(Allegato - Linee guida)
                                                             Allegato 
 
Linee guida e relativo  questionario  per  gli  organi  di  revisione
  economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione  dell'art.
  1, commi 166 e seguenti della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266.
  rendiconto della gestione 2019. 
 
    1. Le linee guida, che accompagnano il  questionario  finalizzato
alla predisposizione delle relazioni sul  bilancio  consuntivo  degli
enti locali che gli organi di revisione economico-finanziaria  devono
inviare  alle  sezioni  regionali  di  controllo,  costituiscono  uno
strumento essenziale delle verifiche sul rispetto dell'equilibrio  di
bilancio, dei vincoli di  finanza  pubblica  e  della  sostenibilita'
dell'indebitamento  da   parte   di   comuni,   province   e   citta'
metropolitane. 
    Le  linee  guida  e  l'annesso  questionario,  rappresentano   un
riferimento per le attivita' di controllo demandate  ai  collegi  dei
revisori dei conti degli enti locali,  nell'ottica  di  una  proficua
collaborazione tra la Corte e le istituzioni territoriali, nonche' di
una piu' efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al
controllo interno ed esterno. Le indicazioni si rivolgono anche  alle
sezioni regionali di controllo -  comprese  quelle  delle  regioni  a
statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano
- per le analisi  di  loro  competenza.  I  criteri  di  orientamento
forniti tendono a  realizzare  l'uniformita'  dei  comportamenti  per
assicurare l'unitarieta' d'indirizzo  nell'esercizio  delle  funzioni
attribuite alla Corte. 
    Per  rendere  coerente  lo  schema  di  relazione  annuale   resa
dall'organo di revisione, ai fini del parere prescritto dall'art. 239
del TUEL, sulla proposta di deliberazione dell'ente con  i  contenuti
del presente strumento conoscitivo, sin dai  precedenti  questionari,
e' stata realizzata una maggiore sinergia tra  il  controllo  interno
delle amministrazioni locali  e  i  controlli  esterni  della  Corte,
rinforzando la garanzia della sana e  corretta  gestione  finanziaria
pubblica. In tal senso e' proseguita l'interlocuzione, avviata con  i
rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili (Cndcec), nonche'  con  i  rappresentanti  di
Anci ed Upi, al fine di individuare spazi di semplificazione. A  tale
adempimento e' tenuto l'organo di revisione economico-finanziario sia
nei  confronti  dell'organo  di  indirizzo  politico  dell'ente,  sia
nell'assolvimento dei compiti di collaborazione e raccordo  operativo
ai fini dell'esercizio  dei  controlli  intestati  alla  magistratura
contabile. 
    Resta, comunque,  ferma  la  distinzione  tra  la  relazione  che
l'organo  di  revisione  deve  inviare  alle  sezioni  regionali   di
controllo ex art. 1, comma 166 e seguenti, della  legge  23  dicembre
2005, n. 266 e quella che gli stessi revisori trasmettono ai Consigli
degli enti di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1,  del  testo
unico n. 267/2000, tanto per il profilo procedimentale che per quello
sostanziale. 
    Nel  nuovo  sistema  dei   controlli   interni,   delineato   dal
decreto-legge n. 174/2012, e' attribuita all'organo di revisione  una
funzione,  anche,  a  tutela  di  interessi  generali   dello   Stato
ordinamento,  infatti,  il  revisore  dell'ente  e'  titolare   degli
obblighi e delle responsabilita' connessi  alla  funzione,  non  solo
nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento a  un
piu' ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione. 
    Gli organi di  revisione  contabile  vigilano  costantemente  sul
rispetto dei principi contabili del decreto legislativo n.  118/2011,
tenendo anche conto  degli  indirizzi  interpretativi  forniti  dalla
sezione delle  autonomie  in  materia  di  contabilita'  armonizzata,
inoltre, in una  prospettiva  estesa  ai  risultati  della  gestione,
spetta  agli   stessi   esprimere   anche   valutazioni   in   ordine
all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualita'  dei  servizi
resi  dagli  enti  controllati,  ponendo  a  raffronto  i   risultati
conseguiti con  gli  obiettivi  programmatici  originariamente  dagli
stessi definiti. 
