(Allegato A)
 
                             Allegato A 
 
Requisiti da  indicare  nell'asseverazione  per  gli  interventi  che
accedono alle detrazioni fiscali 
 
  Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni,  gli
interventi di cui  all'articolo  2  sono  asseverati  da  un  tecnico
abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento  ai  pertinenti
requisiti richiesti nei casi e nelle modalita' previste dal  presente
decreto, e  in  particolare  secondo  quanto  riportato  al  presente
allegato. 
 
  1 Interventi di  riqualificazione  energetica  globale  di  edifici
esistenti 
  1.1 L'asseverazione del tecnico abilitato  per  gli  interventi  di
riqualificazione energetica  globale  di  edifici  esistenti  di  cui
all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  specifica  il  rispetto  dei
requisiti previsti dal paragrafo 3.4,  dell'Allegato  1  del  Decreto
Requisiti Minimi. 
 
  2 Interventi sull'involucro di edifici esistenti 
  2.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1 per gli  interventi  di
cui alla lettera b, l'asseverazione: 
    a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze  delle
strutture su cui si interviene nella situazione  ante  (valore  medio
anche stimato) e post intervento (valori certificati o  calcolati)  e
la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori
o uguali ai valori riportati  nella  tabella  1  dell'allegato  E  al
presente decreto. Limitatamente alla sola  sostituzione  di  finestre
comprensive di infissi in  singole  unita'  immobiliari  la  suddetta
asseverazione  puo'  essere  sostituita  da  una  dichiarazione   dei
fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante
il rispetto dei suddetti requisiti tecnici; 
    b) per il punto iii, specifica che detti sistemi sono  installati
all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che
limitatamente alle sole schermature solari,  queste  sono  installate
esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando  per
il Sud (S). Inoltre specifica che per  i  componenti  finestrati  con
orientamento da Est a Ovest  passando  per  Sud,  la  prestazione  di
schermatura  solare  installata  abbia  il  valore  del  fattore   di
trasmissione solare totale gtot (serramento piu' schermatura)  minore
o uguale a 0,35. L'asseverazione, nei casi in cui non e' obbligatorio
il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo  8,
comma 1 del D.lgs. 192/05 e  successive  modificazioni,  puo'  essere
sostituita da una  dichiarazione  dei  fornitori  attestante  che  il
valore del fattore di trasmissione solare totale gtot  (infisso  piu'
serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato  con  riferimento  al
vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In  ogni  caso,  al  fine
della valutazione  della  prestazione  delle  chiusure  oscuranti  e'
indicato  il  valore  della  resistenza   termica   supplementare   o
addizionale valutata secondo la UNI EN 13125; 
    c) per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che
l'intervento  riguardi  parti  comuni  dell'edificio  e   che   abbia
incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio
verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno; 
    d) per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento  alle
tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida  APE,  contiene
la  dichiarazione  che,  dopo  la  realizzazione  degli   interventi,
l'involucro dell'intero edifico consegua almeno la qualita' media per
le prestazioni energetiche invernale ed estiva; 
    e) per i punti vi e vii, oltre a  quanto  suddetto,  contiene  la
dichiarazione che l'intervento abbia determinato  una  riduzione  del
rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o piu' classi,
secondo   quanto   stabilito   dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; 
    f) per il punto ix, oltre a  quanto  indicato  alla  lettera  c),
contiene la dichiarazione che  l'intervento,  unitamente  agli  altri
interventi  trainati  e  trainanti  congiuntamente  eseguiti,   abbia
determinato l'incremento di due classi  energetiche  con  riferimento
all'attestato  di  prestazione  energetica,  e  la  dichiarazione  di
congruita'  delle  spese  sostenute  in  relazione  agli   interventi
agevolati, con riferimento al punto 13. 
    g) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto,  contiene  la
verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi
strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai
pertinenti valori  limite  riportati  nell'allegato  E  del  presente
decreto; 
    h) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto,  contiene  la
verifica  che  i  valori  delle  trasmittanze  dei   nuovi   elementi
strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti  valori  riportati
nell'allegato E del presente decreto; 
 
