(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                       Produzione e diffusione 
                   delle attivita' radiotelevisive 
 
    1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione  e  alla
diffusione delle trasmissioni radiofoniche  e  televisive  in  lingua
sarda nella regione nella misura di: 
      a) cento ore di trasmissioni radiofoniche; 
      b)  ventidue  ore  di  trasmissioni  televisive  di  produzione
realizzate direttamente e/o indirettamente  da  Rai  o  acquisite  da
soggetti terzi. 
    2.  Le  trasmissioni  dovranno  essere  relative  ai  generi   di
attualita', servizio, cultura e/o intrattenimento. La  programmazione
proposta  dovra'  essere  equilibrata,  variata  ed  accessibile   al
territorio regionale nel suo complesso, al fine  di  rispondere  alle
esigenze culturali e sociali della popolazione sarda, inclusa  quella
di garantire la diversita' culturale e linguistica.