(Allegato-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
                  Obblighi di comunicazione di SACE 
 
  5.1 SACE fornisce al Ministero: 
    (a)   contestualmente   alla   sottoscrizione   della    presente
Convenzione, un'informativa circa il  sistema  aziendale  di  deleghe
decisionali in materia di assunzione, di gestione  degli  impegni  in
essere, delle richieste di indennizzo e  del  recupero  dei  crediti.
SACE inviera' al Ministero un aggiornamento dell'informativa  qualora
tali deleghe fossero modificate in modo sostanziale; 
    (b) con cadenza  mensile  un'informativa  circa  le  opportunita'
commerciali di rilascio di Garanzie rispetto alle quali SACE e' stata
interessata, ai fini delle eventuali  valutazioni  di  competenza  da
parte del Ministero; 
    (c) informativa preventiva circa  le  istanze  pervenute  per  il
rilascio di Garanzie con l'indicazione del soggetto richiedente,  del
Progetto e dell'ammontare per  il  quale  e'  richiesta  la  Garanzia
nonche' un'indicazione preventiva degli orientamenti di SACE rispetto
a tali istanze, ai fini delle valutazioni di competenza da parte  del
Ministero, anche con riferimento ai profili di cui al punto 3.3.3.; 
    (d)  preventivamente  e   con   cadenza   periodica   trimestrale
un'informativa circa le deliberazioni dei propri  organi  deliberanti
relativamente agli impegni da  assumere  o  assunti  relativamente  a
Garanzie di importo inferiore a 200  milioni  di  euro  nonche'  alle
altre  decisioni  aziendali  rilevanti  ai  fini  dell'assunzione  di
impegni; resta peraltro inteso  che  SACE  e'  tenuta  a  condividere
preventivamente e per iscritto  con  il  Ministero  le  proposte  che
intende sottoporre ai  propri  Organi  deliberativi  e  dalla  stessa
considerate rilevanti, anche in relazione a Garanzie gia' rilasciate; 
    (e) entro il 31 maggio di ciascun anno, un  piano  annuale  delle
attivita' relative all'operativita' di SACE di  cui  all'articolo  64
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  avente  ad
oggetto  la  strategia  assicurativa  e  l'ammontare  progettato   di
operazioni da assicurare. Il piano annuale di attivita' ha  validita'
nel corso dell'anno solare di  riferimento  o,  comunque,  fino  alla
presentazione di un piano successivo. SACE  potra'  in  ogni  momento
modificare il vigente piano annuale delle attivita' per adattarlo  ai
cambiamenti del quadro economico di riferimento. 
  5.2	Sulla base delle informative fornite da SACE  al  Ministero  ai
sensi delle lettere (c), (d) ed  (e)  di  cui  all'articolo  5.1  che
precede, il Ministero, entro il 15 gennaio di ciascun anno, trasmette
al COMITATO INTERMINISTERIALE PER  LA  PROGRAMMAZIONE  ECONOMICA  una
relazione sull'attivita' di rilascio delle garanzie svolta  nell'anno
precedente che includa anche l'indicazione, da parte di  SACE,  delle
future opportunita' di business segnalate dalle  imprese  italiane  e
relative a Progetti eleggibili in quanto coerenti con  gli  Obiettivi
Ambientali, anche ai fini dell'aggiornamento dell'atto  di  indirizzo
che il COMITATO INTERMINISTERIALE  PER  LA  PROGRAMMAZIONE  ECONOMICA
potra'  emanare  entro  il  28  febbraio  del  successivo  anno.   Il
Ministero,  su  richiesta  del  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica, trasmette altresi' informazioni al medesimo
Comitato,  tramite  il  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche riguardo a singole operazioni. 
  5.3 Il Ministero ha accesso ad un  sistema  informatico,  condiviso
con SACE, dove saranno reperibili i flussi inerenti i dati e i flussi
informativi del portafoglio, aggiornati su base trimestrale, al  fine
del costante monitoraggio degli impegni assunti dallo Stato.