Allegato A Al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, il comma 1 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: «Il Segretario generale e' nominato per la durata di tre anni, rinnovabili alla scadenza di tale periodo fino al termine del mandato del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Collegio. La nomina puo' essere rinnovata alla scadenza».