Art. 2. Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere 1. Il fondo unico di amministrazione di cui all'art. 34 del C.C.N.L. Ministeri del 14 settembre 2007 assume la denominazione di «Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere». 2. Poiche' al personale destinatario del presente titolo non sono attribuibili i benefici economici previsti, per il personale dei ministeri, dagli articoli 73 e 75 del C.C.N.L. 12 febbraiop 2018, il Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere, in luogo dei predetti benefici, e' incrementato degli importi di cui al comma 3, calcolati sulla base degli incrementi medi complessivi pro-capite riferiti al restante personale dei ministeri. 3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, il Fondo di cui al presente articolo e' incrementato di un importo complessivo, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari a euro 70.819,00 per l'anno 2016, rideterminati in euro 213.903,00 per l'anno 2017 e rideterminati in euro 682.179,00 annui a decorrere dal 1° gennaio 2018. 4. Nel caso di riduzione, dall'anno 2019, delle unita' di personale in servizio rispetto alle medesime unita' riferite all'anno 2018, non si determina un corrispondente aumento del valore medio pro-capite annuo del Fondo di cui al comma 1 calcolato per l'anno 2018. Sono fatti salvi gli incrementi di risorse disposti dal presente e dai futuri C.C.N.L.. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo, la tabella A allegata al C.C.N.L. successivo del 12 aprile 2001, relativa ai compensi differenziati di cui all'art. 12 del medesimo C.C.N.L. e' sostituita dalla nuova tabella A allegata al presente C.C.N.L.. Detti compensi continuano ad essere corrisposti a carico del Fondo di cui al presente articolo. Con la medesima decorrenza, nei paesi del gruppo B di cui alla tabella B allegata al richiamato C.C.N.L. successivo del 12 aprile 2001 sono inserite anche Polonia e Romania. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di costituzione ed utilizzo del fondo previste, per il personale di cui al presente articolo, dai precedenti C.C.N.L.. Resta fermo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di fondi.