  3 Interventi di installazione di pannelli solari 
  3.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e  in
base a quanto riportato all'Allegato  H,  l'asseverazione,  o  idonea
documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica  il
rispetto dei seguenti requisiti: 
    a) i collettori solari  sono  in  possesso  della  certificazione
Solar Keymark; 
    b) in alternativa, per gli impianti solari termici  prefabbricati
del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a)  relativa
al solo collettore puo' essere sostituita dalla certificazione  Solar
Keymark relativa al sistema; 
    c) i collettori solari hanno valori di producibilita'  specifica,
espressa in termini di energia solare annua prodotta  per  unita'  di
superficie lorda AG, o di superficie  degli  specchi  primari  per  i
collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto
nella    certificazione    Solar    Keymark    (o    equivalentemente
nell'attestazione   rilasciata   da   ENEA   per   i   collettori   a
concentrazione) per una temperatura media di funzionamento  di  50°C,
superiore ai seguenti valori minimi: 
      i. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m²  anno,
con riferimento alla localita' Würzburg; 
      nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati:
maggiore  di  400  kWht/m²  anno,  con  riferimento  alla   localita'
Würzburg; 
      nel caso  di  collettori  a  concentrazione:  maggiore  di  550
kWht/m² anno, con riferimento alla localita' Atene; 
    d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i  quali  e'
applicabile solamente la UNI EN 12976, la  producibilita'  specifica,
in termini  di  energia  solare  annua  prodotta  QL  per  unita'  di
superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI  EN  12976-2
con  riferimento  al  valore  di  carico  giornaliero,   fra   quelli
disponibili,  piu'  vicino,  in  valore  assoluto,  al  volume  netto
nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e  riportata
sull'apposito  rapporto  di  prova  (test  report)  redatto   da   un
laboratorio accreditato, deve essere maggiore di  400  kWht/m²  anno,
con riferimento alla localita' Würzburg; 
    e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni; 
    f) gli accessori e i componenti  elettrici  ed  elettronici  sono
garantiti almeno due anni; 
    g) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita'
ai manuali di installazione dei principali componenti; 
    h) per i collettori solari a concentrazione per i  quali  non  e'
possibile  l'ottenimento  della  certificazione  Solar  Keymark,   la
certificazione di cui al punto i  e'  sostituita  da  un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA; 
    i) nel caso di collettori solari dotati di protezione  automatica
dall'eccesso di radiazione solare,  per  i  quali  non  e'  possibile
l'ottenimento della certificazione Solar Keymark e la  certificazione
di cui al punto i e' sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata
dall'ENEA, i valori di producibilita' specifica di cui  alla  lettera
c) sono ridotti del 10 per cento; 
    j) per gli impianti la cui superficie dei  collettori  solari  e'
inferiore a  20  m2  l'asseverazione  puo'  essere  sostituita  dalla
dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni
tecniche sopra elencate con l'esclusione del punto g, per la quale si
fa  riferimento  alla   dichiarazione   di   conformita'   rilasciata
dall'installatore ai sensi del D.M. 37/08. 
 
  4 Interventi di  sostituzione  degli  impianti  di  climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione 
  4.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera  e),  per  gli
interventi di sostituzione di impianti di  climatizzazione  invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria
calda a condensazione deve essere prodotta l'asseverazione redatta da
un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta  dal  fornitore
degli apparecchi come sotto specificato, attestante: 
    a) per gli interventi dal punto i al punto iii, che gli  impianti
di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti  con  impianti
di climatizzazione invernale dotati di caldaie  a  condensazione  con
efficienza energetica stagionale per il riscaldamento  d'ambiente  ηs
maggiore o uguale al 90% pari al valore  minimo  della  classe  A  di
prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n.  811/2013  della
Commissione europea  del  18  febbraio  2013  o,  per  le  caldaie  a
condensazione di potenza superiore a 400 kW, con  rendimento  termico
utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo  le  norme  UNI  EN
15502. Per impianti con potenza termica utile nominale non  superiore
a 100 kW l'asseverazione puo' essere sostituita da una  dichiarazione
del fornitore. Tali requisiti possono essere  comprovati  tramite  la
scheda  prodotto  o  caratteristiche  tecniche  facente  parte  delle
informazioni rese  dal  fornitore  ai  sensi  dei  Regolamenti  della
Commissione  n.  811/2013  e   n.813/2013,   riportante   il   valore
dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs
della caldaia1 . Per gli interventi di cui al punto ii,  i  requisiti
sono inoltre comprovati dalla  scheda  prodotto  del  dispositivo  di
controllo della temperatura che deve appartenere alle  classi  V,  VI
oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; 
 
 
 -------- 
  1 Per le sole caldaie con potenza  nominale  superiore  a  400  kW,
asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che  sono
state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile
riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al  100%  della
potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 +  2  log  (Pn)
(nelle condizioni 80/60 °C), dove log Pn e' il logaritmo in  base  10
della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in  kW,
posta pari a 400 kW. 
 