    L'adempimento da  parte  degli  enti  degli  obblighi  di  natura
informativa  e'  di  supporto  indispensabile  allo  svolgimento  dei
controlli e per le inadempienze di particolare gravita' (art. 141 del
TUEL),  sono  previste  misure  sanzionatorie  dall'art.   9,   comma
1-quinquies del decreto-legge n. 113/2016. E' altresi'  rilevante  la
correttezza  e  la   tempestivita'   dei   flussi   informativi   che
confluiscono nella BDAP e  nelle  altre  banche  dati  pubbliche:  si
tratta, infatti, non gia'  di  meri  adempimenti  statistici,  ma  di
strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, atteso che le informazioni ivi presenti  sono  alla
base delle decisioni di politica finanziaria. L'obiettivo cui si deve
tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale e'  la  piena
conformita' dei dati inseriti nelle  banche  dati  con  i  documenti,
prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che  sono  oggetto
di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. 
    A tal fine - ed in vista del compiuto svolgimento da parte  delle
sezioni regionali dei prescritti controlli - e'  compito  dell'organo
di  revisione  verificare  la  coerenza  tra  i  dati  attestati  nel
rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati  nel
questionario annesso  alle  presenti  linee  guida  nonche'  con  gli
omologhi dati trasmessi alla BDAP. 
    1.2. I controlli sui bilanci  degli  enti  locali  hanno  assunto
progressivamente caratteri di  maggiore  cogenza  nei  confronti  dei
destinatari, proprio per prevenire o contrastare  gestioni  contabili
non corrette, suscettibili  di  alterare  l'equilibrio  del  bilancio
(art. 81 della Costituzione) e di riverberare  tali  disfunzioni  sul
conto  consolidato  delle  pubbliche   amministrazioni,   vanificando
conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata
al rispetto degli  obblighi  comunitari.  (cfr.  ex  plurimis:  Corte
costituzionale, sentenze n. 60 del 2013, n. 155/2015 e n. 188/2016). 
    Le linee guida  ed  il  questionario  costituiscono  un  supporto
operativo fondamentale anche per le sezioni  regionali  di  controllo
nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette  a
rappresentare - agli organi elettivi  degli  enti  controllati  -  la
reale ed effettiva situazione finanziaria o  le  gravi  irregolarita'
riscontrate nella gestione dell'ente. 
    Gli esiti del controllo sono di supporto alle decisioni  che  gli
organi di governo dell'ente ritengano responsabilmente di assumere e,
per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado  di
finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro  normativo  alla
adozione di effettive misure correttive  funzionali  a  garantire  il
rispetto   complessivo   degli   equilibri   di    bilancio    (Corte
costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007  e  n.  267
del 2006). 
    L'attivita' svolta  dalle  sezioni  regionali,  in  sinergia  con
quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto
informativo per un'adeguata e completa rappresentazione  dei  profili
gestionali di maggior rilievo  (efficacia  della  spesa,  livello  di
realizzazione  delle  politiche  di  settore,  rischi  connessi  alle
gestioni  in  disavanzo,  misure  correttive  da   adottare).   Detta
attivita', oltre ad assicurare le verifiche sulla correttezza formale
della gestione delle risorse pubbliche, puo' spingersi alla  verifica
degli esiti effettivi dell'azione  amministrativa,  anche  a  livello
aggregato,  ponendo  a  confronto  i  risultati  conseguiti  con  gli
obiettivi programmatici originariamente stabiliti. 
    2. Il monitoraggio del processo  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili degli enti territoriali e dei loro  organismi  partecipati,
resta ancora di centrale  interesse,  in  quanto  la  leggibilita'  e
confrontabilita' dei bilanci pubblici, nonche'  l'attendibilita'  dei
sottostanti conti finanziari, economici e patrimoniali, condiziona la
corretta valutazione degli andamenti della  finanza  territoriale,  i
cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali. 
    Risulta, inoltre, essenziale il rispetto dei termini di legge per
l'approvazione del rendiconto e delle raccomandazioni contenute nelle
precedenti  linee  di  indirizzo  e/o  guida  che,  in  relazione  al
rendiconto  dell'esercizio  finanziario   2019,   trovano   il   loro
presupposto necessario nelle «Linee guida» e nel  «Questionario»  che
la sezione  ha  emanato  per  il  bilancio  di  previsione  2019-2021
(deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR). 
    Meritano particolare attenzione il principio di  continuita'  del
bilancio e il concetto della prospettiva dinamica dell'equilibrio  di
bilancio, tra loro inscindibilmente connessi. 
