(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna»
devono essere immessi al consumo utilizzando i seguenti contenitori: 
      per tutte le tipologie previste: bottiglie di  vetro  di  forma
tradizionale, esclusa la «dama», fino alla capacita' di litri 12, 
      per la sola tipologia «Emilia-Romagna» Pignoletto, senza  alcun
riferimento ad unita' geografiche aggiuntive: contenitori alternativi
al vetro costituiti da un otre in materiale plastico  pluristrato  di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di
altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 6 litri. 
      per le tipologie «Emilia-Romagna» Pignoletto e «Emilia-Romagna»
Pignoletto frizzante, entrambe  senza  alcun  riferimento  ad  unita'
geografiche aggiuntive: fusti  di  acciaio  inox  o  altri  materiali
idonei a venire a contatto con gli alimenti per le capacita' da litri
10 a litri 60. 
    Inoltre,  in  considerazione  della  consolidata  tradizione   e'
consentita   la   commercializzazione   del   vino   «Emilia-Romagna»
Pignoletto, senza alcun riferimento ad unita' geografiche aggiuntive,
confezionato in contenitori non a tenuta di pressione della capacita'
da 10 a 60 litri. 
    2. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna»
possono essere immessi  al  consumo  utilizzando  qualsiasi  tipo  di
chiusura consentita, con esclusione del tappo a corona.  Il  tappo  a
vite deve essere a vestizione lunga. 
    Tuttavia, per il vino «Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante  sono
ammesse anche le seguenti chiusure: 
      tappo «a fungo» ancorato, di sughero o di  materiale  sintetico
ammesso, pieno (tipo «elastomero»), tradizionalmente utilizzato nella
zona, con eventuale capsula di copertura della  chiusura  di  altezza
non superiore a 7 cm; 
      tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto
dalla tradizionale chiusura in spago; 
      tappo  a  corona,   unicamente   per   la   versione   prodotta
tradizionalmente per rifermentazione in bottiglia. 
    Il  vino  «Emilia-Romagna»  Pignoletto   spumante   deve   essere
confezionato utilizzando le chiusure previste delle norme dell'Unione
europea e nazionali, con esclusione dei tappi  con  un  contenuto  in
sughero inferiore al 51% in peso e, comunque, la parte del tappo  che
va a contatto con il vino non deve avere una percentuale  di  sughero
inferiore al 51% in peso. Tuttavia  per  le  bottiglie  di  capacita'
inferiore a 200 ml e'  consentito  anche  l'uso  del  tappo  a  vite,
eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.