 
    b) per gli  interventi  di  cui  al  punto  iv,  che  sono  stati
installati generatori di aria calda a  condensazione  con  rendimento
termico utile riferito al potere calorifico inferiore a  carico  pari
al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 +
2 log (Pn), dove log Pn e' il logaritmo  in  base  10  della  potenza
utile nominale del singolo generatore, espressa in  kW,  e  dove  per
valori di Pn  maggiori  di  400  kW  si  applica  il  limite  massimo
corrispondente a 400 kW.  Per  impianti  con  potenza  termica  utile
nominale  non  superiore  a  100  kW  l'asseverazione   puo'   essere
sostituita da una dichiarazione del fornitore; 
    c)  per  i  soli  interventi  di  sostituzione  di  impianti   di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
aventi potenza termica  utile  maggiore  a  100  kW,  l'asseverazione
contiene le seguenti ulteriori specificazioni: 
      i. e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante; 
      ii.  la   regolazione   climatica   agisce   direttamente   sul
bruciatore; 
      iii. e' stata installata una pompa di tipo elettronico  a  giri
variabili o sistemi assimilabili; 
      iv. il sistema di distribuzione e' messo a punto ed equilibrato
in relazione alle portate. 
 
  5  Interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale con impianti dotati di pompe di calore ad  alto  rendimento
anche con sistemi geotermici a bassa entalpia 
  5.1  Per  gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di  calore  ad
alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  e),  punti  v  e  vi,  e'  prodotta
l'asseverazione  redatta  da   un   tecnico   abilitato,   o   idonea
documentazione prodotta dal fornitore  degli  apparecchi,  attestante
che: 
    a) sono installate pompe di calore che hanno un  coefficiente  di
prestazione (COP/GUEh - e  se  del  caso,  per  le  pompe  di  calore
reversibili, EER/GUEc)  almeno  pari  ai  pertinenti  valori  minimi,
fissati nella tabella 3 e 4  dell'allegato  F  al  presente  decreto.
Qualora  siano  installate  pompe  di  calore  elettriche  dotate  di
variatore  di  velocita'  (inverter),  i  pertinenti  valori  di  cui
all'allegato F sono ridotti del 5%; 
    b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore  a
100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di  temperatura  cui
all'allegato F, che il sistema di distribuzione, e' messo a punto  ed
equilibrato in relazione alle portate. 
  5.2 Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a
100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura
cui all'allegato F, l'asseverazione puo'  essere  sostituita  da  una
dichiarazione del fornitore  attestante  il  rispetto  dei  requisiti
tecnici di cui al punto 5.1. 
 
  6  Interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale con impianti dotati di sistemi ibridi 
  6.1  Per  gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di
climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e  viii,  e'  prodotta
l'asseverazione  redatta  da   un   tecnico   abilitato,   o   idonea
documentazione prodotta dal fornitore  degli  apparecchi,  attestante
che: 
    a) il sistema ibrido e' costituito da pompa di calore e caldaia a
condensazione, espressamente realizzati e concepiti  dal  fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro; 
    b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della  pompa
di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia e' minore
o uguale a 0,5; 
    c) il COP/GUE della pompa di calore  rispetta  i  limiti  di  cui
all'allegato F al presente decreto; 
    d) la caldaia e' del tipo a  condensazione  ed  avere  rendimento
termico utile, a carico pari al  100%  della  potenza  termica  utile
nominale (per le caldaie ad acqua con temperature  minima  e  massima
rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a 93  +  2  log(Pn),
dove log(Pn) e' il logaritmo in base 10 della potenza utile  nominale
del singolo generatore, dove per valori di Pn maggiori di 400  kW  si
applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; 
    e) per impianti di potenza utile della caldaia  superiore  a  100
kW, e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione
climatica agisce direttamente sul bruciatore, e' stata installata una
pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi  assimilabili  e
che il sistema di distribuzione e' messo a punto  ed  equilibrato  in
relazione alle portate. 
  6.2 Per sistemi ibridi con  potenza  termica  utile  della  caldaia
minore o uguale a 100 kW l'asseverazione puo'  essere  sostituita  da
una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei  requisiti
tecnici di cui al punto 6.1. 
 