    Il principio di continuita' di bilancio e' una specificazione del
principio  dell'equilibrio  tendenziale  per  inquadrare,   in   modo
strutturale e pluriennale, la stabilita'  dei  bilanci  preventivi  e
successivi. Il concetto di prospettiva  dinamica  dell'equilibrio  di
bilancio,  gia'  individuato   dalla   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale come precetto dinamico della gestione finanziaria  (ex
plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966),
consiste  nella  continua  ricerca  di  un  armonico   e   simmetrico
bilanciamento tra risorse  disponibili  e  spese  necessarie  per  il
perseguimento delle finalita' pubbliche ed impone all'amministrazione
un impegno non circoscritto al  solo  momento  dell'approvazione  del
bilancio, ma esteso a tutte le  situazioni  in  cui  tale  equilibrio
venga a mancare per eventi sopravvenuti. 
    Nella evoluzione  normativa,  sia  a  fini  di  gestione  che  di
controllo, si impone una visione unitaria e  dinamica  dei  documenti
contabili all'interno del  ciclo  di  bilancio  dell'ente,  ove  ogni
elemento e', ad un tempo, il presupposto dell'elemento  successivo  e
la conseguenza di quello precedente. Ne  consegue  che  il  principio
dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad  un  formale  pareggio
contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di
una  stabilita'  economica  di  media  e  lunga  durata  (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 18 del 2019) e che la visione  «dinamica»
di quest'ultimo deve necessariamente combinarsi sia con il «principio
di continuita' degli esercizi finanziari, per effetto del quale  ogni
determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera
a cascata sugli esercizi successivi» (Corte costituzionale,  sentenze
n. 155 del 2015, n. 188 del 2016, n. 89 del 2017 e n. 49  del  2018),
sia  con  la  corretta  applicazione  dei  principi  contabili  della
coerenza, della continuita' e della  costanza  e  dell'equilibrio  di
bilancio (p.c. numeri: 10, 11 e 15, allegato 1 al decreto legislativo
n. 118/2011) la cui verifica non puo' prescindere da una  valutazione
unitaria di tutto il ciclo di bilancio. 
    2.1. La necessita' del rispetto di tutti i termini di  legge  per
l'intero procedimento del ciclo di  bilancio,  e'  ineludibile  e  va
ribadita  con  riferimento  ai   termini   per   l'approvazione   del
rendiconto,  adempimento  che   costituisce   obiettivo   prioritario
nell'ottica della  verifica  della  regolarita'  delle  gestioni.  La
rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione
delle politiche di bilancio, rappresenta non solo  la  certificazione
dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il  presupposto  per
gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del  bilancio
in corso di gestione. 
    Nella  rendicontazione  deve   essere   garantita   la   puntuale
rilevazione delle spese liquidabili, secondo i  criteri  espressi  al
punto  6.1.  del   principio   contabile   4/2   della   contabilita'
finanziaria, tenendo conto  che  la  determinazione  della  somma  da
pagare (cioe' la liquidazione o liquidabilita')  deve  essere  fatta,
determinata e registrata quando l'obbligazione diviene effettivamente
esigibile. La mancanza di una  corretta  determinazione  delle  spese
liquidabili   preclude   la   correttezza   e    veridicita'    della
determinazione  dei  debiti  dell'ente  al  31   dicembre,   con   le
conseguenti alterazioni dei risultati di gestione, di amministrazione
e di quelli dipendenti dal computo degli impegni. 
    3. Ai fini delle verifiche sui rendiconti per  l'esercizio  2019,
va considerato che il rendiconto della gestione  costituisce  veicolo
di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori  della
previsione  e  programmazione  definitiva  alla  luce  dei  risultati
concreti  conseguiti,  in  grado   di   evidenziare   gli   eventuali
scostamenti   e   di   renderne   intellegibili   le   ragioni.    La
rendicontazione,  pertanto,  certifica  i  risultati   dell'esercizio
trascorso e, nel contempo, si pone come presupposto per gli eventuali
interventi di variazione delle previsioni del bilancio  in  corso  di
gestione. 
