Art. 4. Il Parmigiano Reggiano non puo' essere sottoposto ad alcun trattamento che ne alteri le caratteristiche chimico/fisiche e organolettiche e presenta le seguenti caratteristiche: forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate; dimensioni della forma: diametro delle facce piane da 35 a 43 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm; peso minimo di una forma: kg 30; colore della crosta: paglierino naturale con le eventuali evoluzioni di colore; colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino; aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante; struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia; spessore della crosta: circa 6 mm; grasso sulla sostanza secca: minimo 32%; additivi: assenti; amminoacidi liberi totali: maggiori del 15% delle proteine totali (metodo HPLC e cromatografia a scambio ionico); composizione isotopica e minerale: tipica del Parmigiano Reggiano; risulta depositata presso il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, presso l'organismo di controllo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS); acidi grassi ciclopropanici: inferiori a 22 mg/100 g di grasso (dato gia' comprensivo dell'incertezza di misura, Metodo gascromatografico con rivelatore a spettrometria di massa (GC-MS)). Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, si deve fare riferimento alla classificazione merceologica del formaggio riportata nel regolamento di marchiatura. Per quanto non specificato si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.