(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore 
7.1 - Menzioni facoltative. 
    Sono consentite le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai  vini
di cui all'art. 1 
7.2 - Annata. 
    Nell'etichettatura dei vini  di  cui  all'art.  1,  l'indicazione
dell'annata di produzione delle  uve  e'  obbligatoria  nel  caso  di
recipienti di volume nominale fino a 2 litri.