Art. 8. Detrazioni 1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore, di caso fortuito e/o a causa di esigenze indifferibili quali, a titolo esemplificativo, circostanze legate all'emergenza sanitaria determinata dal «COVID -19», la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo previsto all'art. 7, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 2 della presente Convenzione, secondo i seguenti parametri: euro 2.500,00 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua sarda; euro 5.000,00 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua sarda. 2. Tali detrazioni non esonerano Rai Com da eventuale responsabilita' verso i terzi. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da giustificate esigenze di palinsesto, nessuna responsabilita' potra' essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 7). 3. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, puo' disporre l'immediata risoluzione della presente Convenzione.