Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purche': le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto; tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal toponimo o nome tradizionale, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 4. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia «Piemonte», ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.