(Accordo-art. 3)
                               Art. 3 
                       Settori di cooperazione 
 
    1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il  contrasto  della
criminalita' nelle sue varie forme, con  particolare  riferimento  ai
seguenti settori: 
      a. criminalita' organizzata transnazionale; 
      b. reati contro la vita e l'integrita' fisica; 
      c. reati contro il patrimonio; 
      d. produzione e traffico illecito di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope e dei relativi precursori  chimici,  nonche'  di  sostanze
chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione; 
      e. tratta di persone e traffico illecito di migranti; 
      f. traffico illecito di armi, munizioni,  esplosivi,  materiali
nucleari, radioattivi e tossici; 
      g. criminalita' informatica e pedopornografia on-line; 
      h. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio; 
      i. corruzione. 
    2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione
del terrorismo. 
    3. Il presente  Accordo  non  produrra'  effetti  in  materia  di
estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.