(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
         Fondo risorse decentrate per il personale assunto a 
        contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere 
 
    1. Il fondo unico di  amministrazione  di  cui  all'art.  34  del
C.C.N.L. Ministeri del 14 settembre 2007 assume la  denominazione  di
«Fondo risorse decentrate per il  personale  assunto  a  contratto  a
tempo indeterminato presso le sedi estere». 
    2. Poiche' al personale destinatario del presente titolo non sono
attribuibili i benefici economici  previsti,  per  il  personale  dei
ministeri, dagli articoli 73 e 75 del C.C.N.L. 12 febbraiop 2018,  il
Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo
indeterminato presso le sedi estere, in luogo dei predetti  benefici,
e' incrementato degli importi di cui al comma 3, calcolati sulla base
degli incrementi medi complessivi  pro-capite  riferiti  al  restante
personale dei ministeri. 
    3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, il Fondo di cui
al presente articolo e' incrementato di un  importo  complessivo,  al
netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari a euro
70.819,00 per l'anno  2016,  rideterminati  in  euro  213.903,00  per
l'anno 2017 e rideterminati in euro 682.179,00 annui a decorrere  dal
1° gennaio 2018. 
    4. Nel  caso  di  riduzione,  dall'anno  2019,  delle  unita'  di
personale in servizio rispetto alle medesime unita' riferite all'anno
2018, non si determina un corrispondente  aumento  del  valore  medio
pro-capite annuo del Fondo di cui al comma  1  calcolato  per  l'anno
2018. Sono  fatti  salvi  gli  incrementi  di  risorse  disposti  dal
presente e dai futuri C.C.N.L.. 
    5. A decorrere  dal  31  dicembre  2018  ed  a  valere  dall'anno
successivo, la tabella A  allegata  al  C.C.N.L.  successivo  del  12
aprile 2001, relativa ai compensi differenziati di  cui  all'art.  12
del medesimo C.C.N.L. e' sostituita dalla nuova tabella A allegata al
presente C.C.N.L.. Detti compensi continuano ad essere corrisposti  a
carico del Fondo  di  cui  al  presente  articolo.  Con  la  medesima
decorrenza, nei paesi del gruppo B di cui alla tabella B allegata  al
richiamato C.C.N.L. successivo del 12 aprile 2001 sono inserite anche
Polonia e Romania. 
    6. Per quanto non previsto dal presente articolo,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni in materia di costituzione ed utilizzo del
fondo previste, per il personale di cui  al  presente  articolo,  dai
precedenti  C.C.N.L..  Resta  fermo   il   rispetto   delle   vigenti
disposizioni di legge in materia di fondi.