    Sebbene collocate all'interno di un quadro normativo complesso  e
caratterizzato da una certa fluidita' delle  disposizioni,  le  linee
guida ed il questionario proseguono nel percorso di  semplificazione,
snellimento e razionalizzazione delle attivita' di controllo da tempo
intrapreso dalla  sezione  delle  autonomie.  Nella  definizione  del
questionario  sono  stati   effettuati   gli   aggiornamenti   e   le
integrazioni necessarie  in  ragione  degli  interventi  normativi  e
giurisprudenziali sopravvenuti nel corso del 2019, che hanno avuto un
impatto immediato sulla gestione degli enti ed e'  stato  conservato,
per quanto possibile, l'impianto  dello  scorso  anno  mantenendo  la
struttura in tre sezioni, oltre l'appendice per gli enti  colpiti  da
eventi sismici. 
    Delle numerose novita' legislative intervenute nel 2019 (legge di
bilancio: n. 145/2018; correttivo dei principi  contabili  applicati:
decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze  del
1° marzo 2019; decreto semplificazioni:  decreto-legge  n.  135/2018,
convertito dalla legge n. 12/2019, in  particolare:  art.  4  e  art.
11-bis, comma 4) hanno gia' dato  conto  le  linee  guida  che  hanno
accompagnato il questionario sul bilancio  di  previsione  2019-2021,
emesse con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR. 
    In tale sede sono stati,  anche,  forniti  i  primi  orientamenti
operativi, del complesso quadro normativo, in  chiave  interpretativa
prospettica  essendo  le  considerazioni  svolte  rivolte  alla  fase
previsionale del ciclo di bilancio. 
    Le linee guida ed il questionario per il rendiconto devono  avere
un contenuto ulteriore, in quanto dettano  i  criteri  interpretativi
essenziali per valutare come le novelle legislative intervenute siano
state  effettivamente  attuate,  dai   singoli   enti,   nella   fase
gestionale, e con quali risultati. A tal  proposito,  in  continuita'
con le indicazioni e le  raccomandazioni  rese,  in  occasione  delle
anzidette linee guida, oggetto di particolare attenzione e' stata: 
      l'analisi della nuova regola fiscale  concernente  la  verifica
della situazione di equilibrio  (art.  1,  commi  819-826,  legge  di
bilancio 2019) e il libero utilizzo degli avanzi di  amministrazione,
con specifico riguardo alle  condizioni  e  ai  limiti  che  regolano
l'applicazione dell'avanzo per gli enti in disavanzo (art.  1,  commi
897-900, legge di bilancio 2019); 
      la verifica  della  corretta  e  congrua  programmazione  delle
risorse   in   sede   previsionale,   con   particolare   riferimento
all'applicazione  pratica  delle  novita'  intervenute  in  tema   di
prenotazione/costituzione del Fondo pluriennale  vincolato  (art.  1,
commi 909-911, legge di bilancio 2019),  fin  dall'avvio  della  fase
della progettazione, nonche' delle varie misure di semplificazione  e
flessibilita' dei bilanci, aventi ad oggetto deroghe al  progressivo,
prestabilito, incremento  dell'accantonamento  al  Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' (commi 1015-1018); 
      l'analisi degli  effetti  sulla  gestione  dello  stralcio  dei
crediti fino a 1.000 euro automaticamente annullati per  legge  e  la
definizione agevolata dei ruoli  e  delle  ingiunzioni  di  pagamento
(decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136; decreto-legge n. 34/2019 convertito  in  legge
n. 58/2019) ed alle modalita'  di  rientro  dall'eventuale  disavanzo
conseguente; 
      l'analisi dell'utilizzo dei proventi da  alienazione  dei  beni
patrimoniali per il pagamento delle rate di mutuo (art. 11-bis, comma
4, decreto-legge n. 135/2018); 
      la  verifica   dell'utilizzo   delle   nuove   fattispecie   di
anticipazioni di liquidita' di cui ai commi da 849 a  858,  legge  di
bilancio 2019 (pagamento  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni  per  prestazioni  professionali)
alla luce anche delle intervenute modifiche  al  principio  contabile
applicato  4/2  concernenti  la   diversa   contabilizzazione   delle
anticipazioni di liquidita' annuali da restituire entro  l'esercizio,
rispetto a quelle pluriennali; 
      la verifica dell'avvenuto rispetto della disciplina in tema  di
tempestivita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
alla luce del complesso sistema di premi e  sanzioni,  per  gli  enti
interessati, di cui all' art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge
n. 145/2018. 
