(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
  1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata  «Custoza»
anche superiore, riserva, spumante e  passito  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al
vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di  qualita'.   Sono
pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari e  pedocollinari,
esposti prevalentemente a sud, sudovest e posti in terreni di origine
morenica  di  natura  prevalentemente   calcarea,   argillo-calcarea,
ghiaiosocalcarea  e  ghiaioso-sabbiosa  con  esclusione  dei  terreni
umidi. 
  2.I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
  3.E' vietata ogni pratica di forzatura. 
  4.E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 
  5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  una  resa
di uva per ettaro e un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo
come indicato nella tabella seguente: 
 
 
            =============================================
            |                   | Max. Uva/ha | Min. %  |
            | Tipologia di vino |     (t)     |  vol.   |
            +===================+=============+=========+
            |Custoza, anche     |             |         |
            |riserva e spumante |     13      |   9.5   |
            +-------------------+-------------+---------+
            |Custoza superiore  |     12      |   11    |
            +-------------------+-------------+---------+
 
  6. Per la produzione dei vini "Custoza" passito si  dovra'  attuare
la cernita  delle  uve  in  vigneto,  secondo  gli  usi  tradizionali
mettendo a riposo un quantitativo di uve non  superiore  a  t  5  per
ettaro. I rimanenti quantitativi di uva fino  al  raggiungimento  del
limite massimo previsto  potranno  essere  presi  in  carico  per  la
produzione dei vini corrispondenti alle  tipologie  previste  di  cui
all'art.  1.  Le  uve  destinate  alla  produzione  della   tipologia
«passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol. 
  7. Nelle annate favorevoli i quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare alla produzione di detti vini devono essere  riportati  nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del
20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di  resa  uva/vino  di
cui  trattasi.  Oltre  detto   limite,   decade   il   diritto   alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
  8. La Regione  Veneto,  su  richiesta  motivata  del  consorzio  di
tutela, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima
della vendemmia, con proprio provvedimento, puo' stabilire  ulteriori
e diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.