(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             CONVENZIONE 
 
         di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 
16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione 
                      e l'innovazione digitale" 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 
 
                                 tra 
 
               Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                                  e 
 
                             SACE S.p.A. 
 
  Il giorno [•] del mese [•] dell'anno 2020 
 
                                 TRA 
 
  (A) SACE S.p.A. ("SACE"), societa' per azioni con unico  azionista,
costituita e regolata ai sensi del diritto italiano, con sede  legale
in Piazza Poli 37/42,  Roma,  Italia,  iscritta  nel  Registro  delle
Imprese di Roma al  numero  923591,  in  persona  dell'Amministratore
Delegato Dr. Pierfrancesco Latini 
 
                                  E 
 
  (B) Il Ministero dell'economia e delle finanze (il "Ministero")  in
persona  di  [•]  in  qualita'  di  [•]   (il   Ministero   e   SACE,
congiuntamente, le "Parti"). 
 
                              Premesse 
 
  (A) In data 17 luglio 2020 e' entrato in vigore il decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione  e
l'innovazione digitale" (il "Decreto  Semplificazioni"),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  (B) Il Decreto Semplificazioni ha, inter alfa, introdotto  numerose
modifiche ed integrazioni alla normativa applicabile all'operativita'
di  SACE  e,  in  particolare,   ha   previsto   che,   in   aggiunta
all'operativita' di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 143, SACE assume le garanzie di  cui  all'articolo  1,
comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (le  "Garanzie"),  nel
limite di 2.500 milioni di euro per  l'anno  2020  e,  per  gli  anni
successivi, nel limite  di  impegni  assumibile  fissato  annualmente
dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato; 
  (C) Ai sensi del comma 1  dell'articolo  64  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione  e
l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11 settembre 2020, n. 120, le  Garanzie  possono  riguardare,  tenuto
conto degli  indirizzi  che  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (il  "COMITATO  INTERMINISTERIALE  PER  LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA") puo' emanare entro il 28 febbraio di  ogni
anno  e  conformemente  alla  Comunicazione  della   Commissione   al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'il dicembre 2019,  in
materia di Green deal europeo: 
    a) progetti tesi ad agevolare la  transizione  verso  un'economia
pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a
basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; 
    b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare  riferimento  a  progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale  automatizzata
e  connessa,  idonei  a  ridurre  l'inquinamento  e  l'entita'  delle
emissioni  inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo  di   sistemi
intelligenti  di  gestione  del  traffico,   resi   possibili   dalla
digitalizzazione. 
  (D) Inoltre, il comma 2 del  citato  articolo  64  ha  disposto  la
sottoscrizione entro il 30 settembre 2020 di una convenzione  tra  il
Ministero   e   SACE,   approvata   con   delibera    del    COMITATO
INTERMINISTERIALE  PER   LA   PROGRAMMAZIONE   ECONOMICA,   volta   a
disciplinare: 
  • lo svolgimento da parte di SACE dell'attivita' istruttoria  delle
operazioni, anche con riferimento alla selezione e  alla  valutazione
delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di  cui  al
comma I dell'articolo 64 del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
recante  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale" convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120,  e  di  efficacia  degli  interventi  in  relazione  ai
medesimi obiettivi; 
  • le procedure per il rilascio delle  garanzie  e  delle  coperture
assicurative da parte di SACE anche al fine di escludere che da  tali
garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti
in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; 
  • la gestione delle fasi successive al  pagamento  dell'indennizzo,
incluse le modalita' di  esercizio  dei  diritti  nei  confronti  del
debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; 
  • le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero dell'economia
e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul Fondo e  le
modalita' di escussione della  garanzia  dello  Stato  relativa  agli
impegni assunti da SACE,  nonche'  la  remunerazione  della  garanzia
stessa;  ogni   altra   modalita'   operativa   rilevante   ai   fini
dell'assunzione e gestione degli impegni; 
  • le modalita' con cui SACE riferisce periodicamente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i
soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi  di  SACE  S.p.A.,  ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di validita' ed
efficacia della garanzia. 
  (i "Principi della Convenzione"). 
  (E) ai sensi del comma 4  dell'articolo  64  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione  e
l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11 settembre 2020, n. 120, sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle
Garanzie disciplinate dal comma 1 del medesimo articolo, e' accordata
di diritto  la  garanzia  dello  Stato  a  prima  richiesta  e  senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE  con  gestione
separata. La garanzia dello Stato, che opera anche in favore di SACE,
e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende  al  rimborso
del capitale, al pagamento degli interessi  e  ad  ogni  altro  onere
accessorio, al netto  delle  commissioni  ricevute  per  le  medesime
Garanzie (le "Commissioni") come individuate ai  sensi  dell'articolo
3.3.3 che segue. 
  (F) Ai sensi del comma 3 del  medesimo  articolo  64,  il  rilascio
delle Garanzie da parte di SACE, nel  caso  di  Garanzie  di  importo
eguale o superiore a euro 200 milioni, e' subordinato alla  decisione
assunta con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE. 
  (G) Cio' premesso, con la presente convenzione (la  "Convenzione"),
ai sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'articolo  64  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti  per  la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale",   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Ministero  e
SACE intendono disciplinare i Principi della Convenzione,  secondo  i
termini e le condizioni qui di seguito indicati. 
 