    4. Il questionario, allegato alle presenti linee-guida, declina i
principali adempimenti posti dall'ordinamento  contabile  a  garanzia
della regolarita' delle gestioni e i piu' importanti  dati  contabili
rappresentativi della sana gestione. Si sottolinea  la  rilevanza  di
alcuni istituti contabili rilevanti nella costruzione dei bilanci  e,
dunque, dei loro effetti che spesso non sono limitati alla competenza
di un solo esercizio. 
    Nella valutazione di sintesi da operare a consuntivo,  si  dovra'
prestare attenzione al complesso di misure che,  da  un  lato,  hanno
attenuato la rigidita'  dei  bilanci,  per  favorire  fluidita'  alla
manovra e  stimolare  azioni  a  sostegno  dello  sviluppo  economico
sociale ma, dall'altro, hanno  anche  imposto  maggiore  impegno  per
tutti  i  profili   di   responsabilita'   a   livello   politico   e
amministrativo. 
    Si dovra' tener conto, anche, del decreto ministeriale 1°  agosto
2019 recante «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo  n.
118 del 2011» (undicesimo correttivo), che ha articolato il risultato
finale di competenza, che ogni ente territoriale deve  dimostrare  di
aver conseguito al termine dell'esercizio (art. 1, comma  821,  della
legge di bilancio 2019), in tre  distinti  equilibri  («risultato  di
competenza», «equilibrio di bilancio» ed  «equilibrio  complessivo»),
modificando,  di  conseguenza,  i  prospetti  del   quadro   generale
riassuntivo e dell'equilibrio di  bilancio  allegati  al  rendiconto,
facendo concorrere al relativo conseguimento anche gli  stanziamenti,
iscritti nel bilancio  di  competenza  dell'esercizio,  a  titolo  di
accantonamenti e vincoli.  Si  ricorda  che  gli  aggiornamenti  allo
schema del rendiconto, di cui all'allegato 10 al decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, si applicano a decorrere dal rendiconto 2019. 
    5. Un tema di fondo, che investe anche le analisi  a  consuntivo,
riguarda  l'attendibilita'  degli  esiti,  la  cui  valutazione  deve
ispirarsi a principi di ragionevolezza e proporzionalita', ammettendo
una percentuale di tolleranza d'errore, nelle previsioni, secondo  il
postulato della significativita' e rilevanza (Post.  numeri:  49-52),
affinche' non sia di portata tale «da avere un effetto rilevante  sui
dati  del  sistema  di  bilancio  e  sul  loro  significato   per   i
destinatari» (Corte dei conti SSRR in speciale composizione  sentenza
n. 25/2016/EL). 
    Il criterio dell'affidabilita' garantisce  la  regolarita'  degli
atti  presupposti   dei   procedimenti   di   spesa   seguiti   dalle
amministrazioni; quello della veridicita' rappresenta la  conformita'
delle scritture contabili alle sottostanti operazioni finanziarie  e,
soprattutto, la corrispondenza delle  scritture  a  poste  effettive;
infine, i criteri della chiarezza e della  pubblicita'  del  bilancio
garantiscono che tutti i cittadini possano venire a conoscenza  delle
scritture contabili (sentenza n. 138 del 2013). 
    Cio' vale anche e soprattutto per gli  elementi  aggregati  e  le
poste accantonate destinate e vincolate, per il  calcolo  al  termine
dell'esercizio, da cui puo' derivare la lesione della  «efficacia  di
diritto sostanziale che  il  rendiconto  riveste  in  riferimento  ai
risultati dai quali scaturisce  la  gestione  finanziaria  successiva
...» (Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018). 
    I   principi   contabili   richiamano   l'attenzione    specifica
dell'organo  di  revisione  sull'esigenza  di   una   imprescindibile
affidabilita' delle  poste,  richiedendo  l'attestazione  della  loro
congruita' e, in particolare, di quelle accantonate (in passato  piu'
volte oggetto di specifico richiamo: ad esempio, si  e'  sottolineato
che «nel caso del "fondo  contenziosi"  e'  richiesto,  pertanto,  un
monitoraggio  costante  della  sua  formazione   e   della   relativa
adeguatezza per affrontare  tempestivamente  le  posizioni  debitorie
fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli  esiti  del
giudizio.  Le  valutazioni  devono  riguardare  in  modo  particolare
l'incidenza che il contenzioso in essere puo' avere  sugli  equilibri
attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla  capacita'  da
parte dell'ente di fare fronte agli oneri  che  potrebbero  insorgere
dagli esiti dei giudizi in  corso»  (Sezione  delle  autonomie  della
Corte dei conti, deliberazione n. 9/2016). 
