ARTICOLO 5 Obblighi di comunicazione di SACE 5.1 SACE fornisce al Ministero: (a) contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, un'informativa circa il sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti. SACE inviera' al Ministero un aggiornamento dell'informativa qualora tali deleghe fossero modificate in modo sostanziale; (b) con cadenza mensile un'informativa circa le opportunita' commerciali di rilascio di Garanzie rispetto alle quali SACE e' stata interessata, ai fini delle eventuali valutazioni di competenza da parte del Ministero; (c) informativa preventiva circa le istanze pervenute per il rilascio di Garanzie con l'indicazione del soggetto richiedente, del Progetto e dell'ammontare per il quale e' richiesta la Garanzia nonche' un'indicazione preventiva degli orientamenti di SACE rispetto a tali istanze, ai fini delle valutazioni di competenza da parte del Ministero, anche con riferimento ai profili di cui al punto 3.3.3.; (d) preventivamente e con cadenza periodica trimestrale un'informativa circa le deliberazioni dei propri organi deliberanti relativamente agli impegni da assumere o assunti relativamente a Garanzie di importo inferiore a 200 milioni di euro nonche' alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni; resta peraltro inteso che SACE e' tenuta a condividere preventivamente e per iscritto con il Ministero le proposte che intende sottoporre ai propri Organi deliberativi e dalla stessa considerate rilevanti, anche in relazione a Garanzie gia' rilasciate; (e) entro il 31 maggio di ciascun anno, un piano annuale delle attivita' relative all'operativita' di SACE di cui all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, avente ad oggetto la strategia assicurativa e l'ammontare progettato di operazioni da assicurare. Il piano annuale di attivita' ha validita' nel corso dell'anno solare di riferimento o, comunque, fino alla presentazione di un piano successivo. SACE potra' in ogni momento modificare il vigente piano annuale delle attivita' per adattarlo ai cambiamenti del quadro economico di riferimento. 5.2 Sulla base delle informative fornite da SACE al Ministero ai sensi delle lettere (c), (d) ed (e) di cui all'articolo 5.1 che precede, il Ministero, entro il 15 gennaio di ciascun anno, trasmette al COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA una relazione sull'attivita' di rilascio delle garanzie svolta nell'anno precedente che includa anche l'indicazione, da parte di SACE, delle future opportunita' di business segnalate dalle imprese italiane e relative a Progetti eleggibili in quanto coerenti con gli Obiettivi Ambientali, anche ai fini dell'aggiornamento dell'atto di indirizzo che il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA potra' emanare entro il 28 febbraio del successivo anno. Il Ministero, su richiesta del Comitato interministeriale per la programmazione economica, trasmette altresi' informazioni al medesimo Comitato, tramite il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche riguardo a singole operazioni. 5.3 Il Ministero ha accesso ad un sistema informatico, condiviso con SACE, dove saranno reperibili i flussi inerenti i dati e i flussi informativi del portafoglio, aggiornati su base trimestrale, al fine del costante monitoraggio degli impegni assunti dallo Stato.