Art. 17. Anticorruzione 1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente Convenzione.