    6. Altro tema cruciale riguarda la rilevazione della presenza  di
indici di squilibrio che sono riferibili, tra  l'altro,  ai  seguenti
indicatori: 
      a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
      b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio. 
    In questo quadro, occorre ricordare che, l'indicazione  normativa
dei  parametri  di  deficitarieta'  (DM  Interno  28  dicembre  2018)
consente d'individuare agevolmente gli enti piu' esposti al rischio. 
    Tuttavia, al fine di non gravare di  adempimenti  ridondanti  gli
uffici, l'osservatorio ha estrapolato otto indicatori (in  luogo  dei
dieci precedenti) dal  Piano  degli  indicatori  che  gli  enti  gia'
predispongono    ai    sensi    dell'art.    18-bis    del    decreto
sull'armonizzazione  dei   bilanci   degli   enti   locali   (decreto
legislativo n. 118/2011). 
    L'applicazione  dei  nuovi  parametri  decorre  dal   2019,   con
riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di
bilancio  e,  pertanto,  a  partire  dagli  adempimenti  relativi  al
rendiconto della gestione 2018 e, per l'appunto, con il  bilancio  di
previsione  2020/2022.  L'attenzione  si   focalizza   sui   seguenti
elementi:  incidenza  delle  spese  rigide  sulle  entrate  correnti,
incidenza degli  incassi  delle  entrate  proprie  sul  totale  delle
previsioni  definitive  di  bilancio  di  parte   corrente,   ricorso
all'istituto    dell'anticipazione    di    cassa,     sostenibilita'
dell'indebitamento, sostenibilita' dell'eventuale disavanzo a  carico
del singolo esercizio contabile,  incidenza  degli  eventuali  debiti
fuori  bilancio  riconosciuti  ai  sensi  dell'art.  194  del   TUEL,
rilevanza degli eventuali debiti fuori bilancio in corso  di  formale
riconoscimento, effettiva  capacita'  di  riscossione  delle  entrate
complessive afferenti il bilancio dell'ente. Il sistema  parametrale,
proposto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2018, ha come  elementi
essenziali    l'analisi    della    capacita'     di     riscossione,
dell'indebitamento  (finanziario,  emerso,  in  corso  di  emersione,
improprio), del disavanzo e della rigidita' della spesa.  Secondo  il
Ministero dell'interno, rispetto al previgente sistema parametrale, i
nuovi parametri  dovrebbero  presentare  una  maggiore  capacita'  di
individuare i comuni con gravi squilibri di bilancio  e  nelle  fasce
demografiche superiori ai 60.000 abitanti. 
    Oltre alle sopra indicate  criticita',  la  giurisprudenza  delle
sezioni di controllo ha formulato una  serie  di  criteri  campionari
volti a individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli
equilibri (Sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2019/INPR): 
      1) fondo cassa pro-capite al 31 dicembre 2017 minore  del  dato
medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di  dubbia
esigibilita', in rapporto ai residui passivi, maggiore del 140%; 
      2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a  zero
o non valorizzato; 
      3) fondo crediti di dubbia esigibilita' uguale  a  zero  o  non
valorizzato; 
      4) fondo anticipazioni liquidita' maggiore di zero; 
      5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore  o
uguale a zero o non valorizzata; 
      6)  mancato  rispetto  pareggio  di   bilancio   nell'esercizio
precedente; 
      7) enti inadempienti all'invio dei dati alla banca dati BDAP. 
    La verifica incrociata dei  suddetti  indicatori  potra'  fornire
utili indicazioni nel  disvelare  situazioni  critiche  nella  tenuta
degli equilibri non rilevabili prima facie dalle scritture. 
    Da ultimo ed in tale contesto deve sottolinearsi come le presenti
linee guida intervengano nel pieno  dell'emergenza  epidemiologica  e
come, in considerazione di cio', siano stati assunti dal Governo,  da
ultimo con il decreto 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in  legge  24
aprile 2020, n. 27,  numerosi  provvedimenti  volti  ad  alleggerire,
mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti a carico dei cittadini
e degli enti: in questa prospettiva non appare  superfluo  richiamare
gli enti  ad  una  attenta  valutazione  dell'incidenza  di  siffatti
provvedimenti sulla gestione finanziaria - in vista dell'adozione, in
sede di chiusura del rendiconto 2019 i cui termini sono  stati,  come
noto, prorogati - di opportune misure prudenziali. 
