(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                            Etichettatura 
 
    Sulle confezioni devono essere indicate,  le  diciture  «Nocciola
del  Piemonte»  o  «Nocciola  Piemonte»,  seguita   da   «Indicazione
geografica protetta» o «IGP», e il nome, ragione sociale ed indirizzo
del  confezionatore.  L'indicazione  dell'annata  di  raccolta  delle
nocciole contenute e'  obbligatoria  per  il  prodotto  in  guscio  o
sgusciato. Inoltre: 
      a) il prodotto in guscio dalla produzione, in sacchi, sacconi o
prodotto sfuso, di cui all'art. 7, lettera a), etichettato con  tutte
le indicazioni previste dal presente disciplinare per l'immissione al
consumo con la IGP, al fine di garantire gli opportuni controlli e la
rintracciabilita', deve essere accompagnato dal documento commerciale
che riporti l'indicazione geografica protetta e dalla  documentazione
prevista per l'eventuale frazionamento della partita; 
      b)  il  prodotto  sgusciato  e  semilavorato,  confezionato  in
sacchi, scatole  od  altri  contenitori  ad  uso  alimentare  di  cui
all'art. 7, lettera  b),  deve  riportare  in  etichetta  il  simbolo
comunitario dell'IGP. 
    La valorizzazione dell'utilizzo della «Nocciola del  Piemonte»  o
«Nocciola  Piemonte»  IGP  nel  preparato  alimentare  deve  avvenire
citando in  qualunque  punto  dell'etichetta  la  dicitura  «prodotto
ottenuto  esclusivamente  da  "Nocciola  del  Piemonte"  o  "Nocciola
Piemonte" "IGP"» oppure «solo con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola
Piemonte" "IGP"». E' fatto divieto di usare, con la denominazione  di
cui all'art.  1,  qualsiasi  altra  denominazione  ed  aggettivazione
aggiuntiva,  fatta  salva  la  menzione  varietale   «Tonda   Gentile
Trilobata». 
    E' altresi' possibile indicare sulle confezioni anche la dicitura
«delle Langhe» qualora le nocciole utilizzate per i prodotti  di  cui
all'art.  1,  del  presente  disciplinare  di  produzione,   derivino
esclusivamente da noccioleti siti nell'areale geografico delle Langhe
comprendente i seguenti comuni in Provincia di Cuneo e Asti: 
      Provincia di Cuneo: Albaretto della  Torre,  Arguello,  Barolo,
Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo,  Bonvicino,  Borgomale,  Bosia,
Bossolasco, Camerana, Camo, Castelletto  Uzzone,  Castellino  Tanaro,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto  Langhe,
Ciglie',  Cissone,  Cortemilia,  Cossano  Belbo,  Cravanzana,   Diano
d'Alba, Dogliani, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca,  Grinzane  Cavour,
Igliano,  La  Morra,  Lequio  Berria,   Levice,   Mango,   Marsaglia,
Mombarcaro,   Monesiglio,   Monforte   d'Alba,   Montelupo    Albese,
Montezemolo, Murazzano, Neviglie, Niella  Belbo,  Paroldo,  Perletto,
Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto,  Roascio,  Rocca  Ciglie',  Rocchetta
Belbo, Roddi, Roddino,  Rodello,  Sale  Langhe,  Sale  San  Giovanni,
Saliceto,  San  Benedetto  Belbo,  Santo  Stefano  Belbo,  Serralunga
d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida ,  Torresina,
Treiso, Trezzo Tinella, Verduno; 
      per  i  Comuni:  Alba,  Barbaresco,Bastia  Mondovi',   Cherasco
,Clavesana, Farigliano, Lequio  Tanaro,  Monchiero,  Narzole,  Neive,
Niella Tanaro,  Novello,  l'areale  geografico  situato  alla  destra
orografica del Fiume Tanaro; 
      per i Comuni: Castelnuovo di  Ceva,  Ceva  e  Priero,  l'areale
geografico situato alla destra orografica del torrente  Cevetta  fino
alla confluenza nel Tanaro, da qui l'areale  geografico  alla  destra
orografica del fiume Tanaro); 
      Provincia di Asti: Bubbio, Cassinasco, Castagnole delle  Lanze,
Castel  Boglione,  Castel  Rocchero,  Cessole,  Coazzolo,   Loazzolo,
Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile,  Roccaverano,
Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime; per
i Comuni di Canelli, Calamandrana, l'areale geografico  situato  alla
destra del Torrente Belbo.