(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                           Anticorruzione 
 
    1. Con specifico riferimento alla  normativa  anticorruzione,  le
parti si impegnano  espressamente  a  non  effettuare  trasferimenti,
diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione,
anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme  restando
le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente Convenzione.