ARTICOLO 10 DURATA E TERMINE 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni e la sua validita' sara' automaticamente prorogata per periodi consecutivi di un (1) anno, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la propria volonta' di denunciare il presente Accordo. 2. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. Tale denuncia avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dall'altra Parte. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi o le attivita' in corso previste dal presente Accordo, salvo diverso accordo fra le Parti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice originale a Roma il 17 ottobre 2018 ciascuno nella lingua italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarra' il testo in Inglese. Parte di provvedimento in formato grafico