  7  Interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori 
  7.1  Per  gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di
climatizzazione invernale con impianti dotati  micro-cogeneratori  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e  x,  e'  prodotta
asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante: 
    a) che l'intervento, sulla base dei dati di progetto,  conduce  a
un risparmio di energia primaria (PES),  come  definito  all'allegato
III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto  2011,
pari almeno al 20 per cento; 
    b) che tutta l'energia  termica  prodotta  sara'  utilizzata  per
soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti
e la produzione di acqua calda sanitaria. 
  7.2  Qualora  sia   previsto   il   mantenimento   del   generatore
precedentemente installato con funzione di  back-up,  l'asseverazione
di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni. 
  7.3 All'asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere  allegata  la
dichiarazione del fornitore dell'unita' di  microcogenerazione  dalla
quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche  e  in  cui  si
attesti l'assenza di dissipazioni termiche,  variazioni  del  carico,
regolazioni  della  potenza  elettrica,   rampe   di   accensione   e
spegnimento  di  lunga  durata,  altre  situazioni  di  funzionamento
modulabile  che   determinano   variazioni   del   rapporto   energia
elettrica/energia termica. 
  7.4 Per la realizzazione, la  connessione  alla  rete  elettrica  e
l'esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si  fa  riferimento
al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017. 
 
  8 Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali 
  8.1 Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di
calore di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  punto  xi,
l'asseverazione e' sostituita da una dichiarazione  del  fornitore  o
dalla documentazione a corredo del  prodotto  da  cui  si  desume  il
rispetto  della  condizione  prevista  dal  punto  3,   lettera   c),
dell'allegato 2 al decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  (COP
>2,6). 
 
  9 Interventi di installazione di impianti dotati di  generatori  di
calore alimentati da biomasse combustibili 
  9.1 Nel caso di  interventi  installazione,  generatori  di  calore
alimentati da biomasse combustibili di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione di cui all'articolo  8,
comma  1,  o  idonea  documentazione  prodotta  dal  fornitore  degli
apparecchi, specifica il rispetto dei  requisiti  pertinenti  di  cui
all'allegato G. 
  9.2 Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale
a 100 kW l'asseverazione di cui al punto 9.1 puo'  essere  sostituita
da una dichiarazione del fornitore del generatore. 
  10 Indicazioni  generali  per  gli  interventi  sugli  impianti  di
climatizzazione invernale 
  10.1 Nel caso degli interventi di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera e), la potenza termica complessiva dei  nuovi  generatori  di
calore installati non puo' superare  per  piu'  del  10%  la  potenza
complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che  l'aumento
di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN  12831.  Nel  caso  di
generatori  di  calore   unifamiliari   combinati,   destinati   alla
climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria,
sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35  kW.  Nel  caso  sia
prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralita' di
utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del  DPR
412/93. 
  10.2 Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera  e),  e'  ammissibile  la   trasformazione   degli   impianti
individuali  autonomi  in  impianti  di   climatizzazione   invernale
centralizzati con contabilizzazione del calore. E' invece esclusa  la
trasformazione  o  il  passaggio  da  impianti   di   climatizzazione
invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di  edifici  ad
impianti individuali autonomi. 
  10.3  Nel  caso  di  interventi   riguardanti   gli   impianti   di
climatizzazione invernale all'articolo 2, comma 1, lettera  e)  punti
i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente  possibile,  sono
installate valvole termostatiche a bassa  inerzia  termica  corredate
dalla  certificazione  del  fornitore,  ovvero   altro   sistema   di
termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione: 
    a) dei locali in cui l'installazione di valvole  termostatiche  o
altra  regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata   sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico; 
    b)  dei  locali  in  cui  e'   installata   una   centralina   di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura ambiente; 
    c) degli impianti al servizio di piu' locali,  ove  e'  possibile
omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante
agenti  sulla  portata  esclusivamente  sui  terminali  di  emissione
situati all'interno dei locali in cui e' presente una  centralina  di
termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali  di
quel locale, anche sui terminali di  emissione  installati  in  altri
locali; 
    d) degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  progettati  e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C. 
  Il motivo della  eventuale  mancata  installazione  delle  suddette
valvole termostatiche e' riportato nella dichiarazione di conformita'
resa ai sensi del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  22
gennaio 2008, n.  37  recante  regolamento  concernente  l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)  della  legge  n.
248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in
materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno
degli edifici,  a  cura  dell'installatore  e,  ove  prevista,  nella
relazione tecnica  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 19 agosto  2005,  n.  192  redatta  a  cura  del  tecnico
abilitato. 
  10.4  Nel  caso  di   interventi   di   allaccio   a   sistemi   di
teleriscaldamento efficiente di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
e), punto xv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, attesta
che a parita' delle altre condizioni, il consumo di energia  primaria
per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio e' inferiore
al consumo della situazione ex-ante. 
 
