ART. 5 ESECUZIONE DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO SU RICHIESTA DELL'ALTRA PARTE PER ALTRI REATI 1. Ciascuna Parte puo' chiedere, comunque, all'altra Parte di eseguire la condanna ad una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale pronunciata con sentenza definitiva nei confronti di un cittadino dell'altra Parte per qualsiasi reato, anche fuori dei casi e delle condizioni che consentono l'estradizione previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo. 2. La Parte richiesta e' tenuta ad eseguire la pena o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale.