(Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957-art. 1)
                                                             Allegato 
 
  Accordo bilaterale tra  la  Repubblica  Italiana  e  la  Bosnia  ed
Erzegovina alla Convenzione europea di estradizione del  13  dicembre
1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione 
 
  La Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina; 
  desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi
in materia di estradizione, stabilendo, alle  condizioni  di  seguito
previste, la possibilita'  di  estradizione  e  transito  dei  propri
cittadini nonche' di esecuzione della pena nel Paese di origine; 
  tenendo conto, in particolare, dell'importanza della  lotta  contro
la criminalita' organizzata, la corruzione ed  altri  reati  gravi  e
della necessita' di una cooperazione efficace in tali settori; 
  considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea
di estradizione del 13 dicembre 1957  restano  in  vigore  per  tutto
quanto non disciplinato dal presente accordo; 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
                               ART. 1 
                  ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI 
 
  Ciascuna  Parte  Contraente  ha  facolta'  di  estradare  i  propri
cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar  corso  ad
un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva  a  pena
detentiva  o  una  misura  di  sicurezza  privativa  della   liberta'
personale emessa a  loro  carico  esclusivamente  nei  casi  ed  alle
condizioni previste nei successivi articoli 2 e 3.