Art. 9. Al fine di garantire l'autenticita' e consentire la corretta identificazione del formaggio Parmigiano Reggiano immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni, ogni confezione dovra' recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura stilizzata di una fetta e di una forma di formaggio Parmigiano Reggiano nonche', nella parte inferiore, dalla scritta PARMIGIANO REGGIANO, come da rappresentazione grafica che segue, che dovra' essere riprodotto a colori secondo le modalita' tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione. Parte di provvedimento in formato grafico Al fine di consentire la corretta identificazione della stagionatura del formaggio Parmigiano Reggiano preconfezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell'etichetta deve figurare l'indicazione dell'eta' minima del formaggio. Vista l'evoluzione dell'aroma e del sapore della pasta del Parmigiano Reggiano nel corso della stagionatura, al fine di comunicare le caratteristiche organolettiche, e' possibile utilizzare nell'etichetta, in aggiunta all'eta', per determinate fasce di stagionatura, i seguenti aggettivi descrittivi: delicato (12-19 mesi); armonico (circa 20-26 mesi); aromatico (circa 27-34 mesi); intenso (circa 35-45 mesi). L'indicazione nell'etichetta della matricola o della denominazione del caseificio e' obbligatoria soltanto nel caso di grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate «Premium» ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di marchiatura.