Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra» «fine» «scelto» e «selezionato» e simili. Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», ad esclusione della tipologia «Chiaretto spumante» non millesimato, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2. Nella designazione e presentazione dei vini Bardolino Chiaretto, Bardolino Classico Chiaretto, Bardolino Chiaretto Spumante e' obbligatorio che la menzione tradizionale Chiaretto preceda la denominazione Bardolino e deve figurare in caratteri e dimensioni uguali a quelli usati per la denominazione. 3. Nella designazione e presentazione dei vini Bardolino Chiaretto, Bardolino Classico Chiaretto e Bardolino Chiaretto Spumante e' consentito riportare l'indicazione della tipologia anche nel modo seguente: Chiaretto di Bardolino, Chiaretto di Bardolino Classico e Chiaretto di Bardolino Spumante.