                             ARTICOLO 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.1	"Codice  Etico"  indica  il  codice  etico  adottato  da  SACE,
contenente l'insieme dei principi etici e  dei  valori  che  tutti  i
dipendenti sono tenuti ad osservare. 
  "Convenzione" ha il significato di cui alla premessa. (G) 
  "Decreto Semplificazioni" ha il significato di cui  alla  premessa.
(A) 
  "D. Lgs. 231/2001" indica il decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
231. 
  "Fondo" indica il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  85,  della
legge 27 dicembre 2019, n.160. 
  "Ministero" indica il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" indica il modello
di organizzazione, gestione e controllo  adottato  da  SACE  al  fine
contrastare e prevenire il rischio di  commissione  di  comportamenti
illeciti, conformemente alle previsioni del D. Lgs. 231/2001. 
  "Obiettivi ambientali": indica gli obiettivi ai quali sono  tesi  i
progetti elencati dall'articolo 64, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in  conformita'  con  la
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al  Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al comitato  delle  regioni
n.  640  dell'i  l  dicembre  2019  e  coerentemente  agli  obiettivi
ambientali, delineati dal regolamento 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2020, tenuto conto degli indirizzi  che
il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  puo'
adottare entro il 28 febbraio di ogni anno. 
  "Organo Deliberante" indica il Consiglio di amministrazione di SACE
ovvero il diverso organo  di  SACE  che  risulta  competente  per  la
delibera  di  assunzione,  variazione,  gestione  ed  indennizzo   di
ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta  in  volta
vigente. 
  "Progetti": indica ogni  iniziativa  o  intervento  finalizzati  ad
agevolare la transizione verso un'economia pulita e  circolare  e  ad
integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per  la
produzione  di  beni  e  servizi  sostenibili;   ad   accelerare   la
transizione verso  una  mobilita'  sostenibile  e  intelligente,  con
particolare riferimento a progetti volti a favorire  l'avvento  della
mobilita' multimodale automatizzata  e  connessa,  idonei  a  ridurre
l'inquinamento  e  l'entita'  delle   emissioni   inquinanti,   anche
attraverso lo  sviluppo  di  sistemi  intelligenti  di  gestione  del
traffico,  resi  possibili  dalla  digitalizzazione,  ivi  inclusi  i
progetti  dedicati  alla  mitigazione   ed   all'   adattamento   dei
cambiamenti  climatici   nonche'   alla   prevenzione   e   riduzione
dell'inquinamento. 
  "SACE" indica SACE S.p.A. 
  "Soggetti Garantiti" indica i soggetti di cui all'art. 3.2.1  della
presente Convenzione. 
  "Strutture" indica gli uffici e le strutture organizzative  interne
di SACE. 
  1.2	Nella presente Convenzione  i  termini  definiti  al  singolare
avranno lo stesso significato quando usati al plurale e viceversa.