  11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation 
  11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  f),   installati   nelle   unita'   abitative
congiuntamente o indipendentemente dagli interventi  di  sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione,  o  idonea
documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che
la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma  EN
15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti
di  riscaldamento  o  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  o   di
climatizzazione estiva in maniera idonea a: 
    a) mostrare attraverso canali multimediali i  consumi  energetici
mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei  consumi
puo' avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilita' di
utilizzare  i   dati   atri   sistemi   di   misurazione   installati
nell'impianto purche' funzionanti; 
    b)  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e   la
temperatura di regolazione degli impianti; 
    c) consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione
settimanale degli impianti da remoto. 
  11.2 L'asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a  100
kW puo' essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore. 
 
  12 Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali  del  110%  ai
sensi del Decreto Rilancio 
  12.1 Per gli interventi ai sensi  del  Decreto  Rilancio,  articolo
119, commi 1 e 2, le  asseverazioni  di  cui  al  presente  allegato,
redatte ai sensi  del  decreto  di  cui  al  comma  13  del  medesimo
articolo, contengono  la  dichiarazione  del  tecnico  abilitato  che
l'intervento ha comportato il  miglioramento  di  almeno  due  classi
energetiche  (o  una  classe  energetica  qualora  la   classe   ante
intervento sia la A3). 
  All'asseverazione  sono  allegati  gli  attestati  di   prestazione
energetica ante e post intervento rilasciati  da  tecnici  abilitati,
dal  progettista  o  dal  direttore  dei  lavori,  nella   forma   di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
  12.2 Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al  punto
12.1, qualora redatti per edifici con piu' unita'  immobiliari,  sono
detti   "convenzionali"   e   sono   appositamente   predisposti   ed
utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso. 
  12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti
considerando l'edificio nella sua interezza, considerando  i  servizi
energetici  presenti  nella  situazione   ante-intervento.   Per   la
redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici  con
piu' unita' immobiliari, tutti gli indici di  prestazione  energetica
dell'edificio considerato  nella  sua  interezza,  compreso  l'indice
EPgl,nren,rif,standard (2019/21)  che  serve  per  la  determinazione
della classe energetica dell'edificio, si calcolano a  partire  dagli
indici prestazione energetica delle singole  unita'  immobiliari.  In
particolare ciascun  indice  di  prestazione  energetica  dell'intero
edificio  e'  determinato  calcolando  la  somma  dei  prodotti   dei
corrispondenti indici delle singole unita' immobiliari  per  la  loro
superficie utile e dividendo il risultato  per  la  superficie  utile
complessiva dell'intero edificio. 
 
  13 Limiti delle agevolazioni 
  13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1  e  2  del
Decreto Rilancio, nonche' per gli altri interventi che, ai sensi  del
presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai  sensi
del presente allegato A da parte del tecnico  abilitato,  il  tecnico
abilitato stesso che la  sottoscrive  allega  il  computo  metrico  e
assevera che siano  rispettati  i  costi  massimi  per  tipologia  di
intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai
prezzi medi delle opere compiute riportati nei  prezzari  predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente  competenti,
di concerto con le articolazioni  territoriali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui  e'  sito
l'edificio  oggetto  dell'intervento.  In  alternativa  ai   suddetti
prezziari, il tecnico abilitato puo' riferirsi  ai  prezzi  riportati
nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite  dalla  casa
editrice DEI - Tipografia del Genio Civile; 
    b) nel caso in  cui  i  prezzari  di  cui  alla  lettera  a)  non
riportino le voci relative agli interventi, o parte degli  interventi
da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi  per  tali
interventi in maniera analitica, secondo un  procedimento  che  tenga
conto di  tutte  le  variabili  che  intervengono  nella  definizione
dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico  puo'  anche  avvalersi
dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal  tecnico
abilitato  per  la  definizione  dei   nuovi   prezzi   e'   allegata
all'asseverazione di cui all'articolo 8; 
    c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1,  comma  1,
gli  oneri   per   le   prestazioni   professionali   connesse   alla
realizzazione degli interventi, per la  redazione  dell'attestato  di
prestazione energetica APE, nonche' per  l'asseverazione  di  cui  al
presente allegato, secondo i valori massimi di  cui  al  decreto  del
Ministro della giustizia 17 giugno 2016  recante  approvazione  delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al  livello  qualitativo  delle
prestazioni di progettazione  adottato  ai  sensi  dell'articolo  24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i  quali
l'asseverazione puo'  essere  sostituita  da  una  dichiarazione  del
fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo  delle  detrazioni
fiscali o della spesa massima ammissibile e' calcolato sulla base dei
massimali di costo specifici per singola tipologia di  intervento  di
cui all'allegato I al presente decreto. 
  13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1  o  13.2  evidenzi
che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in
relazione a una o piu' tipologie  di  intervento,  la  detrazione  e'
applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.