(Convenzione-art. 35)
 
                               Art. 35 
 
                           Testi autentici 
 
  L'originale della presente  Convenzione,  i  cui  testi  in  lingua
araba,  cinese,  inglese,  francese,  russa  e  spagnola,   sono   da
considerarsi  paritariamente  autentici,  e'  depositato  presso   il
Depositario. 
  In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal  fine,  hanno
firmato la presente Convenzione. 
  Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.