un   intermediario   per   omessa
     segnalazione di operazione sospetta e'  trasmesso  al  Ministero
     dell'economia e delle  finanze  per  gli  eventuali  profili  di
     competenza. 

(22) Nel caso di procedimenti riferiti a persone fisiche operanti  in
     societa'  o  enti  appartenenti  ad  un  gruppo,  la   capacita'
     finanziaria della persona fisica interessata dal procedimento e'
     determinata considerando le remunerazioni, fisse e variabili, in
     qualunque  forma  riconosciute  o  erogate  per  gli   incarichi
     ricoperti o le attivita' esercitate all'interno del gruppo. 

(23) L'elenco dei soggetti «significativi» e' pubblicato sul sito web
     della                     BCE                      all'indirizzo
     https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/List_for_pu
     blishing_20151230.pdf?8f3c2b2083bb3ab26482fe79fdcb68f6