Allegato CONVENZIONE di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 tra Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. Il giorno [•] del mese [•] dell'anno 2020 TRA (A) SACE S.p.A. ("SACE"), societa' per azioni con unico azionista, costituita e regolata ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Pierfrancesco Latini E (B) Il Ministero dell'economia e delle finanze (il "Ministero") in persona di [•] in qualita' di [•] (il Ministero e SACE, congiuntamente, le "Parti"). Premesse (A) In data 17 luglio 2020 e' entrato in vigore il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (il "Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; (B) Il Decreto Semplificazioni ha, inter alfa, introdotto numerose modifiche ed integrazioni alla normativa applicabile all'operativita' di SACE e, in particolare, ha previsto che, in aggiunta all'operativita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE assume le garanzie di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (le "Garanzie"), nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato; (C) Ai sensi del comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le Garanzie possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (il "COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA") puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'il dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. (D) Inoltre, il comma 2 del citato articolo 64 ha disposto la sottoscrizione entro il 30 settembre 2020 di una convenzione tra il Ministero e SACE, approvata con delibera del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, volta a disciplinare: • lo svolgimento da parte di SACE dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma I dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi; • le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; • la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; • le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul Fondo e le modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE, nonche' la remunerazione della garanzia stessa; ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni; • le modalita' con cui SACE riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validita' ed efficacia della garanzia. (i "Principi della Convenzione"). (E) ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle Garanzie disciplinate dal comma 1 del medesimo articolo, e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE con gestione separata. La garanzia dello Stato, che opera anche in favore di SACE, e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime Garanzie (le "Commissioni") come individuate ai sensi dell'articolo 3.3.3 che segue. (F) Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 64, il rilascio delle Garanzie da parte di SACE, nel caso di Garanzie di importo eguale o superiore a euro 200 milioni, e' subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE. (G) Cio' premesso, con la presente convenzione (la "Convenzione"), ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Ministero e SACE intendono disciplinare i Principi della Convenzione, secondo i termini e le condizioni qui di seguito indicati. ARTICOLO 1 Definizioni 1.1 "Codice Etico" indica il codice etico adottato da SACE, contenente l'insieme dei principi etici e dei valori che tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare. "Convenzione" ha il significato di cui alla premessa. (G) "Decreto Semplificazioni" ha il significato di cui alla premessa. (A) "D. Lgs. 231/2001" indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. "Fondo" indica il Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160. "Ministero" indica il Ministero dell'economia e delle finanze. "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACE al fine contrastare e prevenire il rischio di commissione di comportamenti illeciti, conformemente alle previsioni del D. Lgs. 231/2001. "Obiettivi ambientali": indica gli obiettivi ai quali sono tesi i progetti elencati dall'articolo 64, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in conformita' con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni n. 640 dell'i l dicembre 2019 e coerentemente agli obiettivi ambientali, delineati dal regolamento 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica puo' adottare entro il 28 febbraio di ogni anno. "Organo Deliberante" indica il Consiglio di amministrazione di SACE ovvero il diverso organo di SACE che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione ed indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente. "Progetti": indica ogni iniziativa o intervento finalizzati ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; ad accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, ivi inclusi i progetti dedicati alla mitigazione ed all' adattamento dei cambiamenti climatici nonche' alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento. "SACE" indica SACE S.p.A. "Soggetti Garantiti" indica i soggetti di cui all'art. 3.2.1 della presente Convenzione. "Strutture" indica gli uffici e le strutture organizzative interne di SACE. 1.2 Nella presente Convenzione i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando usati al plurale e viceversa.