Allegato Convenzione Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione Sardegna Tra La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Ferruccio Sepe, nella sua qualita' di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e Rai Com S.pa., societa' con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita I.V.A. ed iscrizione al registro delle imprese n. 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito anche «Rai», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06382641006) di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua qualita' di Amministratore delegato e legale rappresentante; di seguito denominate anche «Parti». CIG 83687742C7 Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «Convenzione»); Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che dispongono che la Rai e' tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che tali servizi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive con la Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'Allegato; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 12 che prevede quanto segue: «Nella Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza e che le regioni interessate possono altresi' stipulare apposite convenzioni con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima societa' concessionaria»; Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio; Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 49 del gia' citato testo unico, come modificato dal decreto-legge n. 244/2016, con cui la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' stata affidata alla Rai sino al 30 aprile 2017; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 aprile 2017, ha concesso alla Rai l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al quinquennio 2018/2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopracitato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a.- e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118, che prevede all'art. 25, lettera K, che la Rai e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi in lingua sarda per la Regione autonoma Sardegna; Viste la note Rai del 6 luglio 2020, prot. 492 e Regione Sardegna dell'8 luglio 2020, prot. 8776, con le quali e' stato concordato il progetto operativo fra la Rai e la Regione Sardegna, ai sensi del sopra citato art. 25, comma 1, lettera k) del Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022, ai fini della stipula della presente Convenzione; Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; Tutto cio' premesso si conviene quanto segue Art. 1. Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua sarda, minoranza linguistica presente nella Regione autonoma Sardegna (di seguito «Regione»), secondo quanto indicato nel successivo art. 2, per un periodo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2020.