(Accordo-art. 10)
                               Art. 10 
                                Spese 
 
    1.  Le  spese  ordinarie  per  l'esecuzione  delle  richieste  di
assistenza sono sostenute dall'Autorita'  competente  che  riceve  la
richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da  entrambe  le
Autorita' competenti. Nel caso in  cui  la  richiesta  di  assistenza
comporti spese elevate o straordinarie, le  Autorita'  competenti  si
consultano per stabilire i termini e le  condizioni  con  cui  dovra'
essere trattata la richiesta, nonche' le  modalita'  di  ripartizione
delle spese. 
    2. Salvo se altrimenti concordato dalle Autorita' competenti,  le
spese  per  le  riunioni  sono  sostenute  dall'Autorita'  competente
ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno  sono  sostenute
dall'Autorita' competente inviante.