Art. 8. Riferimenti sull'attivita' 1. Il direttore della UIF trasmette entro il 30 maggio di ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta dalla UIF nell'anno precedente. 2. Al rapporto indicato nel comma 1 sono allegati una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuiti alla UIF e un parere del comitato di esperti di cui all'art. 3 sull'azione svolta dalla UIF. 3. Entro il 30 marzo di ogni anno la UIF fornisce i dati statistici e le informazioni sulle attivita' svolte nell'anno precedente al Comitato di sicurezza finanziaria, al fine di predisporre la relazione prevista dall'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Roma, 29 gennaio 2019 Il Governatore: Visco