(Accordo-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                          DURATA E TERMINE 
 
  1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di  cinque
(5) anni e la  sua  validita'  sara'  automaticamente  prorogata  per
periodi consecutivi di un (1) anno, a meno che una  delle  Parti  non
notifichi all'altra la propria volonta'  di  denunciare  il  presente
Accordo. 
  2. Ciascuna Parte puo'  denunciare  il  presente  Accordo  mediante
notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica.  Tale  denuncia
avra' effetto novanta (90) giorni  dopo  la  ricezione  della  citata
notifica dall'altra Parte. 
  3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui  programmi  o
le attivita' in corso previste dal presente  Accordo,  salvo  diverso
accordo fra le Parti. 
  IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal  fine
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
  Fatto in duplice originale a Roma il 17 ottobre 2018 ciascuno nella
lingua italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarra' il  testo
in Inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico