(Regolamento-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Direttore della UIF 
 
    1. Il direttore della  UIF  e'  nominato  con  provvedimento  del
Direttorio della Banca d'Italia, su  proposta  del  governatore,  tra
persone   dotate   di    adeguati    requisiti    di    onorabilita',
professionalita'  e  conoscenza   del   sistema   finanziario,   come
specificati al comma 2. 
    2. Il direttore della UIF: 
      a) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione  ai
sensi della normativa antimafia ovvero condannato, anche con sentenza
non definitiva, per delitti non colposi; 
      b) deve aver maturato una adeguata esperienza  professionale  e
di conoscenza del sistema  finanziario  attraverso  l'esercizio,  per
almeno dieci anni,  di  attivita'  professionali  o  di  insegnamento
universitario attinenti a materie giuridiche o economiche  ovvero  di
funzioni   dirigenziali   presso   enti    pubblici    o    pubbliche
amministrazioni. 
    3. Il direttore della UIF dura in carica cinque anni. Il  mandato
e'  rinnovabile  una  sola  volta.   Egli   puo'   essere   sollevato
dall'incarico con le medesime modalita'  prescritte  per  la  nomina,
solo  se  non   soddisfa   piu'   alle   condizioni   richieste   per
l'espletamento delle sue funzioni o si e'  reso  colpevole  di  gravi
mancanze. 
    4. Al direttore compete in  autonomia  la  responsabilita'  della
gestione della UIF, della quale definisce gli indirizzi e  pianifica,
dirige e controlla l'attivita' assicurandone una conduzione integrata
e unitaria. Egli adotta gli atti e i provvedimenti  attribuiti  dalla
legge alla competenza dell'UIF. 
    5. Il direttore sovrintende  al  funzionamento  della  struttura,
esercitando il coordinamento tra le unita' che la  compongono,  e  al
personale della UIF,  del  quale  dispone  la  distribuzione  tra  le
strutture  e  promuove  lo  sviluppo  e  la  crescita  professionale,
assicurando la valorizzazione  delle  diversita';  puo'  delegare  al
personale dell'area manageriale e alte professionalita', con apposita
comunicazione di servizio indicante  principi  e  criteri  direttivi,
determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente. 
    6. Il provvedimento di nomina stabilisce il trattamento normativo
ed economico del direttore della UIF. 
    7. Il direttore della UIF e' coadiuvato da un vice direttore.  Il
vice direttore affianca, anche mediante l'esercizio  di  deleghe,  il
direttore, secondo criteri dallo stesso definiti, lo  sostituisce  in
caso di assenza o impedimento. Il  vice  direttore  e'  nominato  dal
Governatore, sentito il direttorio e il direttore della UIF,  tra  il
personale della Banca d'Italia appartenente al segmento professionale
di direttore centrale dell'Area manageriale e alte professionalita'.