Art. 5. Organizzazione 1. Alla UIF si applicano le disposizioni sulla struttura organizzativa dell'amministrazione centrale contenute nel Regolamento generale della Banca d'Italia, salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge e dal presente regolamento. 2. Nell'ambito della UIF: a) il Servizio operazioni sospette svolge i compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e delle comunicazioni delle pubbliche amministrazioni e ne valuta la fondatezza; verifica il rispetto delle disposizioni in materia; riceve le comunicazioni oggettive e le utilizza per l'approfondimento delle operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; cura i processi di raccolta delle segnalazioni di operazioni sospette e delle comunicazioni oggettive nonche' di controllo qualitativo dei dati, integrazione e classificazione delle informazioni; b) il Servizio analisi e rapporti istituzionali cura l'interlocuzione con l'Autorita' giudiziaria e con le altre autorita'; segue nelle materie d'interesse della UIF la produzione normativa nazionale e presta la propria collaborazione alle altre autorita'; predispone istruzioni, indicatori e schemi di anomalia nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio; cura la pianificazione e l'organizzazione dell'attivita' ispettiva e i compiti connessi all'esame delle irregolarita' rilevate in sede di controllo anche a fini sanzionatori; segue gli aspetti della cooperazione internazionale; svolge analisi aggregate dei flussi finanziari e studi su fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 3. Ciascun Servizio e' articolato in divisioni. Il capo del servizio operazioni sospette con l'approvazione del direttore della UIF determina, con apposita comunicazione di servizio, i criteri per la ripartizione delle segnalazioni tra le divisioni incaricate dell'analisi delle operazioni sospette. 4. I capi dei servizi, i vice capi servizio e i capi delle divisioni sono nominati, sentito il direttorio e il direttore della UIF, dal Governatore o dal direttore generale della Banca d'Italia, in base alle competenze stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale della Banca d'Italia. 5. Il direttore della UIF esprime un parere con riguardo all'assegnazione e ai trasferimenti del personale da e verso la UIF. 6. Il capo del servizio ha la responsabilita' dell'attuazione degli indirizzi stabiliti dal direttore nelle materie di competenza e del funzionamento della struttura cui e' preposto, della quale programma, dirige e controlla l'attivita' con la collaborazione del vice capo servizio; ha la gestione del personale, del quale promuove lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle diversita'; vigila sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con poteri e responsabilita' correlati alle attribuzioni conferite alla struttura. Firma gli atti e la corrispondenza relativi alle attribuzioni assegnate. 7. Il vice capo servizio e' il diretto collaboratore del capo servizio, lo affianca nella sua attivita' anche mediante l'esercizio di deleghe e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nei casi di contemporanea assenza del capo servizio e del suo vice ricade nella responsabilita' del direttore della UIF l'individuazione della persona incaricata di assicurare la direzione del servizio.