(Accordo-art. 13)
                               Art. 13 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente Accordo entra in vigore  alla  data  di  ricezione
dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il  completamento
delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Il  presente
Accordo restera' in vigore per un  periodo  di  tempo  indeterminato,
salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, per iscritto
e  attraverso  i  canali  diplomatici,  l'intenzione  di   denunciare
l'Accordo, almeno sei (6) mesi  prima  della  data  proposta  per  la
cessazione. 
    2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono  integrare  o
emendare il presente Accordo, in conformita' alle procedure  indicate
nel precedente comma. Le integrazioni e  gli  emendamenti  concordati
entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna
e costituiscono parte integrante del presente Accordo. 
    3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di produrre
effetti,  per  quanto  riguarda  esclusivamente  la  cooperazione  di
polizia, l'«Accordo tra il Governo della  Repubblica  Italiana  e  il
Governo della Repubblica Argentina  sulla  cooperazione  nella  lotta
contro  il  terrorismo,  il  traffico  illecito   internazionale   di
stupefacenti e la criminalita' organizzata»,  firmato  a  Roma  il  6
ottobre 1992. 
    In fede di cio',  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, firmano il presente  Accordo  in  due  originali,
ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i  testi  facenti
ugualmente fede. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico