(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2019, N. 137 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 2: 
        al  primo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti
parole: «entro sei mesi dall'erogazione»; 
        al terzo periodo, le parole: «alla legge 27 ottobre 1993,  n.
432» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  debito
pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. L'organo commissariale delle societa' in  amministrazione
straordinaria di cui al comma 1  invia  alle  competenti  Commissioni
parlamentari, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tutti  i  dati
aggiornati  relativi  alla  situazione  economico-finanziaria   delle
medesime societa' e,  con  cadenza  semestrale  per  l'intera  durata
dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati  rilevanti  relativi
alla situazione economico-finanziaria delle medesime societa'»; 
      al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: « , tenendo conto dei  livelli  occupazionali  e  dell'unita'
operativa dei complessi aziendali»; 
      al comma 6, dopo il secondo periodo sono inseriti  i  seguenti:
«Le risorse gia' iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di
cui al comma 1, a valere sulle  somme  di  cui  all'articolo  59  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono  essere  utilizzate  ai
fini dell'anticipazione di tesoreria  di  cui  al  comma  2,  secondo
periodo.    La    regolarizzazione     dell'anticipazione     avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente
capitolo di spesa».