(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  normali
della zona e atte a conferire alle uve le specifiche  caratteristiche
di qualita'. 
    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei,   di
favorevole  giacitura  ed  esposizione,  con  esclusione  di   quelli
eccessivamente umidi,  insufficientemente  soleggiati  e  di  pianura
alluvionale. 
4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto. 
    I sesti di impianto e le forme  di  allevamento  consentiti  sono
quelli gia' usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta
a tetto  inclinato,  spalliera  ad  archetto  singolo  o  bilaterale,
cordone speronato. I sesti d'impianto sono  adeguati  alle  forme  di
allevamento. La regione puo' consentire diverse forme di  allevamento
qualora siano tali  da  migliorare  la  gestione  dei  vigneti  senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 
4.3 - Irrigazione, forzatura. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
4.4 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale. 
    La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie  dei
vini ad Indicazione geografica tipica «Liguria di Levante»  non  deve
essere superiore a 11 t/ha. 
    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad   indicazione
geografica tipica «Liguria di Levante» devono assicurare  ai  vini  i
seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: 
      «Liguria di Levante» Bianco: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Malvasia bianca lunga: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Trebbiano toscano: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Rosso: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Canaiolo: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Ciliegiolo: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Merlot: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Pollera nera: 10% vol; 
      «Liguria di Levante» Sangiovese: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Sirah: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Vermentino Nero: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Rosato: 10% vol.; 
      «Liguria di Levante» Passito: 13% vol.; 
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente
impegnata dalla vite.