(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
    Al fine di garantire  l'autenticita'  e  consentire  la  corretta
identificazione del formaggio Parmigiano Reggiano immesso sul mercato
preconfezionato, grattugiato e in porzioni,  ogni  confezione  dovra'
recare un  contrassegno  costituito,  nella  parte  superiore,  dalla
figura stilizzata di una fetta e di una forma di formaggio Parmigiano
Reggiano nonche', nella parte  inferiore,  dalla  scritta  PARMIGIANO
REGGIANO, come da rappresentazione  grafica  che  segue,  che  dovra'
essere riprodotto a colori secondo le modalita' tecniche definite dal
Consorzio mediante apposita convenzione. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Al  fine  di  consentire  la   corretta   identificazione   della
stagionatura  del  formaggio  Parmigiano   Reggiano   preconfezionato
immesso  sul  mercato   in   porzioni   superiori   ai   15   grammi,
nell'etichetta  deve  figurare  l'indicazione  dell'eta'  minima  del
formaggio. 
    Vista l'evoluzione  dell'aroma  e  del  sapore  della  pasta  del
Parmigiano  Reggiano  nel  corso  della  stagionatura,  al  fine   di
comunicare le caratteristiche organolettiche, e' possibile utilizzare
nell'etichetta,  in  aggiunta  all'eta',  per  determinate  fasce  di
stagionatura, i seguenti aggettivi descrittivi: 
      delicato (12-19 mesi); 
      armonico (circa 20-26 mesi); 
      aromatico (circa 27-34 mesi); 
      intenso (circa 35-45 mesi). 
    L'indicazione   nell'etichetta   della    matricola    o    della
denominazione del caseificio e' obbligatoria  soltanto  nel  caso  di
grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate «Premium»  ai  sensi
dell'art. 15 del Regolamento di marchiatura.