Art. 5. Le operazioni di grattugiatura e porzionatura, e successivo confezionamento, del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta devono essere effettuate all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualita', la tracciabilita' e il controllo. A tal fine, per il formaggio Parmigiano Reggiano da sottoporre alle operazioni di cui sopra, deve essere sempre garantita la tracciabilita' delle forme da cui proviene (matricola, mese/anno produzione e peso). Come gia' previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 1991 la denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» e' estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di alcuna sostanza. E' tuttavia consentito, alle condizioni di cui sopra, anche l'utilizzo del prodotto definito «sfrido». La tipologia della denominazione in parola e' riservata al formaggio grattugiato avente anche i parametri tecnici e tecnologici sotto specificati: umidita': non inferiore al 25% e non superiore al 35%; aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 35%; quantita' di crosta: non superiore al 18% in peso.