(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino»
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e  gli
attributi «extra» «fine» «scelto» e «selezionato» e simili. 
    Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», ad
esclusione della tipologia «Chiaretto spumante» non millesimato, deve
essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. E' consentito  l'uso
di indicazioni che facciano riferimento  ai  nomi,  ragioni  sociali,
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno il consumatore. 
    2.  Nella  designazione  e  presentazione  dei   vini   Bardolino
Chiaretto, Bardolino Classico Chiaretto, Bardolino Chiaretto Spumante
e' obbligatorio che la menzione  tradizionale  Chiaretto  preceda  la
denominazione Bardolino e deve figurare  in  caratteri  e  dimensioni
uguali a quelli usati per la denominazione. 
    3.  Nella  designazione  e  presentazione  dei   vini   Bardolino
Chiaretto,  Bardolino  Classico  Chiaretto  e   Bardolino   Chiaretto
Spumante e' consentito riportare l'indicazione della tipologia  anche
nel modo seguente: Chiaretto di  Bardolino,  Chiaretto  di  Bardolino
Classico e Chiaretto di Bardolino Spumante.