Art. 8. Confezionamento 1. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» devono essere immessi al consumo utilizzando i seguenti contenitori: per tutte le tipologie previste: bottiglie di vetro di forma tradizionale, esclusa la «dama», fino alla capacita' di litri 12, per la sola tipologia «Emilia-Romagna» Pignoletto, senza alcun riferimento ad unita' geografiche aggiuntive: contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 6 litri. per le tipologie «Emilia-Romagna» Pignoletto e «Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante, entrambe senza alcun riferimento ad unita' geografiche aggiuntive: fusti di acciaio inox o altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti per le capacita' da litri 10 a litri 60. Inoltre, in considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione del vino «Emilia-Romagna» Pignoletto, senza alcun riferimento ad unita' geografiche aggiuntive, confezionato in contenitori non a tenuta di pressione della capacita' da 10 a 60 litri. 2. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» possono essere immessi al consumo utilizzando qualsiasi tipo di chiusura consentita, con esclusione del tappo a corona. Il tappo a vite deve essere a vestizione lunga. Tuttavia, per il vino «Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante sono ammesse anche le seguenti chiusure: tappo «a fungo» ancorato, di sughero o di materiale sintetico ammesso, pieno (tipo «elastomero»), tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula di copertura della chiusura di altezza non superiore a 7 cm; tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago; tappo a corona, unicamente per la versione prodotta tradizionalmente per rifermentazione in bottiglia. Il vino «Emilia-Romagna» Pignoletto spumante deve essere confezionato utilizzando le chiusure previste delle norme dell'Unione europea e nazionali, con esclusione dei tappi con un contenuto in sughero inferiore al 51% in peso e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% in peso. Tuttavia per le bottiglie di capacita' inferiore a 200 ml e' consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.