(Accordo-art. 9)
                               Art. 9 
                      Riunioni e consultazioni 
 
    Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  Accordo,  nonche'   per
valutare  e  migliorare  la  cooperazione,  i  rappresentanti   delle
Autorita'  competenti  possono,  se  necessario,  tenere  riunioni  e
consultazioni, anche con modalita' di videoconferenza.