(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                       Modalita' di esecuzione 
 
    1.  Rai  Com  predispone,  anche  sulla  base  delle  indicazioni
ricevute dal Comitato di cui al  precedente  art.  4,  lo  schema  di
massima  della  programmazione  delle  trasmissioni  radiofoniche   e
televisive in lingua sarda, che verranno trasmesse per la  durata  di
un  anno,  con  l'indicazione  dei  contenuti,  delle  modalita'   di
realizzazione,  delle  reti  di   diffusione   e   degli   orari   di
trasmissione, da  consegnare  alla  Presidenza  del  Consiglio  entro
quarantacinque giorni dalla stipula della presente Convenzione. 
    2. La Presidenza del Consiglio, entro quindici giorni dalla  data
di ricezione del suddetto  palinsesto,  comunichera'  a  Rai  Com  le
eventuali osservazioni che quest'ultima valutera'  nell'ambito  della
propria autonomia editoriale e produttiva. 
    3. Entro e non oltre trenta giorni dal termine del primo anno  di
vigenza della Convenzione, Rai Com  inoltrera'  alla  Presidenza  del
Consiglio  una  relazione  sui  programmi  trasmessi,  contenente  la
ripartizione delle ore  di  trasmissione  tra  produzioni  originali,
programmi d'acquisto e repliche, nonche' eventuali  dati  riguardanti
l'ascolto e il gradimento, ove disponibili.