Art. 6. Collaborazione e scambio di informazioni 1. Le strutture della Banca d'Italia e la UIF collaborano al fine di agevolare il perseguimento delle rispettive finalita'. 2. Un apposito protocollo disciplina lo scambio di informazioni utili all'efficace ed efficiente esercizio delle attivita' di competenza fra le strutture di cui al comma precedente, nonche' il coordinamento delle comunicazioni all'esterno relative a questioni di comune interesse.