(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Procedimento per l'accesso 
 
    1.  L'atto  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso  deve
contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui
rivolgersi, nonche' di un periodo di tempo non inferiore  a  quindici
giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 
    2. L'accoglimento della  richiesta  di  accesso  a  un  documento
comporta anche la facolta' di  accesso  agli  altri  documenti  nello
stesso richiamati e  appartenenti  al  medesimo  procedimento,  fatte
salve le eccezioni previste dal presente regolamento. 
    3.  L'esame  dei  documenti  avviene  presso  l'ufficio  indicato
nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla
presenza di personale addetto. Se il  richiedente  ha  specificamente
indicato i  documenti  cui  intende  accedere,  il  responsabile  del
procedimento di accesso, di cui all'art.  4,  puo'  trasmettere  tali
documenti, unitamente alla comunicazione di accoglimento,  con  mezzi
idonei a comprovarne la ricezione. 
    4. Fatta comunque salva l'applicazione  delle  norme  penali,  e'
vietato asportare i documenti dal  luogo  presso  cui  sono  dati  in
visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi
modo. 
    5. L'esame dei documenti  e'  effettuato  dal  richiedente  o  da
persona da  questo  incaricata,  sulla  base  di  apposite  e  valide
deleghe, in cui sono specificate le generalita',  che  devono  essere
poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato  puo'  prendere
appunti e trascrivere in tutto  o  in  parte  i  documenti  presi  in
visione. 
    6. La visione dei documenti e' gratuita. La loro riproduzione  e'
gratuita solo se se ne richieda una copia e questa sia composta da un
numero di pagine inferiore  a  cento.  Diversamente,  e'  dovuto  dal
richiedente  l'intero  importo  corrispondente  al  mero   costo   di
riproduzione. Su richiesta, le copie possono essere autenticate senza
ulteriori oneri per il richiedente.