(Allegato-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
  Attivita' istruttoria e procedure per il rilascio delle Garanzie 
 
  3.1	L'attivita' istruttoria di SACE per il rilascio di Garanzie  e'
regolata  dalla  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
modificazioni, e dai principi che regolano l'azione l'amministrativa. 
  3.1.1	SACE  svolge  l'attivita'  di  assunzione  delle  operazioni,
deliberate  dagli  Organi  Deliberanti  sulla  base  della  data   di
completamento della documentazione, in base alle  modalita'  previste
dalle proprie procedure interne e dalla presente Convenzione. 
  In particolare, SACE  rilascia  Garanzie  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge l  I  settembre  2020,  n.
120, che siano inerenti agli Obiettivi Ambientali. 
  3.1.2 Nello svolgimento di tali attivita', le Strutture preposte di
SACE operano nel costante rispetto della presente Convenzione,  della
documentazione   aziendale   di   riferimento   e   della   normativa
applicabile, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle  norme,
con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione  e
Controllo per la prevenzione dei reati  ex  D.  Lgs.  231/2001  e  al
Codice Etico. 
  3.1.3 Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria delle operazioni
da cui derivano gli impegni da assumere  SACE  opera  con  la  dovuta
diligenza professionale. 
  3.2	Procedura di istruttoria 
  3.2.1 Nell'ambito della procedura di istruttoria, SACE valutera' il
rilascio di Garanzie in favore di banche  nazionali,  banche  estere,
operatori finanziari italiani od esteri  quando  rispettino  adeguati
principi  di  organizzazione,  vigilanza,   patrimonializzazione   ed
operativita',  nonche'  in  favore  di  sottoscrittori  di   prestiti
obbligazionari,  cambiali  finanziarie,  titoli  di  debito  e  altri
strumenti finanziari per crediti concessi sotto ogni forma o  per  il
rilascio di fideiussioni, garanzie, impegni di firma  o  aperture  di
credito documentario (i "Soggetti Garantiti"). Resta inteso  che  non
potranno  essere  ricompresi  nei  Soggetti  garantiti   i   soggetti
destinatari  di  sanzioni,  divieti,  misure  restrittive   o   altri
provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario,
oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati
o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni  Unite,
dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti  in  cui
compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle  autorita'
degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi  o  regolamenti  adottati
dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti  in  cui
compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle  autorita'
degli Stati Uniti d'America nonche' i soggetti che risiedono in paesi
o territori non cooperativi ai fini fiscali. 
  3.2.2 Nell'istruttoria dei Progetti, SACE terra'  conto  di  quanto
stabilito al punto 3.1.1 e nell'assegnazione  del  relativo  giudizio
dell'affidabilita'  economico-finanziaria,   SACE   considerera'   il
contributo che gli stessi Progetti danno al perseguimento  di  uno  o
piu' degli Obiettivi Ambientali. 
  3.2.3 La remunerazione della Garanzia e'  determinata  in  funzione
del profilo di rischio assunto, definito tenendo  in  considerazione,
tra gli altri, i seguenti  elementi:  la  tipologia  di  rischio,  la
durata del rischio, le caratteristiche  dell'eventuale  pacchetto  di
garanzie connesse al Progetto nonche' il contributo del Progetto agli
Obiettivi Ambientali. Ai sensi dell'articolo 64, comma 5, del Decreto
semplificazioni i premi riscossi da SACE sono versati,  sull'apposito
conto di tesoreria centrale,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019, al netto
delle commissioni trattenute da SACE per le attivita' svolte ai sensi
del citato articolo 64 e risultanti dalla contabilita' di SACE, salvo
conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. 
  Le commissioni  indicano  l'importo  riconosciuto  a  SACE  per  le
attivita' svolte con riferimento a quanto  disciplinato  all'articolo
64  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge l 1 settembre 2020,  n.  120,  determinato
sulla base dei valori riscontrabili in transazioni analoghe  al  fine
di: 
    • coprire i  costi  aziendali  associati  alle  garanzie  di  cui
all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    •  incentivare  le   attivita'   di   origination,   recupero   e
ristrutturazione delle garanzie di cui al sopracitato articolo 64. 
  Le citate commissioni saranno riportate  in  un  prospetto  tecnico
concordato fra le Parti. 
  3.3.	Procedimento per il rilascio delle Garanzie 
  3.3.1 Le Garanzie sono rilasciate da SACE, secondo  i  procedimenti
di seguito disciplinati, anche tenendo  conto  dei  criteri  definiti
all'interno del sistema dei limiti di rischio: 
    a) nel caso di una o piu' Garanzie che vadano a supporto  di  uno
specifico Progetto e di una specifica controparte  a  rischio  e  che
abbiano (singolarmente ovvero in aggregato in relazione  al  medesimo
rapporto sottostante oggetto di una o piu' Garanzie)  un  importo  in
quota  capitale  inferiore  ad  Euro  200  milioni,   la   competenza
deliberativa e' degli Organi Deliberanti di SACE coerentemente con il
proprio sistema di deleghe decisionali; 
    b) nel caso di una o piu' Garanzie che vadano a supporto  di  uno
specifico Progetto e di una specifica controparte  a  rischio  e  che
abbiano (singolarmente ovvero in aggregato in relazione  al  medesimo
rapporto sottostante oggetto di una o piu' Garanzie)  un  importo  in
quota capitale uguale o superiore ad euro 200 milioni: 
      (i) la competenza deliberativa e' degli Organi  Deliberanti  di
SACE coerentemente con il proprio sistema di deleghe  decisionali  ed
il rilascio della Garanzia e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare; 
      (ii)  SACE  informa   prontamente   il   Ministero   dell'avvio
dell'attivita' istruttoria relativa a ciascun Progetto, fornendone le
indicazioni disponibili; 
      (iii) SACE trasmette  al  Ministero  gli  esiti  dell'attivita'
istruttoria. 
  3.3.2 Resta inteso che, in relazione alla medesima  operazione,  il
soggetto beneficiario della Garanzia potra' agire anche in nome e per
conto di eventuali ulteriori soggetti beneficiari, rispetto ai  quali
rivestira' la qualifica di agente 
  3.3.3 Al fine  di  escludere  oneri  non  previsti  in  termini  di
indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche,  possono  essere
ammessi alla Garanzia da parte di SACE (indipendentemente  dal  grado
di seniority) unicamente progetti che non riguardino  una  pluralita'
di operazioni aventi caratteristiche  standardizzate  in  termini  di
importi  unitari,  strumenti  garantiti  e  tipologie  dei   soggetti
beneficiari.