(Regolamento-art. 5)
                               Art. 5. 
                           Organizzazione 
 
    1.  Alla  UIF  si  applicano  le  disposizioni  sulla   struttura
organizzativa dell'amministrazione centrale contenute nel Regolamento
generale della Banca d'Italia, salvo quanto diversamente disciplinato
dalla legge e dal presente regolamento. 
    2. Nell'ambito della UIF: 
      a) il Servizio operazioni sospette svolge i compiti di  analisi
finanziaria  delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette  e   delle
comunicazioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e  ne   valuta   la
fondatezza; verifica  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia;
riceve le comunicazioni oggettive e le utilizza per l'approfondimento
delle operazioni sospette e per  effettuare  analisi  di  fenomeni  o
tipologie di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo;  cura  i
processi di raccolta delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette  e
delle comunicazioni oggettive nonche' di  controllo  qualitativo  dei
dati, integrazione e classificazione delle informazioni; 
      b)  il  Servizio  analisi   e   rapporti   istituzionali   cura
l'interlocuzione  con  l'Autorita'  giudiziaria  e   con   le   altre
autorita'; segue nelle materie d'interesse della  UIF  la  produzione
normativa nazionale e presta la  propria  collaborazione  alle  altre
autorita'; predispone istruzioni, indicatori e schemi di anomalia nei
confronti dei soggetti destinatari  degli  obblighi  antiriciclaggio;
cura la pianificazione e l'organizzazione dell'attivita' ispettiva  e
i compiti connessi all'esame delle irregolarita' rilevate in sede  di
controllo  anche  a  fini  sanzionatori;  segue  gli  aspetti   della
cooperazione internazionale;  svolge  analisi  aggregate  dei  flussi
finanziari e studi su  fenomeni  o  tipologie  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo. 
    3. Ciascun Servizio e'  articolato  in  divisioni.  Il  capo  del
servizio operazioni sospette con l'approvazione del  direttore  della
UIF determina, con apposita comunicazione di servizio, i criteri  per
la  ripartizione  delle  segnalazioni  tra  le  divisioni  incaricate
dell'analisi delle operazioni sospette. 
    4. I capi dei servizi, i  vice  capi  servizio  e  i  capi  delle
divisioni sono nominati, sentito il direttorio e il  direttore  della
UIF, dal Governatore o dal direttore generale della  Banca  d'Italia,
in base alle competenze stabilite dallo  Statuto  e  dal  Regolamento
generale della Banca d'Italia. 
    5.  Il  direttore  della  UIF  esprime  un  parere  con  riguardo
all'assegnazione e ai trasferimenti del personale da e verso la UIF. 
    6. Il capo del servizio  ha  la  responsabilita'  dell'attuazione
degli indirizzi stabiliti dal direttore nelle materie di competenza e
del funzionamento  della  struttura  cui  e'  preposto,  della  quale
programma, dirige e controlla l'attivita' con la  collaborazione  del
vice capo servizio; ha la gestione del personale, del quale  promuove
lo sviluppo  professionale  e  la  valorizzazione  delle  diversita';
vigila sull'osservanza delle norme in materia di salute  e  sicurezza
sul lavoro con poteri e responsabilita' correlati  alle  attribuzioni
conferite alla struttura. Firma gli atti e la corrispondenza relativi
alle attribuzioni assegnate. 
    7. Il vice capo servizio e' il  diretto  collaboratore  del  capo
servizio, lo affianca nella sua attivita' anche mediante  l'esercizio
di deleghe e lo sostituisce in caso di  assenza  o  impedimento.  Nei
casi di contemporanea assenza del capo servizio e del suo vice ricade
nella responsabilita' del direttore della UIF l'individuazione  della
persona incaricata di assicurare la direzione del servizio.