(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                            Corrispettivo 
 
    1. La provincia si impegna a versare  a  RAI  Com,  a  titolo  di
copertura degli oneri riferiti  alla  produzione  e  alla  diffusione
delle trasmissioni radiofoniche e  televisive  in  lingua  tedesca  e
ladina di cui all'art. 1, un importo annuo pari ad euro 20.000.000,00
(ventimilioni/00) inclusa IVA di legge. 
    2. Il pagamento dell'importo e'  effettuato  in  ottemperanza  al
decreto legislativo 9 novembre 2012,  n.  192,  entro  trenta  giorni
dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse da RAI
Com alla Provincia autonoma di Bolzano,  corredate  di  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta',  sottoscritte  da  un  procuratore
all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione
delle  ore  trasmesse,  di  relazioni  di   sintesi   relative   alle
programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento, di  un
riepilogo dettagliato dei costi. Copia della predetta  documentazione
sara' inviata da RAI Com anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
    3. Le fatture sono presentate da RAI Com in forma  elettronica  e
riportano  il  Codice  identificativo  di  gara  (CIG).  Le   fatture
soddisfano i requisiti prescritti dal decreto-legge 24  aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, recante «misure urgenti per  la  competitivita'  e  la  giustizia
sociale». 
    4. La provincia, in persona del responsabile della gestione della
convenzione, prima di  procedere  all'erogazione  del  corrispettivo,
verifichera' la congruita' tra le  predette  relazioni  sul  servizio
svolto e le risultanze del  centro  di  costo  dedicato  al  servizio
oggetto della presente convenzione, previsto dalla legge. 
    5. Ai fini del pagamento dei suddetti importi nei termini di  cui
alla normativa vigente il  competente  ispettorato  territoriale  del
Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico fara' pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano  e,  per
conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  all'Ufficio
territoriale di governo e a  RAI  Com,  la  dichiarazione  attestante
l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla  presente  convenzione,
in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.