Art. 2. Direttore della UIF 1. Il direttore della UIF e' nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario, come specificati al comma 2. 2. Il direttore della UIF: a) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia ovvero condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; b) deve aver maturato una adeguata esperienza professionale e di conoscenza del sistema finanziario attraverso l'esercizio, per almeno dieci anni, di attivita' professionali o di insegnamento universitario attinenti a materie giuridiche o economiche ovvero di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni. 3. Il direttore della UIF dura in carica cinque anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. Egli puo' essere sollevato dall'incarico con le medesime modalita' prescritte per la nomina, solo se non soddisfa piu' alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si e' reso colpevole di gravi mancanze. 4. Al direttore compete in autonomia la responsabilita' della gestione della UIF, della quale definisce gli indirizzi e pianifica, dirige e controlla l'attivita' assicurandone una conduzione integrata e unitaria. Egli adotta gli atti e i provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'UIF. 5. Il direttore sovrintende al funzionamento della struttura, esercitando il coordinamento tra le unita' che la compongono, e al personale della UIF, del quale dispone la distribuzione tra le strutture e promuove lo sviluppo e la crescita professionale, assicurando la valorizzazione delle diversita'; puo' delegare al personale dell'area manageriale e alte professionalita', con apposita comunicazione di servizio indicante principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente. 6. Il provvedimento di nomina stabilisce il trattamento normativo ed economico del direttore della UIF. 7. Il direttore della UIF e' coadiuvato da un vice direttore. Il vice direttore affianca, anche mediante l'esercizio di deleghe, il direttore, secondo criteri dallo stesso definiti, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vice direttore e' nominato dal Governatore, sentito il direttorio e il direttore della UIF, tra il personale della Banca d'Italia appartenente al segmento professionale di direttore centrale dell'Area manageriale e alte professionalita'.