(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                            Corrispettivo 
 
    1. La Presidenza del Consiglio si impegna a versare a Rai Com,  a
titolo di copertura degli  oneri  riferiti  alla  produzione  e  alla
diffusione delle trasmissioni radiofoniche  e  televisive  in  lingua
sarda di cui all'art. 2, un importo annuo  pari  a  euro  750.000,00,
comprensivo di I.V.A. 
    2. Il pagamento dell'importo e' effettuato - in  ottemperanza  al
decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della
complessita' della documentazione e della procedura prevista  per  il
pagamento - entro sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
fattura posticipata emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio. 
    3. La fattura non potra'  essere  emessa  da  Rai  Com  in  epoca
antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al
successivo comma  4  del  presente  articolo  e,  comunque,  solo  in
presenza di  tutta  la  documentazione  giustificativa  dell'avvenuto
adempimento delle prestazioni, corredata dalla relazione  di  cui  al
precedente art. 6.3, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato
e munito dei relativi poteri. 
    4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini
di cui al comma  2  -  il  competente  Ispettorato  territoriale  del
Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico fa pervenire alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione
attestante l'effettivita' delle trasmissioni  di  cui  alla  presente
Convenzione, in relazione al periodo  di  vigenza  della  Convenzione
medesima. 
    5. La fattura e' presentata da Rai Com  in  forma  elettronica  e
riporta il Codice identificativo di gara (CIG). La fattura soddisfa i
requisiti  prescritti  dal  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito con modificazioni  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89
recante  «misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la   giustizia
sociale».