(Accordo-art. 1)
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA
  REPUBBLICA  ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA 
 
                              Preambolo 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica Argentina (denominati in seguito «le Parti» o «la Parte»): 
      convinti che il mantenimento  della  pace  e  della  stabilita'
internazionale,  la  diffusione  di  nuove  forme  di  convivenza   e
l'affermazione di un ordine internazionale  piu'  sicuro  e  stabile,
possano   ricevere    un    contributo    significativo    attraverso
l'identificazione e l'esempio di modelli originali di  collaborazione
tra i paesi appartenenti a diverse aree geografiche; 
      riaffermando  l'impegno  di  entrambi  i  Paesi  per   la   non
proliferazione delle armi di  distruzione  di  massa  che  minacciano
seriamente la pace e la sicurezza internazionale; 
      confermando il loro impegno nei  confronti  della  Carta  delle
Nazioni Unite; 
      desiderosi di  accrescere  la  cooperazione  tra  i  rispettivi
Ministeri della difesa; 
      accomunati dalla  condivisa  valutazione  che  la  cooperazione
reciproca nel settore della difesa rafforzera' le relazioni esistenti
tra le Parti, 
 
                   hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                          Principi e scopi 
 
    La  cooperazione  tra  le  Parti,  regolata   dai   principi   di
reciprocita',  uguaglianza  ed  interesse  reciproco,   avverra'   in
conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli  impegni
internazionali, nonche', per la  Parte  italiana,  con  gli  obblighi
derivanti dalla propria appartenenza  all'Unione  europea  e  per  la
Parte  argentina  con   gli   impegni   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione delle  Nazioni  sudamericane,  al  fine  di  incoraggiare,
facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.