(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di  cui  all'ordinanza
  del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010 
 
    Fermo restando l'obiettivo della riduzione  del  rischio  sismico
attraverso sia interventi  sulle  strutture  ed  infrastrutture,  sia
sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la  Commissione  ha
stabilito i criteri qualificanti seguenti: 
      1.  Potranno  essere  finanziati  interventi  sia  su   edifici
privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche. 
      2. I contributi per gli edifici privati di abitazione  verranno
graduati in relazione ad un indice di  rischio  a  scala  locale  (ad
esempio provinciale) basato su valutazioni  a  livello  nazionale  su
dati del censimento ISTAT. 
      3. Per una programmazione piu' adeguata alle singole  tipologie
di edifici pubblici si dovra'  al  piu'  presto  ottenere  un  quadro
complessivo del rischio sismico associato alle diverse  tipologie  di
costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni  (ad  esempio
scuole, ospedali). 
      4. I criteri di assegnazione delle priorita' e  di  graduazione
degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni)
per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del  rischio
di danneggiamento, anche dell'esposizione e  dunque  del  rischio  di
perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze  sulle
attivita' di protezione civile successive a un terremoto. 
      5. Nella definizione  delle  priorita'  su  edifici  privati  e
pubblici dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni  strumenti,
anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al  rischio
indotto dai  crolli  su  strade  importanti  ai  fini  dei  piani  di
protezione civile.  Particolare  attenzione  sara'  posta  su  quelle
situazioni  critiche  anche  collegate  ad  un  concomitante  rischio
vulcanico. 
      6.  Per  la  prima  annualita'  ci  si  affidera'  a  stime  di
pericolosita' di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV
S1), ed a valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili  a
livello nazionale. Le previsioni di  pericolosita'  a  medio  termine
saranno  prese  in  considerazione  a  partire   dal   2011,   previa
valutazione di consenso del mondo scientifico. 
      7. Sempre per la prima annualita' sara'  possibile  finanziare,
oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed  a
quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica  che
consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a
partire dalla  pericolosita'  di  base.  Inoltre  gli  interventi  su
edifici e opere pubbliche  strategiche  e  rilevanti  saranno  basati
sugli  esiti  delle  verifiche  di  sicurezza  effettuate  ai   sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274  o
coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche
siano controllate da commissioni di esperti. 
      8. Ai fini del conseguimento piu'  rapido  degli  obiettivi  di
riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di
rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche  delle
costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri
applicati in Abruzzo nel ripristino  delle  scuole  e  degli  edifici
privati ai sensi dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3790; il rafforzamento locale potra' essere  applicato  a
condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime  essenziali
relative alle caratteristiche  dell'organismo  strutturale,  e  sara'
finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune  carenze
strutturali  tipiche  delle  costruzioni  esistenti  in  c.a.  o   in
muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle  Linee  guida  per
gli interventi di rafforzamento locale contenenti le  caratteristiche
minime  delle  costruzioni,  le  indagini  di  base,   tipologie   di
intervento ammissibili,  stime  speditive  quantitative  del  rischio
sismico). 
      9. I contributi per l'intervento sulle singole  opere  potranno
essere basati  su  costi  parametrici  calibrati  per  conseguire  un
livello  minimo  di  miglioramento   sismico,   ferma   restando   la
possibilita' di raggiungere livelli  superiori  di  sicurezza,  o  di
effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a
carico dell'ente beneficiario del contributo. 
      10. I costi parametrici dovranno essere graduati  in  relazione
ai diversi obiettivi di sicurezza da  conseguire  e  della  tipologia
d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico). 
      11. Al fine di stabilire una linea  di  azione  in  conseguenza
della presa d'atto  degli  esiti  della  verifica  sismica  da  parte
dell'ente proprietario,  occorre  definire  soglie  «accettabili»  di
rischio, al di sotto delle quali non e' necessario intervenire  ed  i
criteri di sicurezza  da  adottare  per  le  costruzioni  chiaramente
deficitarie: ad  esempio  prevedere  tempi  rapidi  per  intervenire,
trascorsi  i  quali  infruttuosamente  la  costruzione   viene   resa
inutilizzabile per gli scopi attuali.