ART. 4 ESECUZIONE DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO 1. Se l'estradizione e' richiesta al fine di dar corso ad un procedimento penale, la consegna del proprio cittadino puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia restituita alla Parte richiesta, affinche' sia eseguita la condanna o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale eventualmente pronunciata nei suoi confronti con sentenza definitiva dalla Parte richiedente. 2. Se l'estradizione e' richiesta ai fini dell'esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza privativa della liberta' personale pronunciata con sentenza definitiva, la Parte richiesta, anziche' concedere l'estradizione del proprio cittadino, puo' eseguire essa stessa la pena o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale, dandone comunicazione alla Parte richiedente. La Parte richiesta esegue in ogni caso la condanna o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale definitiva pronunciata nei confronti del proprio cittadino quando la Parte richiedente, anziche' domandare l'estradizione, formula richiesta di esecuzione della pena o della misura di sicurezza privativa della liberta' personale.