ARTICOLO 4 EFFICACIA E MODIFICHE 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Accordo. 3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico