ARTICOLO 3 Attivita' istruttoria e procedure per il rilascio delle Garanzie 3.1 L'attivita' istruttoria di SACE per il rilascio di Garanzie e' regolata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dai principi che regolano l'azione l'amministrativa. 3.1.1 SACE svolge l'attivita' di assunzione delle operazioni, deliberate dagli Organi Deliberanti sulla base della data di completamento della documentazione, in base alle modalita' previste dalle proprie procedure interne e dalla presente Convenzione. In particolare, SACE rilascia Garanzie per i progetti di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge l I settembre 2020, n. 120, che siano inerenti agli Obiettivi Ambientali. 3.1.2 Nello svolgimento di tali attivita', le Strutture preposte di SACE operano nel costante rispetto della presente Convenzione, della documentazione aziendale di riferimento e della normativa applicabile, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico. 3.1.3 Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE opera con la dovuta diligenza professionale. 3.2 Procedura di istruttoria 3.2.1 Nell'ambito della procedura di istruttoria, SACE valutera' il rilascio di Garanzie in favore di banche nazionali, banche estere, operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', nonche' in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari per crediti concessi sotto ogni forma o per il rilascio di fideiussioni, garanzie, impegni di firma o aperture di credito documentario (i "Soggetti Garantiti"). Resta inteso che non potranno essere ricompresi nei Soggetti garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorita' degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorita' degli Stati Uniti d'America nonche' i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. 3.2.2 Nell'istruttoria dei Progetti, SACE terra' conto di quanto stabilito al punto 3.1.1 e nell'assegnazione del relativo giudizio dell'affidabilita' economico-finanziaria, SACE considerera' il contributo che gli stessi Progetti danno al perseguimento di uno o piu' degli Obiettivi Ambientali. 3.2.3 La remunerazione della Garanzia e' determinata in funzione del profilo di rischio assunto, definito tenendo in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi: la tipologia di rischio, la durata del rischio, le caratteristiche dell'eventuale pacchetto di garanzie connesse al Progetto nonche' il contributo del Progetto agli Obiettivi Ambientali. Ai sensi dell'articolo 64, comma 5, del Decreto semplificazioni i premi riscossi da SACE sono versati, sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019, al netto delle commissioni trattenute da SACE per le attivita' svolte ai sensi del citato articolo 64 e risultanti dalla contabilita' di SACE, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Le commissioni indicano l'importo riconosciuto a SACE per le attivita' svolte con riferimento a quanto disciplinato all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge l 1 settembre 2020, n. 120, determinato sulla base dei valori riscontrabili in transazioni analoghe al fine di: • coprire i costi aziendali associati alle garanzie di cui all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; • incentivare le attivita' di origination, recupero e ristrutturazione delle garanzie di cui al sopracitato articolo 64. Le citate commissioni saranno riportate in un prospetto tecnico concordato fra le Parti. 3.3. Procedimento per il rilascio delle Garanzie 3.3.1 Le Garanzie sono rilasciate da SACE, secondo i procedimenti di seguito disciplinati, anche tenendo conto dei criteri definiti all'interno del sistema dei limiti di rischio: a) nel caso di una o piu' Garanzie che vadano a supporto di uno specifico Progetto e di una specifica controparte a rischio e che abbiano (singolarmente ovvero in aggregato in relazione al medesimo rapporto sottostante oggetto di una o piu' Garanzie) un importo in quota capitale inferiore ad Euro 200 milioni, la competenza deliberativa e' degli Organi Deliberanti di SACE coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali; b) nel caso di una o piu' Garanzie che vadano a supporto di uno specifico Progetto e di una specifica controparte a rischio e che abbiano (singolarmente ovvero in aggregato in relazione al medesimo rapporto sottostante oggetto di una o piu' Garanzie) un importo in quota capitale uguale o superiore ad euro 200 milioni: (i) la competenza deliberativa e' degli Organi Deliberanti di SACE coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali ed il rilascio della Garanzia e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; (ii) SACE informa prontamente il Ministero dell'avvio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascun Progetto, fornendone le indicazioni disponibili; (iii) SACE trasmette al Ministero gli esiti dell'attivita' istruttoria. 3.3.2 Resta inteso che, in relazione alla medesima operazione, il soggetto beneficiario della Garanzia potra' agire anche in nome e per conto di eventuali ulteriori soggetti beneficiari, rispetto ai quali rivestira' la qualifica di agente 3.3.3 Al fine di escludere oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, possono essere ammessi alla Garanzia da parte di SACE (indipendentemente dal grado di seniority) unicamente progetti che non riguardino una pluralita' di operazioni aventi caratteristiche standardizzate in termini di importi unitari, strumenti garantiti e tipologie dei soggetti beneficiari.