(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                         Pareri facoltativi 
 
    1. Quando, in conformita' alla legge, risulta opportuno acquisire
un parere non obbligatorio del Consiglio di Stato  o  dell´Avvocatura
dello Stato, il responsabile del procedimento  ne  da'  notizia  alle
parti interessate, indicando sinteticamente i motivi in base ai quali
si e' ritenuto di procedere all'acquisizione del parere medesimo.  In
tal caso, il periodo  di  tempo  occorrente  per  l´acquisizione  del
parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione,  non  e'
computato nel termine finale del procedimento, se il parere  medesimo
e' reso nel termine di cui all´art. 16 della legge 7 agosto 1990,  n.
241. L´Autorita' procede prescindendo dal parere, se  questo  non  e'
reso nei termini suddetti. 
    2. L´acquisizione in via facoltativa di pareri e  di  valutazioni
tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori dei casi di cui  al
comma 1 del presente articolo, ha luogo rispettando il termine finale
del procedimento.