(Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957-art. 4)
 
                               ART. 4 
            ESECUZIONE DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO 
 
  1. Se l'estradizione e' richiesta  al  fine  di  dar  corso  ad  un
procedimento penale, la consegna del proprio  cittadino  puo'  essere
subordinata  alla  condizione  che  la  persona,  dopo  essere  stata
giudicata,  sia  restituita  alla  Parte  richiesta,  affinche'   sia
eseguita la  condanna  o  la  misura  di  sicurezza  privativa  della
liberta' personale eventualmente pronunciata nei suoi  confronti  con
sentenza definitiva dalla Parte richiedente. 
  2. Se l'estradizione e' richiesta ai fini  dell'esecuzione  di  una
condanna o di  una  misura  di  sicurezza  privativa  della  liberta'
personale pronunciata con sentenza definitiva,  la  Parte  richiesta,
anziche'  concedere  l'estradizione  del  proprio   cittadino,   puo'
eseguire essa stessa la pena o la misura di sicurezza privativa della
liberta' personale, dandone comunicazione alla Parte richiedente.  La
Parte richiesta esegue in ogni  caso  la  condanna  o  la  misura  di
sicurezza privativa della liberta' personale  definitiva  pronunciata
nei confronti del proprio  cittadino  quando  la  Parte  richiedente,
anziche' domandare l'estradizione, formula  richiesta  di  esecuzione
della pena o della  misura  di  sicurezza  privativa  della  liberta'
personale.