(Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957-art. 5)
 
                               ART. 5 
ESECUZIONE DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO SU RICHIESTA DELL'ALTRA
                        PARTE PER ALTRI REATI 
 
  1. Ciascuna Parte  puo'  chiedere,  comunque,  all'altra  Parte  di
eseguire la condanna ad una pena detentiva o una misura di  sicurezza
privativa  della  liberta'   personale   pronunciata   con   sentenza
definitiva  nei  confronti  di  un  cittadino  dell'altra  Parte  per
qualsiasi  reato,  anche  fuori  dei  casi  e  delle  condizioni  che
consentono l'estradizione previsti dagli articoli 2 e 3 del  presente
Accordo. 
  2. La Parte richiesta e' tenuta ad eseguire la pena o la misura  di
sicurezza privativa della liberta' personale.