(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                     Etichettatura, designazione 
                           e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita  «Nizza»  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  «extra»,
«fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili. 
    2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita di cui all'art. 1 la denominazione di
origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna»  seguita  dal
corrispondente toponimo o nome tradizionale purche': 
      le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto; 
      tale menzione sia iscritta  nella  «Lista  positiva»  istituita
dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione; 
      la vinificazione delle uve e l'invecchiamento  dei  vini  siano
stati svolti in recipienti separati e la  menzione  «vigna»,  seguita
dal toponimo o nome tradizionale, sia stata riportata nella  denuncia
delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 
    3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
    4. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.  1
e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia «Piemonte»,  ai
sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.