    Nell'ottica di un equo contemperamento, tra  le  finalita'  degli
anzidetti provvedimenti e l'esigenza  di  perseguimento,  nonche'  il
mantenimento  degli  equilibri,  anche  prospettici,   di   bilancio,
fondamentale si appalesa il ruolo  dell'organo  di  revisione  ed  il
confronto sinergico tra tutti i soggetti cui l'ordinamento  contabile
intesta, a detti fini, specifiche funzioni di garanzia. 
    7. Lo schema di relazione sul rendiconto degli  enti  locali  per
l'esercizio  2019  e'  strutturato  in  un  questionario  a  risposta
sintetica  da  compilare  on-line  mediante   l'applicativo   Con.Te.
(Contabilita' territoriale), organizzato  in  due  parti,  a  cui  si
accompagna l'appendice per gli enti c.d. «terremotati» e una  sezione
denominata «Note» in cui e' possibile inserire, ad integrazione della
relazione, elementi informativi  aggiuntivi  di  carattere  generale,
commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti. 
    Anche al fine di permettere la comparabilita' nel tempo dei  dati
acquisiti, la struttura del questionario e' stata mantenuta  conforme
a  quella  dell'esercizio  precedente,  nell'ambito  della  quale  le
domande e i quadri contabili vengono modificati in  coerenza  con  le
novita' nel frattempo intervenute. 
    Il sistema del questionario e' distinto in due macro-funzioni: la
parte   «quesiti»,   dedicata   alle   informazioni   di    carattere
essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro,  e  la
parte «quadri contabili», dedicata all'acquisizione di dati numerici,
sviluppata per consentire  la  successiva  gestione  ed  elaborazione
degli stessi da parte del sistema informativo. 
    Quindi lo schema di  relazione-questionario  presenta  una  parte
«fissa», contenente «quadri contabili»  destinati  ad  alimentare  la
predetta banca dati, affiancata da  una  parte  «variabile»,  recante
«quesiti» relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili
gestionali potenzialmente idonei  ad  incidere  sulla  sana  gestione
economico-finanziaria dell'ente. 
    I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita parte II,
sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili  direttamente
dagli schemi di bilancio  armonizzato,  ma  attinenti  a  profili  di
particolare rilievo della gestione  degli  enti  locali,  di  cui  si
ritiene necessaria l'acquisizione. 
    Nella consueta ottica di semplificazione e razionalizzazione  dei
questionari finalizzata ad alleggerire l'onere informativo, anche per
l'esercizio in esame non  sono  richiesti  i  dati  quantitativi  del
personale, le informazioni generali sul rispetto dei saldi di finanza
pubblica ed i dati di natura contabile sugli  organismi  partecipati.
Cio' in quanto gli stessi sono altrimenti reperibili e/o acquisibili,
tramite  rispettivamente:  il  Sistema  conoscitivo   del   personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche  -  SICO,  la  banca  dati
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -  IGEPA  e  l'applicativo
«Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro. 
    Per  gli  enti  colpiti  da  eventi  sismici,  in  ragione  della
specifica analisi agli stessi dedicata, e' presente  una  sezione  ad
hoc del questionario. In ogni caso, come gia' evidenziato, le sezioni
regionali  di  controllo  potranno  effettuare  tutte  le  necessarie
integrazioni  istruttorie,  laddove  i   canali   informativi   sopra
richiamati non siano adeguatamente alimentati dagli enti e quando  ne
ravvisino la necessita'  per  il  compiuto  esercizio  delle  proprie
competenze. 
    8. A livello operativo, per  procedere  alla  compilazione  della
relazione-questionario occorre  entrare  nel  sito  della  Corte  dei
conti,  area  Servizi  on-line,  selezionare  il  link  «Controllo  e
Referto» e, successivamente, selezionare il sistema  FITNET  per  poi
accedere al sistema Con.Te. 
    Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di  accesso  sara'
necessario  eseguire  prima  la  registrazione  sul  portale  «SOLE».
Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di
pertinenza  e  ottenute,  via  e-mail,  user-id  e  password,   sara'
possibile entrare su Con.Te. 
    All'interno del sistema Con.Te. saranno  fornite  le  indicazioni
necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica  sull'utilizzo
dei sistemi. 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 
    Come di consueto, questa sezione comunichera' la data dalla quale
sara' resa disponibile agli utenti la versione on-line.